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Repertorio atto n. 176/CSR

              Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il    Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’istituzione del profilo professionale di Assistente infermiere.

 

 

Rep. atti n. 176 /CSR del 3 ottobre 2024.    

   

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nella seduta del 3 ottobre 2024:

 

VISTO l’accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 16 gennaio 2003 per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’operatore socio-sanitario (rep. atti n. 1604);

 

VISTA la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega il Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” che, all’articolo 1, comma 2, conferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1 del medesimo articolo, ossia quelle infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001;

 

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, ove l’articolo 5, comma 5, stabilisce che il profilo di operatore socio-sanitario è compreso nell’area professionale delle professioni sociosanitarie di cui all’articolo 3-octies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

 

VISTA la nota del 7 agosto 2024, acquisita al protocollo DAR n. 13383 in data 8 agosto 2024, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di accordo in esame (con i relativi allegati 1, 2, 3, che ne costituiscono parte integrante) nel quale sono stati sottolineati, tra l’altro:

- “la generale necessità di rispondere in maniera differenziata ai crescenti bisogni di salute della popolazione;

-   le profonde modificazioni nelle realtà organizzative, clinico-assistenziali e sociali che si sono verificate negli ultimi vent’anni, nonché l’emergenza pandemica da Covid-19, tali per cui il profilo dell’operatore socio-sanitario si rivela insufficiente a rispondere al soddisfacimento dei bisogni attuali;

-   le variazioni nella domanda di salute collegate all’invecchiamento della popolazione, all’aumento della multimorbidità e cronicità che richiedono lo sviluppo di nuove competenze e abilità degli operatori che a vario titolo intervengono nel processo di presa in carico, cura e assistenza della persona adulta e anziana;

-   la necessità di adottare modelli organizzativi innovativi nei quali integrare operatori qualificati con competenze specifiche che possano collaborare in ambito sanitario e socio-sanitario con la professione infermieristica e ad integrazione équipe multidisciplinari;

-   lo scarso impatto sulle organizzazioni derivante dalla formazione di operatori socio-sanitari in applicazione dell’accordo Stato-regioni del 16 gennaio 2003 per la formazione complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario e la necessità di aggiornarne i contenuti e le afferenze professionali;

-   la necessità di prevedere un percorso formativo che deve garantire uniformità di contenuti a livello nazionale”;

 

VISTO il suddetto schema di accordo, il quale richiama il parere favorevole della Sezione II del Consiglio superiore di sanità, reso in data 11 giugno 2024, con le seguenti raccomandazioni:

- “nell’attivazione dei corsi di formazione, una particolare attenzione diretta a garantire lo svolgimento delle attività formative al fine di assicurare l’acquisizione delle competenze, delle abilità minime e delle conoscenze essenziali. Rientra nelle prerogative delle regioni e delle province autonome garantire lo svolgimento delle suddette attività formative presso soggetti accreditati per la formazione;

- alle regioni e province autonome di vigilare, tenuto conto della variabilità dei modelli organizzativi soprattutto a livello territoriale, affinché il nuovo operatore di interesse sanitario, denominato “assistente infermiere”, come previsto all’articolo 4, comma 1, dello schema di accordo di istituzione del profilo, svolga la propria attività collaborando e attenendosi alle indicazioni e programmi dell’infermiere, nell’ottica dell’integrazione multi-professionale secondo l’organizzazione del contesto in cui è inserito”;

 

VISTA la nota dell’8 agosto 2024, prot. DAR n. 13420, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato la documentazione trasmessa dal Ministero della salute in data 7 agosto 2024 alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 19 settembre 2024, nel corso della quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha concordato con il Ministero della salute alcune modifiche allo schema di accordo in oggetto;

VISTA la comunicazione del predetto Coordinamento tecnico della Commissione salute del 19 settembre 2024, diramata alle amministrazioni interessate con nota prot. DAR n. 15013 del 20 settembre 2024, con la quale sono state trasmesse le proposte emendative già presentate nel corso della riunione tecnica sopra richiamata;

 

VISTA la nota del 1° ottobre 2024, acquisita al prot. DAR n. 15456 in pari data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in oggetto, che tiene conto delle proposte emendative formulate dalle regioni nel corso della riunione tecnica del 19 settembre 2024;

 

VISTA la nota del 1° ottobre 2024, prot. DAR n. 15462, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato la suddetta nota alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

 

VISTA la comunicazione, acquisita al prot. DAR n. 15521 il 1° ottobre 2024, con la quale il citato Coordinamento tecnico della Commissione salute ha espresso l’assenso tecnico sull’ultima versione dell’Accordo in oggetto;

 

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 3 ottobre 2024 di questa Conferenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo e dei relativi allegati 1, 2, 3 che ne costituiscono parte integrante;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

 

SANCISCE ACCORDO

 

ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzione del profilo professionale di Assistente infermiere, quale operatore di interesse sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolge attività rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta e supporto gestionale, organizzativo e formativo in contesti territoriali e ospedalieri, sanitari, socio-sanitari e sociali, presso servizi e strutture residenziali, semi-residenziali e diurne, a domicilio e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, nei seguenti termini:

 

Articolo 1 - Descrizione della figura

 

  1. L’Assistente infermiere è operatore di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge 1° febbraio 2006, n. 43. È un operatore in possesso della qualifica di operatore socio- sanitario che a seguito di un ulteriore percorso formativo consegue la qualifica di Assistente infermiere, riconducibile ai profili professionali socio-sanitari di cui all’articolo 5, c. 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3;
  2. Nei contesti organizzativi in cui sia stato previsto l’inserimento nel team assistenziale, collabora con gli infermieri assicurando le attività sanitarie identificate nel presente provvedimento, oltre a svolgere le attività proprie del profilo di operatore socio-sanitario.
  3. Le attività dell’Assistente infermiere sono rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo.
  4. L’Assistente infermiere, in rapporto alla gravità clinica dell’assistito e all’organizzazione del contesto, svolge le proprie attività secondo le indicazioni dell’infermiere e in collaborazione e integrazione con gli altri operatori. È responsabile della correttezza dell’attività svolta.

 

Articolo 2 - Programmazione fabbisogno e corsi di formazione

 

  1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono annualmente il fabbisogno formativo e il fabbisogno professionale di Assistente infermiere, previa informativa regionale alle organizzazioni sindacali rappresentative, nonché provvedono all’organizzazione dei corsi di formazione nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.
  2. La formazione dell’Assistente infermiere è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le Aziende Sanitarie, gli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale, gli Enti regionali-provinciali/strumentali di formazione, le Agenzie regionali-provinciali di formazione, gli enti di formazione partecipati dalle Regioni e dalle Province autonome e gli Enti che operano nell’ambito socio-sanitario specificatamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna regione/PA allo svolgimento delle attività formative, assicurando opportune forme di partenariato con enti pubblici o privati autorizzati o accreditati per garantire il tirocinio nell’ambito sanitario.
  4. Ogni Regione e Provincia autonoma istituisce e pubblica con fini conoscitivi nell’ambito del settore socio-sanitario l’elenco degli attestati di qualifica rilasciati nel proprio territorio.

 

Articolo 3 - Contesti operativi

 

  1. L’Assistente infermiere opera nei contesti territoriali e ospedalieri, sanitari, socio-sanitari e sociali, presso servizi e strutture residenziali, semi-residenziali e diurne, a domicilio della persona, nelle strutture specificatamente dedicate alla disabilità, servizi ambulatoriali e in altri ambiti di intervento che in ragione dell’evoluzione delle organizzazioni e delle necessità assistenziali possono necessitare dell’inserimento di Assistente infermiere.

 

Articolo 4 - Relazioni con altre professioni

 

  1. L’Assistente infermiere è un componente dell’équipe assistenziale, svolge la sua attività collaborando e attenendosi alle indicazioni e programmi dell’infermiere, nell’ottica dell’integrazione multiprofessionale secondo l’organizzazione del contesto in cui è inserito.
  2. L’Assistente infermiere svolge le attività dirette alla persona, direttamente attribuite dall’infermiere o secondo la pianificazione assistenziale, riferendone allo stesso in quanto responsabile dell’assistenza infermieristica generale; adotta comportamenti di sicurezza per sé e per la persona assistita e risponde per l’esecuzione delle prestazioni affidategli e previste nel presente atto.
  3. Le attività attribuite dall’infermiere responsabile dell’assistenza, vengono svolte nell’ambito di situazioni di bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, al fine di assicurare adeguati livelli di risposta ai bisogni assistenziali di tipo sanitario.
  4. Ulteriori specificazioni sono riportate nella premessa dell’Allegato 1 al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 5 - Competenze e abilità minime

