Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 135, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per triennio 2021-2023” sullo Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante Stoccaggio privato dei vini di qualità.
Repertorio atti n. 84/CSR del 3 giugno 2021
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
nella seduta del 3 giugno 2021:
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il citato regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, nonché il regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i pertinenti controlli e le sanzioni;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i controlli pertinenti;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 final, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19” del 19 marzo 2020, come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020, dell’8 maggio 2020, del 29 giugno 2020 e del 12 ottobre 2020;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”
VISTO, in particolare, l’articolo 1 comma 135, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subìto perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, un fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 61 e 63, relativi agli adempimenti connessi alla registrazione degli aiuti concessi ai sensi della citata Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final;
VISTO il combinato disposto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all’articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che indicando nel recepimento amministrativo lo strumento attuativo delle direttive di esecuzione, costituisce il presupposto legislativo dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e, in particolare, l’articolo 6, “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l’articolo 9, “registrazione degli aiuti individuali”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 luglio 2018, n. 7130, contenente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, inerenti le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti”;
VISTO lo schema di decreto in epigrafe, inviato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 227787 del 17 maggio 2021, acquisita agli atti con prot. DAR n. 8030 di pari data, con cui si attiva la misura dello stoccaggio privato limitato ai vini a denominazione di origine e indicazione geografica detenuti presso gli stabilimenti, al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19;
VISTA la diramazione del provvedimento con nota DAR prot. n. 8153 del 18 maggio 2021;
VISTI gli esiti della riunione tecnica del 25 maggio 2021, nel corso della quale si è raggiunto l’accordo su un testo condiviso tra le Regioni ed il Rappresentante del MiPAAF;
VISTO il resoconto della Commissione Politiche Agricole del 26 maggio 2021, in esito alla quale la Commissione ha espresso l’intesa condizionata all’accoglimento delle richieste illustrate nella riunione tecnica del 25 maggio 2021;
VISTA la nota prot. n. 10499 del 3 giugno 2021 del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze,, contestualmente diramata a tutte le Amministrazioni interessate, recante osservazioni e proposte emendative riguardanti le premesse dello schema di decreto in esame;
CONSIDERATI gli esiti dell’odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni ha confermato l’avviso favorevole all’intesa, condizionata all’accoglimento delle modifiche già condivise e trasmesse in via telematica;
ACQUISITO l’assenso del Governo,
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’art. 1, comma 135, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per triennio 2021-2023” sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Stoccaggio privato dei vini di qualità”, condizionata all’accoglimento delle modifiche contenute nel documento inviato, che si unisce al presente atto (All.1) come sua parte integrante e sostanziale.