Esplora contenuti correlati

Repertorio atto n. 58/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e Province autonome.

Repertorio atti n.         58/CSR    del 20 maggio 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 maggio 2021:

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone, al comma 1, che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l’articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di accordi bilaterali tra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale;

VISTO l’articolo 1, comma 465 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, in materia di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2;

VISTO l’articolo 29 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, concernente interventi di sostegno al settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico;

VISTO l’articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplina le modalità di utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici;

VISTI gli Accordi del 20 luglio e del 5 novembre 2020 che prevedono che sono fatti salvi gli acconti sulle compartecipazioni già previsti dalla legislazione vigente e che nel secondo esercizio successivo a quello del ristoro si proceda al conguaglio definitivo a favore di ciascuna autonomia o dello Stato sulla base dei dati effettivi di minore entrata delle spettanze quantificate per gli esercizi 2020 e  2021 ai sensi dei rispettivi Statuti rispetto alla media delle spettanze relative agli esercizi 2017-2018-2019, tenendo conto delle maggiori/minori spese per l'emergenza COVID-19 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute;

VISTO l’articolo 23 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che ha incrementato per l’anno 2021 il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di ulteriori 260 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da attuare anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021;

VISTA la proposta di riparto del contributo di cui al predetto articolo 23 presentata delle Autonomie speciali con la nota del 23 aprile 2021 ai fini dell’inserimento nel primo veicolo normativo utile;

PRESO ATTO che in sede di conversione del decreto legge n. 41/2021 sono state già recepite le seguenti disposizioni richieste dalle regioni:

1. Accordi bilaterali sulla mobilità sanitaria
1. All’inizio del comma 492, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono inserite le parole “A decorre dal 2022,”.
(Articolo 20-bis AC 3099

2. Compensazione mancati ricavi da tariffa per le aziende TPL
1. Al comma 1, dell’articolo 29, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 prima delle parole “nel periodo dal 23 febbraio 2020” aggiungere le parole “in via prioritaria” e dopo le parole “nel periodo dal 23 febbraio 2020” aggiungere “al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante”.
(Articolo 29 AC 3099)

3. Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19
1. La disposizione di cui al comma 1- bis, dell’articolo 109, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche per l’esercizio finanziario 2021. Nella rubrica dell’articolo 109, la parola “correnti” è soppressa.
 (Articolo 30, comma 2-bis, lett. b) e d) AC 3099)

4. Clausola di salvaguardia
1. Dopo l’articolo 42 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, inserire il seguente:
“Art. 42-bis (Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.”.
(Articolo 42-bis AC 3099)

Nel corso della seduta della Conferenza Stato/Regioni straordinaria del 25 maggio 2021, lo Stato e le Regioni hanno concordato sulla proposta del Sottosegretario al Ministero dell’economia e finanze, dott.ssa Alessandra Sartore, di aggiungere, dopo il primo comma dell’art.5 dell’allegato 1 all’accordo, quanto segue: “Tali risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati, al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, convertito, con modificazione dalla legge 22 maggio 2020, n.35”.
 
SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

1) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano sulla necessità di accelerare la campagna vaccinale anti Covid-19 coinvolgendo gli erogatori privati accreditati;

2) Lo Stato e le Regioni concordano le modifiche per l’anno 2021 in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, all’incremento della quota premiale e al fabbisogno standard nazionale, come esplicitato nell’allegato al presente Accordo;

3) lo Stato conviene sulla richiesta delle Regioni e Province autonome di utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti legge n. 18, 34 e 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai predetti decreti legge, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento. La predetta possibilità diviene effettiva a seguito del monitoraggio effettuato dal Ministero della salute entro il 15 giugno 2021 sulle attività assistenziali previste dai citati decreti legge. Le Regioni e province autonome, pertanto, si impegnano a garantire le finalità previste dall’articolo 1, commi 423 e 425, della legge n. 178/2020, nonché le finalità di cui all’ipotesi normativa n. 3 dell’allegato n. 1 al presente Accordo, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2021, senza richiedere ulteriori apporti dal bilancio dello Stato; le modalità di monitoraggio sono ancora oggetto di approfondimento;

4) in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano sulla necessità di autorizzare le Regioni e le Province autonome ad utilizzare nel 2021 le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 897 e 898 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

5) lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano sulla necessità di incrementare la dotazione del fondo di cui al comma 816 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, al fine di consentire l’erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti alle misure di contenimento derivanti dal protrarsi dello stato di emergenza; ai fini del monitoraggio delle relative esigenze le Parti concordano

 sulla partecipazione ai Tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del Dipartimento della Ragioneria nelle sue articolazioni territoriali

6) lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano di integrare di 100 milioni le risorse a sostegno dei comuni a vocazione montana, stante l’aggravarsi e il prolungarsi delle restrizioni dovute alla pandemia;

7) lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano di ripartire il contributo previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41.

Per la realizzazione del presente Accordo sono condivise le ipotesi normative di cui all’allegato n. 1, previa definizione, ove necessario, di idonea forma di compensazione degli effetti finanziari.

Per saperne di più

Torna all'inizio del contenuto