Intesa, ai sensi dell’art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche di cui all’art. 1, comma 128 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Repertorio atti n. 222 /CSR del 12 ottobre 2022
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
nella seduta del 12 ottobre 2022:
VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
VISTI i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e s.m.i.;
VISTO il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014;
VISTA la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) adottata il 23 marzo 2022;
VISTA la comunicazione della Commissione europea (2022/C 280/01) adottata il 20 luglio 2022;
VISTA, in particolare, la revisione della Sezione 2.1 “Aiuti di importo limitato” come espressa nella predetta Comunicazione della Commissione europea 2022/C 280/01) adottata il 20 luglio;
VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificata e integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
VISTO il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell’articolo 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
VISTO l’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede che con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128;
VISTO l’articolo 39 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante l’incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per ulteriori 150 milioni di euro;
VISTI gli articoli 68, comma 2-bis e 68-quater, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che hanno rideterminato la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in 295 milioni di euro per l’anno 2021;
VISTO l’articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione di cui alla Tabella n. 13, con la quale rifinanzia il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”;
VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;
VISTO in particolare l’articolo 20 comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina, con incremento della dotazione del suddetto Fondo pari a 35 milioni di euro per l’anno 2022;
VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;
VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali e, in particolare, l’articolo 7, recante la gestione del credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca;
VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;
VISTO l’articolo 19 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”;
VISTO lo schema di decreto pervenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con nota n. 418155 del 12 settembre 2022 e diramato con nota DAR n. 15226 del 20 settembre 2022, il quale prevede un sostegno economico per le imprese del settore florovivaistico, al fine di attutire il forte impatto sui costi di produzione derivanti dall’enorme aumento dei costi energetici, dovuto all’attuale crisi economica generata dal quadro di instabilità internazionale causata da diversi fattori economici, tra i quali la guerra tra Ucraina e Russia;
VISTI gli esiti della riunione tecnica del 26 settembre 2022, all’esito della quale è stato riscontrato il consenso sul testo del provvedimento, con alcune richieste emendative da parte delle Regioni, delle Province Autonome e del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTI gli esiti della Commissione Politiche Agricole, riunitasi il giorno 6 ottobre 2022, che ha espresso avviso favorevole all’intesa condizionato all’accoglimento di alcune proposte emendative sul provvedimento in esame;
VISTA la nota MEF-GAB prot. n. 22747 del 10 ottobre 2022, con la quale il Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso il parere del competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, contenente le osservazioni formulate nel corso della riunione tecnica del 26 settembre u.s., diramato con nota DAR prot. n. 16561 in data 11 ottobre 2022;
VISTO il nuovo testo del provvedimento, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota prot. n. 518706 del 12 ottobre 2022 e diramato con nota DAR prot. n. 16664 in pari data;
VISTI gli esiti dell’odierna seduta nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole all’intesa, condizionato all’accoglimento degli emendamenti, come da proposta contenuta nel documento consegnato in seduta di Conferenza Stato - Regioni, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale del presente atto (All.1);
CONSIDERATO l’assenso manifestato dal Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche di cui all’art. 1, comma 128 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.