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Repertorio atto n. 104/CU

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione dell’incremento per l’anno 2021 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili” di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

Rep. Atti n. 104/CU del 4 agosto 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 4 agosto 2021:

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili (di seguito “Fondo”), al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;

VISTA l’Intesa n. 45/CU, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 5 maggio 2021 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (di seguito “Intesa”) relativa alla ripartizione dello stanziamento per l’anno 2021 del Fondo nazionale per le politiche giovanili;

VISTA la nota del 21 luglio 2021 con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (di seguito il “Dipartimento”) ha inviato, ai fini del perfezionamento dell’Intesa da parte di questa Conferenza, lo schema di provvedimento sulla ripartizione dell’incremento di euro 35.000.000,00 per l’anno 2021 del Fondo per le politiche giovanili (di seguito “incremento”);

VISTA la lettera del 23 luglio 2021, con la quale il predetto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Autonomie locali;

VISTA la nota del 27 luglio 2021, diramata il 29 luglio, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione politiche sociali ha comunicato l’assenso tecnico con delle proposte emendative;

VISTA la lettera del 30 luglio 2021, diramata il 2 agosto, con la quale il “Dipartimento” ha inviato un nuovo testo della bozza d’Intesa in argomento che recepisce le proposte emendative delle Regioni;

VISTA la nota del 30 luglio 2021, con la quale l’ANCI ha comunicato l’assenso tecnico sul provvedimento;

VISTA la nota pervenuta il 4 agosto 2021 della Ragioneria generale dello Stato con la quale ha chiesto di apportare le seguenti modifiche:

  • Tra i “Considerato” espunti i seguenti periodi:
  1. “l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale”;
  2. “la circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle Autonomie speciali”;
  3. “la nota n. 61748 del 30 luglio 2015, con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle Province Autonome di Trento e Bolzano all’Entrata del bilancio dello Stato”;
  • Eliminare il seguente comma 4, dell’articolo 2:

“Le risorse finanziarie, assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine le predette risorse sono versate all’Entrata del bilancio dello Stato al Capo X”;

  • Per omogeneità nell’applicazione di quanto disposto nello schema, laddove nel testo sono previsti adempimenti posti a carico delle Regioni, gli stessi vanno estesi anche alle Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

  • le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso l'intesa sull'ultimo testo diramato il 2 agosto 2021;
  • l’ANCI e l’UPI hanno espresso l'intesa sottolineando che questo intervento porterà a raddoppiare le risorse per l’anno 2021 aumentando in modo significativo le azioni sinergiche tra province, comuni, associazioni rivolte ai giovani;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

CONSIDERATO:

  • il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. decreto Sostegni bis, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l’articolo 64, commi 12 e 13, che in considerazione delle conseguenze causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato il Fondo per le politiche giovanili, di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di 35 milioni di euro per l’anno 2021, allo scopo di finanziare politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione per l’uso consapevole delle piattaforme tecnologiche, attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale, nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni;
  • il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
  • il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, con cui l’On. Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2021 con cui al Ministro senza portafoglio On. Fabiana Dadone è stato conferito l’incarico per le politiche giovanili;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 24 marzo 2021 con n. 680, concernente “Delega di funzioni al Ministro per le politiche giovanili, On. Fabiana Dadone”, e in particolare l’articolo 2 che attribuisce allo stesso Ministro le funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali”, e successive modifiche ed integrazioni;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2020 recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;
  • la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023;
  • le Sentenze della Corte Costituzionale in data 20 marzo 2006, n. 118, in data 12 dicembre 2007, n. 453, in data 27 febbraio 2008, n. 50, e in data 8 ottobre 2012, n. 223, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;
  • la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l’indagine di controllo sul Fondo per le politiche giovanili”, che ribadisce, altresì, il contenuto delle riferite Sentenze della Corte Costituzionale;
  • la necessità di assicurare l’attuazione delle politiche in favore dei giovani sul territorio, destinando una quota dell’incremento del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale per l’anno 2021, secondo criteri e modalità condivisi;
  • che le modalità di monitoraggio delle iniziative regionali saranno disciplinate tramite Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritti, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento e ciascuna Regione;
  • che le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi per l’anno 2021 da stipularsi tra il Dipartimento e l’ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane, e tra il Dipartimento e l’UPI, relativamente alle Province;

