Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020 – 2023, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”.
Rep. Atti n. 76/CSR del 3 giugno 2021
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 3 giugno 2021:
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”;
VISTO in particolare l’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368/1999, il quale prevede che con cadenza triennale, ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della salute e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca;
VISTA la nota dell’5 maggio 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di accordo sul documento indicato in oggetto, con annesse Tabelle relative al fabbisogno di medici specialisti per singola specializzazione da formare per il triennio accademico 2020 – 2023, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
VISTA la nota di data 11 maggio 2021, con la quale l’Ufficio di Segreteria della Conferenza ha provveduto alla diramazione della suddetta documentazione alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano con richiesta di assenso tecnico;
CONSIDERATO che in base alla suddetta documentazione il fabbisogno complessivo per l’anno accademico 2020-2021 è stimato in 13.507 unità; quello relativo all’anno accademico 2021-2022 in 13.311 unità ed infine il fabbisogno per l’anno accademico 2022-2023 è stimato in 12.124 unità, per complessive 38.942 unità;
VISTA la nota del 31 maggio 2021, con la quale la regione Emilia Romagna, Coordinatrice della Commissione salute, ha espresso l’assenso tecnico in merito all’accordo sul documento in epigrafe;
VISTA la nota del 3 giugno 2021 del Ministero dell’economia e finanze con la quale si chiede di inserire in calce al provvedimento il seguente periodo “la formazione è effettivamente svolta negli anni oggetto del presente Accordo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della legislazione vigente”;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
Nei termini di cui in premessa, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul fabbisogno del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020-2023, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come determinato nelle tabelle 1A-1B, relative all’anno accademico 2020/2021, nelle tabelle 2A-2B, relative all’anno accademico 2021/2022, e nelle tabelle 3A-3B, relative all’anno accademico 2022/2023, che costituiscono parte integrante del presente Atto.