 

  1. Gli ambiti di competenza, di seguito indicati, si articolano in abilità minime e conoscenze essenziali:
  • tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitario e primo soccorso;
  • organizzazione e integrazione con altri professionisti/operatori.
  1. Le competenze, le abilità minime e le conoscenze essenziali dell’Assistente infermiere sono contenute nell’Allegato 1.

Articolo 6 - Requisiti di ammissione al corso

 

  1. Per l’accesso ai corsi di Assistente infermiere è richiesta la qualifica di operatore socio-sanitario o titoli equipollenti, ai sensi della normativa vigente, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di altro titolo di studio di pari livello conseguito all'estero ed esperienza professionale come operatore socio-sanitario di almeno 24 mesi.
  2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono accedere ai corsi di Assistente infermiere, operatori in possesso della qualifica di OSS, privi del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, con cinque anni di esperienza lavorativa nella qualifica di OSS, maturati negli ultimi otto anni; per tali operatori è previsto un modulo teorico propedeutico aggiuntivo, finalizzato all’acquisizione di abilità logico matematiche, comprensione del testo, scrittura sintetica, conoscenze in ambito scientifico-biologico, della durata di almeno 100 ore.
  3. Chi ha conseguito il titolo di studio all’estero, di pari livello rispetto al diploma di scuola secondaria di secondo grado, deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente o corrispondente, che attesti il livello di scolarizzazione e deve possedere certificazione di competenza linguistica della lingua italiana orale e scritta equivalente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue o altra attestazione valida ai sensi degli accordi vigenti. Per la Regione autonoma Valle d’Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano, il requisito concernente la conoscenza della lingua è riferito rispettivamente alle lingue italiana o francese e italiana o tedesca, in cui viene svolto il corso di formazione.
  4. Sono esonerati dalla presentazione del predetto certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso del titolo conclusivo del secondo ciclo scolastico o di un titolo di studio di livello superiore conseguito in Italia.

 

Articolo 7 - Prove di ammissione al corso

 

  1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi.

 

Articolo 8 - Sorveglianza sanitaria

 

  1. Per l’esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente profilo professionale di Assistente infermiere gli ammessi ai corsi sono sottoposti ad accertamento medico di idoneità specifica alla mansione ai sensi della normativa vigente secondo protocolli di sorveglianza sanitaria definiti a livello regionale e provinciale. Agli studenti devono essere proposte le vaccinazioni previste dalla normativa vigente.

 

Articolo 9 - Requisiti minimi del corso di formazione

 

  1. Il corso di formazione ha una durata complessiva non inferiore a 500 ore, da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi.
  2. Il corso è strutturato in moduli didattici teorici di almeno 200 ore, tirocinio di minimo 280 ore, e almeno 20 ore di esercitazioni/simulazioni.

 

Articolo 10 - Aree disciplinari e docenza

 

  1. I moduli didattici teorici di cui all’articolo 9 sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:
  • area della rilevazione dei parametri, segni e funzioni
  • area della rilevazione del dolore e delle cure di fine vita
  • area della preparazione e assunzione di prescrizioni terapeutiche
  • area delle relazioni professionali
  1. Le materie essenziali suddivise per aree disciplinari, con indicazione del monte orario minimo per area disciplinare, sono elencate nell’Allegato 2.
  2. L’affidamento della docenza è basato sulla valutazione del curriculum professionale e scientifico. Sono requisiti essenziali:
  3. per tutti gli insegnamenti, il possesso di laurea triennale abilitante o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente pertinente rispetto ai contenuti della disciplina;
  4. avere svolto attività professionale in ambito sanitario o socio-sanitario, per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto all’anno scolastico di riferimento;
  5. coerenza tra competenze disciplinari relative alla materia di insegnamento e le competenze professionali esercitate
  6. Ulteriori requisiti possono essere individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Articolo 11 - Metodologie didattiche

