Parere, ai sensi dell’art. 1, comma 983, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di decreto interministeriale recante criteri e modalità di corresponsione dell’indennizzo a favore dei titolari degli allevamenti di visoni, volpi, cani procione, cincillà e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia, nonché disciplina delle cessioni e della detenzione dei suddetti animali. – Monitor ID 4835
Repertorio atti n. 224 / CSR del 12 ottobre 2022
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella seduta del 12 ottobre 2022:
VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali da pelliccia”;
VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/460 della Commissione Europea del 4 marzo 2022 recante modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2021/788 che fissa le norme per la sorveglianza e la segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 in alcune specie animali, tra cui figura anche quella dei Mustelidi;
VISTI i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, in particolare le ordinanze del Ministro della Salute del 25 febbraio 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d’allevamento”;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e in particolare i commi n. 980, 981, 982, 983 e 984;
VISTO, in particolare, l’art. 1, commi 980 e 981, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che vieta gli allevamenti, la riproduzione in cattività, la cattura e l’uccisione di visoni (Mustela viso o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides), cincillà (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia e prevede che, in deroga a tale divieto, gli allevamenti autorizzati possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione ivi previsto;
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 982, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale è istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali;
VISTO, in particolare, l’art. 1, commi 983 e 984, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro della transizione ecologica, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’individuazione dei criteri e delle modalità di corresponsione dell’indennizzo di cui al precedente comma 982, nonché la disciplina delle cessioni e della detenzione, con obbligo di sterilizzazione, presso strutture autorizzate, dei suddetti animali da pelliccia;
RITENUTO di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 983 della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, pertanto, di procedere all’individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse all’uopo stanziate per indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia;
RITENUTO di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 984, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, pertanto, di procedere a disciplinare le cessioni e la detenzione, con obbligo di sterilizzazione, presso strutture autorizzate, dei suddetti animali da pelliccia;
VISTO lo schema di decreto interministeriale in epigrafe, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 315309 del 15 luglio 2022;
VISTA la nota di diramazione DAR prot. n. 11646 del 20 luglio 2022 e la nota DAR prot. n. 12501 del 1° agosto 2022, con cui è stata fissata una riunione tecnica per il giorno 13 settembre
2022;
VISTA la nota del Ministero della transizione ecologica del 26 agosto 2022, con cui è stato comunicato il proprio parere favorevole al rilascio del concerto;
VISTA la nota del Ministero della salute del 2 settembre 2022, con cui è stato espresso il previo assenso tecnico sullo schema di provvedimento;
VISTA la nota prot. n. 19764 del 16 settembre 2022, con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso il parere del competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, reso con nota prot. n. 223407 del 13 settembre 2022;
VISTA la nota di diramazione DAR prot. n. 15032 del 16 settembre 2022, con cui sono state trasmesse le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, di cui alla sopracitata nota del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTA la nota di diramazione DAR prot. n. 15479 del 26 settembre 2022, con cui è stata fissata una ulteriore riunione tecnica per il giorno 3 ottobre 2022;
VISTI gli esiti delle sopracitate riunioni tecniche, tenutesi nei giorni 13 settembre e 3 ottobre 2022, in cui le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno formulato richieste di modifica sul provvedimento in esame;
VISTA la nota trasmessa via mail, in data 6 ottobre 2022, con cui il Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso gli esiti della Commissione Politiche Agricole, riunitasi in pari data, che ha espresso sul provvedimento in questione parere favorevole condizionato all’accoglimento degli emendamenti riportati nel testo allegato;
VISTO il nuovo testo del provvedimento, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota prot. n. 517189 del 12 ottobre 2022 e diramato con nota DAR prot. n. 16666 in pari data;
VISTI gli esiti dell’odierna seduta nel corso della quale le Regioni e le Province Autonome hanno confermato l’espressione del parere favorevole, condizionato all’accoglimento degli emendamenti, come da proposta contenuta nel documento consegnato in seduta di Conferenza Stato - Regioni, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale del presente atto (All.1);
CONSIDERATO l’assenso manifestato dal Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 1, comma 983, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di decreto interministeriale recante criteri e modalità di corresponsione dell’indennizzo a favore dei titolari degli allevamenti di visoni, volpi, cani procione, cincillà e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia, nonché disciplina delle cessioni e della detenzione dei suddetti animali, nei termini di cui in premessa.