Intesa, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla modifica del limite temporale di cui all’art. 4, comma 1 del decreto ministeriale 1 febbraio 2018, n. 30, concernente la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse.
Rep. Atti n. 145/CSR del 6 agosto 2020
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell’odierna Seduta del 6 agosto 2020
VISTO l’art. 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un “Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale”;
VISTO l’art. 4 del decreto ministeriale 1 febbraio 2018, n. 30, recante “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato a interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale”;
VISTO l’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO lo schema di decreto trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 agosto 2020 e diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza in pari data, con prot. DAR n. 13218, recante la modifica del limite temporale di cui all’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 1 febbraio 2018, n. 30, concernente la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse;
VISTI gli esiti dell’odierna Seduta nel corso della quale le Regioni hanno espresso intesa sullo schema di decreto in esame
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla modifica del limite temporale di cui all’art. 4, comma 1 del decreto ministeriale 1 febbraio 2018, n. 30, concernente la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse.