Informativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. n.281/1997 sul decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, del 30 settembre 2022, concernente le procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l’adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina.
Rep. Atti n. 221 /CSR del 12 Ottobre 2022
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 12 ottobre 2022;
VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, del 30 settembre 2022, concernente le procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l’adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina;
VISTA la nota del 30 settembre 2022 con la quale il Ministro della salute, ha inviato il suddetto decreto del 30 settembre 2022, con la richiesta di rendere un’apposita un’informativa in sede di Conferenza Stato - Regioni;
VISTA la nota del 5 ottobre 2022 (Prot. n. DAR 16213), con la quale detto decreto è stato portato a conoscenza delle Regioni;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, hanno preso atto dell’informativa e depositato un documento contenente la posizione sul decreto in esame, allegato A al presente atto;
CONSIDERATO che le Regioni hanno posto in evidenza che il decreto sembra ammettere al finanziamento del PNRR solo le spese che saranno sostenute per le soluzioni già esistenti su tutto il territorio regionale, con il rischio di dovere smobilitare soluzioni anche di pregio che però non coprono tutto il territorio regionale, in attesa dell’acquisizione da parte delle Regioni dei nuovi dispositivi omogenei, sulla base delle gare che verranno svolte dalle due Regioni capofila, Puglia e Lombardia;
CONSIDERATO inoltre che le Regioni, alla luce di quanto sopra detto, hanno proposto l’individuazione di un criterio più flessibile per salvaguardare l’esistente almeno fino a quando non verrà sostituito dalle piattaforme comuni che verranno realizzate con il PNRR;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, il Sottosegretario alla Salute ha ritenuto accoglibili le osservazioni delle Regioni con l’impegno che le soluzioni migliori vengano utilizzate come benchmark;
PRENDE ATTO
dell’informativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. n.281/1997 sul decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, del 30 settembre 2022, concernente le procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l’adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina, nei termini di cui in premessa.