TENUTO CONTO CHE

  • il Legislatore ha previsto un incremento dello stanziamento del Fondo per contrastare in maniera sempre più efficace le nuove problematiche del disagio giovanile emerso dopo il lungo periodo di emergenza epidemiologica;
  • in considerazione delle conseguenze causate dall’emergenza epidemiologica e nelle more dell’assegnazione delle relative risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa 853 “Fondo per le politiche giovanili” del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene necessario intervenire con un’Intesa che, nell’ambito delle politiche giovanili, possa favorire azioni di rafforzamento al contrasto dei fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, nonché azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale, lo sviluppo individuale e la promozione di attività sportive per i giovani;

SI CONVIENE

 

 

Articolo 1

  1. La presente Intesa indica le percentuali di riparto dell’incremento per l’anno 2021 di euro 35.000.000,00 del Fondo per le politiche giovanili (di seguito denominato “Fondo”), stabilito dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  2. In particolare, la presente Intesa stabilisce:
  • la percentuale dell’incremento destinata alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, per interventi di rilevanza territoriale, nella misura complessiva del 51%;
  • la percentuale dell’incremento destinata agli interventi di rilevanza nazionale in misura pari al restante 49% del Fondo.
  1. La presente Intesa stabilisce, altresì, nell’ambito della riferita percentuale complessiva del 51%:
  2. la quota dell’incremento, determinata nella misura del 26%, destinata alle Regioni e alle Province Autonome e i relativi criteri di riparto;
  3. la quota dell’incremento, determinata nella misura del 22%, destinata ad ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane,
  4. la quota dell’incremento, determinata nella misura del 3%, destinata ad UPI, relativamente alle Province;
  5. le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi realizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome e dal sistema delle Autonomie locali.

 