 

  1. Le lezioni, di norma in presenza, devono favorire l’apprendimento mediante metodi interattivi e privilegiando un approccio didattico basato sulla problematizzazione di situazioni specifiche che favorisca l’integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche. Possono essere erogate in FAD le lezioni riguardanti l’area delle relazioni professionali.
  2. Ogni modulo didattico si conclude con prove di valutazione dell’apprendimento.
  3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere modalità di studio/approfondimento guidato, finalizzate a facilitare l’apprendimento degli studenti, fino ad un massimo del 10% del monte ore di teoria.

 

Art. 12 - Coordinatore del corso

 

  1. Deve essere individuato il coordinatore per la gestione dei corsi, il quale garantisce la realizzazione delle attività didattiche, la progettazione del tirocinio e delle attività di studio guidato nonché l’integrazione tra la formazione teorica e il tirocinio.
  2. Il coordinatore del corso deve essere un infermiere in possesso della laurea magistrale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed esperienza professionale di almeno 3 anni negli ultimi 5, in ambito sanitario, socio-sanitario o formativo.

 

Articolo 13 – Tirocinio e tutoraggio

 

  1. Il percorso formativo prevede un percorso di tirocinio guidato finalizzato all’apprendimento delle attività descritte nell’Allegato 1 con il coinvolgimento diretto dei tirocinanti nelle attività previste.
  2. L’organizzazione del percorso di tirocinio deve prevedere massimo tre esperienze, presso gli enti pubblici e/o privati autorizzati e/o accreditati in modo da garantire l’acquisizione delle competenze previste. Il personale che già opera in contesti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e/o scolastici può svolgere il tirocinio, fino ad un massimo del 30% del monte ore complessivo, presso la medesima struttura, purché le attività svolte siano coerenti con le competenze previste e vengano attivate le procedure relative al tirocinio curricolare nel rispetto della normativa vigente.
  3. L’organizzazione e supervisione dei tirocini e delle esercitazioni/simulazioni è affidata a un tutor il quale deve essere un professionista sanitario, appartenente al profilo di infermiere, con esperienza professionale di almeno 2 anni in ambito sanitario o socio-sanitario.
  4. Il tutor è competente nello svolgimento di attività di rielaborazione delle esperienze di tirocinio, finalizzate alla sistematizzazione e integrazione delle conoscenze apprese, tali attività sono comprese nell’ambito delle 280 ore di tirocinio, e possono variare da 10 a 20 ore; realizza inoltre le attività di studio guidato, qualora previste.
  5. L’attività di tirocinio viene svolta con il ricorso a guide di tirocinio, le quali sono infermieri operanti presso le strutture dove si svolge il tirocinio stesso, con elevate competenze nelle attività che devono essere apprese dal tirocinante e adeguatamente formati.
  6. Alla valutazione dei tirocinanti concorrono il tutor e le guide di tirocinio.

 

Articolo 14 – Frequenza

  1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non può essere ammesso all’esame di qualifica lo studente che abbia superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Regione o dalla Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che comunque non può essere superiore al 10% delle ore complessive.
  2. In caso di assenza dello studente superiore al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e l’eventuale completamento avverrà secondo modalità stabilite dalla Regione o dalla Provincia autonoma.

 

Articolo 15 – Comitato didattico

 

  1. Il comitato didattico è costituito dai docenti, dal tutor ed è presieduto dal coordinatore del corso.
  2. Il comitato didattico concorre con il coordinatore del corso alle funzioni di programmazione e valutazione necessarie a garantire l’apprendimento delle competenze attese per il profilo. Valuta periodicamente nonché al termine del percorso formativo il livello di acquisizione delle conoscenze e competenze per ciascun studente determinandone l’ammissione all’esame di qualifica.