Articolo 2

  1. La quota dell’incremento destinata alle Regioni e alle Province Autonome, pari al 26%, è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, di seguito “interventi”, in materia di politiche giovanili, che siano in grado di dare risposte a livello di sistema territoriale, coinvolgendo, a vario titolo, atteso il carattere trasversale delle politiche giovanili, le tematiche dell’educazione, dello sport e del sociale. In particolare, gli interventi devono essere volti a rafforzare le azioni di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile attraverso la promozione e il supporto di centri di aggregazione giovanili che offrano percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale nonché opportunità di supporto psico-fisico ai giovani, mediante l’organizzazione di laboratori artistici e musicali e l’accesso, gratuito e libero, delle attività sportive sul territorio.
  2. La quota dell’incremento indicata al precedente comma 1 si intende comprensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.
  3. La riferita quota è ripartita tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano applicando i criteri già utilizzati nell’Intesa n. 45/CU, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 5 maggio 2021, come indicato nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Intesa. La ripartizione della quota determina le risorse finanziarie, arrotondate per eccesso o per difetto all’euro, assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
  4. Le Regioni e le Province Autonome inviano al Dipartimento le proposte progettuali, approvate con deliberazione di, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di cui al successivo comma 10 del presente articolo, di seguito “Accordo”. Le proposte progettuali, finalizzate alla realizzazione degli interventi indicati al comma 1, devono essere inviate al Dipartimento entro il 15 ottobre 2021. Le proposte progettuali devono essere distinte da quelle elaborate ai sensi dell’Intesa n. 45/CU/2021, essere conformi nei contenuti agli obiettivi di cui al precedente comma 1 e prevedere una durata massima di attuazione di 18 mesi a decorrere dalla data di inizio attività. Può essere concessa, dal Dipartimento, dietro formale richiesta della Regione e della Provincia Autonoma interessata, una proroga della durata di attuazione di massimo 6 mesi, debitamente motivata. Trascorsa la durata prevista per gli interventi della proposta progettuale (18 mesi o 24 mesi, qualora sia stata eventualmente concessa la proroga), le somme relative all’incremento del Fondo e non impegnate saranno versate dalle Regioni e dalle Province Autonome, con modalità indicate dal Dipartimento, nel Fondo stesso per essere redistribuite, in sede di Intesa relativa all’annualità successiva, tra tutte le Regioni e le Province Autonome. Resta inteso che il target di riferimento delle proposte progettuali deve essere rappresentato dalla fascia di età compresa tra i 14 e i 35 anni.
  5. Resta salva la possibilità per le Regioni e le Province Autonome, in presenza di rilevanti e motivate ragioni formalmente rappresentate, di inviare le proposte progettuali anche oltre il citato termine del 15 ottobre 2021, ma comunque entro e non oltre il 15 novembre 2021. Le proposte progettuali inviate oltre il 15 novembre 2021 non saranno prese in considerazione e le corrispondenti risorse confluiranno nel Fondo per essere redistribuite, in sede di Intesa relativa all’annualità successiva, tra tutte le Regioni e le Province Autonome.
  6. Le Regioni e le Province Autonome evidenziano le modalità di realizzazione del progetto, i tempi, gli obiettivi, il valore complessivo, il numero delle azioni nel singolo “intervento”, i destinatari, il territorio interessato, il responsabile del progetto, gli obbiettivi, le modalità di realizzazione e altri elementi ritenuti utili in un’apposita “scheda di progetto”, che costituisce parte integrante della deliberazione di Giunta di cui al precedente comma 5. Se il progetto prevede più interventi, dovrà essere compilata una scheda progetto per ogni singolo intervento. La scheda progetto dovrà essere corredata da una specifica relazione che illustri la proposta progettuale nel suo complesso. Durante lo svolgimento delle attività, possono essere apportate modifiche alla proposta progettuale; le richieste di variazioni, opportunamente motivate, sono sottoposte al preventivo assenso del Dipartimento e successivamente approvate con delibera di Giunta.
  7. Ai fini dell’attuazione degli interventi proposti, le Regioni e le Province Autonome si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato. Tale cofinanziamento può essere conferito anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione esclusivamente dalle Regioni e delle Province Autonome Gli importi di cofinanziamento minimo regionale, rapportati alle risorse finanziarie assegnate ad ogni singola Regione e Provincia Autonoma, sono indicati nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente Intesa.
  8. Le Regioni e le Province Autonome, che decidono di stanziare risorse finanziarie a titolo di cofinanziamento di cui al precedente comma 8, possono inviare al Dipartimento le proposte progettuali, approvate con delibera di Giunta Regionale, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo entro il 15 novembre 2021.
  9. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma sottoscrive con il Dipartimento, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in forma digitale, uno specifico Accordo che disciplina le modalità di monitoraggio sugli interventi e il trasferimento delle relative risorse finanziarie. All’Accordo dovranno essere allegati, la deliberazione di Giunta Regionale, la scheda di progetto e la relazione illustrativa della proposta.
  10. Il Dipartimento e le Regioni e le Province Autonome provvedono alla sottoscrizione degli Accordi entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte progettuali.
  11. Le attività relative agli interventi da realizzare devono essere avviate entro e non oltre 4 mesi decorrenti dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte dell’UBRRAC. Il Dipartimento comunica formalmente alla Regione e alla Provincia Autonoma la data di registrazione. La Regione e la Provincia Autonoma comunica formalmente al Dipartimento la data di “inizio delle attività”.
  12. Il trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome delle risorse finanziarie ad esse spettanti avviene a seguito della registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte dell’UBRRAC e previa comunicazione di inizio delle attività da parte della Regione e della Provincia
  13. Le eventuali risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa alle Regioni e alle Province Autonome, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell’Accordo di cui ai precedenti commi 5 e 10, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal precedente comma 12, andranno a riconfluire nel Fondo per essere redistribuite, in sede di Intesa nelle annualità successive tra tutte le Regioni e le Province Autonome.

 

Articolo 3

  1. La quota dell’incremento, destinata al sistema delle Autonomie locali, stabilita in misura pari al 25% dello stanziamento del Fondo, è così ripartita:
  2. una quota dell’incremento, determinata nella misura del 22%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a comuni e città metropolitane, rappresentati dall’ANCI;
  3. una quota dell’incremento, determinata nella misura del 3%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province.
  4. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi, da stipularsi tra il Dipartimento e l’ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane, e tra il Dipartimento e l’UPI, relativamente alle Province, successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto dell’incremento per l’anno 2021 del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui al decreto legge 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  5. Le risorse finanziarie, attribuite con la presente Intesa in favore del sistema delle Autonomie locali, che si rendano disponibili successivamente alla conclusione degli Accordi, sono interamente destinate ad iniziative da concordarsi tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.

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