 

Articolo 16 - Esame di qualifica - Commissione d’esame

 

  1. Sono ammessi all’esame di qualifica gli studenti che al termine del percorso formativo abbiano riportato valutazioni positive in tutte le materie di insegnamento e nel tirocinio.
  2. Ai fini della validità del titolo è obbligatorio che le attività formative, teoriche e pratiche, si svolgano interamente nel territorio della Regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano in cui è stato autorizzato il corso, così come il relativo esame finale.
  3. L’esame di qualifica consiste in una prova teorica e una prova pratica finalizzate a verificare rispettivamente l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione di abilità pratiche e tecniche previste dal profilo, nel rispetto della normativa vigente.
  4. L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013.
  5. La Commissione d'esame, nominata dall’Azienda sanitaria o Ente del Servizio Sanitario regionale o provinciale sede del corso, è composta come segue:
  • un rappresentante della Regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano con funzione di presidente della commissione,
  • due infermieri, esterni all’organizzazione del corso e designati dall’Ordine Professionale territorialmente competente,
  • il coordinatore del corso o un tutor
  • un docente del corso.

Ulteriori componenti possono essere individuati dalle Regioni e dalle Province autonome.

  1. Le Regioni e le Province autonome provvedono alla definizione dei criteri per la costituzione delle prove di esame e l’esame si intende superato qualora entrambe le prove risultino positive.
  2. Agli studenti che superano l’esame, è rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, il cui contenuto minimo è riportato nel modello di cui all’Allegato 3 che forma parte integrante del presente accordo.
  3. L’attestato reca gli estremi dell’atto regionale o provinciale con cui è stato autorizzato il corso, i riferimenti delle Aziende sanitarie ed Enti del SSR che hanno materialmente erogato i corsi.
  4. Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio degli attestati relativi all’acquisizione delle certificazioni previste ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro nel rispetto degli accordi vigenti.

 

Articolo 17 – Aggiornamento

 

  1. Gli Assistenti infermieri sono obbligati a frequentare eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di competenza per una durata complessiva di almeno un’ora per ogni mese lavorato nell’anno di riferimento, con la possibilità di completamento della formazione nel triennio successivo, a partire dall'anno seguente a quello di conseguimento della qualifica.
  2. Le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale e gli enti privati sono tenuti a prevedere l’aggiornamento annuale dei dipendenti secondo quanto previsto dagli obiettivi dei rispettivi piani socio-sanitari regionali o dagli atti di indirizzo regionale del settore sanitario e socio-sanitario.
  3. I corsi di aggiornamento possono essere erogati dalle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, nonché dai soggetti, enti o istituzioni specializzati nella formazione continua in ambito sanitario.
  4. L’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 22.

 

Articolo 18 - Titoli pregressi e riconoscimento di crediti formativi

 

  1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono valutare i titoli pregressi ed esami sostenuti nell’ambito di percorsi formativi, ai fini del riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di Assistente infermiere.

 

Articolo 19 - Titoli esteri

 

  1. L’esercizio delle attività sanitarie ascritte alla figura di Assistente infermiere da parte di coloro che hanno conseguito un titolo di studio in Paesi esteri è condizionato al riconoscimento di tale titolo da parte del Ministero della Salute oppure al riconoscimento di crediti formativi secondo quanto previsto al precedente articolo 18;

 

Articolo 20 - Equipollenza della qualifica

 

  1. L’attestato di operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, acquisito ai sensi del previgente Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 16 gennaio 2003, è equipollente alla qualifica acquisita ai sensi del presente Accordo.
  2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono gli indirizzi formativi e organizzativi per garantire l’aggiornamento delle competenze degli operatori di cui al comma 1 con corsi di almeno 30 ore da erogare entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 22.

 

Articolo 21 - Disapplicazione - disposizioni transitorie

 

  1. L’Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 16 gennaio 2003 per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria del profilo di operatore socio-sanitario, è disapplicato dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 22.
  2. I corsi di formazione già autorizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 16 gennaio 2003, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo articolo 22, possono essere portati a compimento, fermo restando che entro 24 mesi dalla medesima data dovranno trovare applicazione le nuove disposizioni.
  3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dal presente Accordo.
  4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con successivo Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome l’ordinamento didattico di corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Assistente infermiere in assenza di qualifica di operatore socio-sanitario.

 

Articolo 22 – Disposizioni finali

 

  1. Il presente Accordo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della Salute.

 

Articolo 24 - Clausola di invarianza

 

  1. L’attuazione delle disposizioni derivanti dal presente Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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