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Repertorio atto n. 210/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sullo schema di decreto

del Ministro delle politiche agricole, alimentari recante la modalità di funzionamento del “Fondo per lo sviluppo della produzione biologica” nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo.

Repertorio atti n. 210/CSR del 28 settembre 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell’odierna seduta del 28 settembre 2022:

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, alcune categorie di aiuto nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

  

VISTO il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici;

VISTI gli orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01), la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2022 in ragione dell’impatto della pandemia da COVID-19 (2020/C 424/05);

 

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021, relativa a un piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica e la successiva rettifica di cui alla comunicazione COM (2021) 141 final/2 del 19 aprile 2021;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, e in particolare l’art. 59, rubricato “Sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità”, come modificato dalla Legge 9 marzo 2022, n. 23;

VISTA la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”;

VISTO l’art. 6, comma 1, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, che istituisce il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall’indicazione “Biologico italiano” di cui all’art. 25, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all’art. 33, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;

VISTO l’art. 6, comma 2, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, che prevede che il logo del marchio biologico italiano debba essere individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

VISTO l’art. 7, comma 1, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e gli interventi contenuti nel predetto Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all’art. 9 della medesima legge;

VISTO l’art. 8, comma 1, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, ai sensi del quale il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un Piano nazionale per le sementi biologiche;

VISTO l’art. 9, comma 2, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, ai sensi del quale, con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo;

VISTO l’art. 9, comma 3, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all’art. 6, al finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all’art. 8, nonché, sentito il Ministro dell’università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all’art. 11, comma 2, lett. d) della legge medesima;

VISTO l’art. 9, comma 7, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, che dispone la soppressione del Fondo di cui all’art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il trasferimento delle disponibilità esistenti nello stesso al Fondo di cui al comma 1 dell’art. 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

VISTO l’art. 11, comma 2, lett. d) della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo, è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lett. a) del comma medesimo e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del succitato art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022 n. 23, alla determinazione delle modalità di funzionamento del Fondo e dei requisiti e dei criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo;

RITENUTO di dover procedere, a seguito della soppressione del Fondo di cui all’art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e del trasferimento delle disponibilità esistenti nello stesso al Fondo di cui al comma 1 dell’art. 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, come disposta dall’art. 9, comma 7, della legge medesima, all’abrogazione del decreto del Ministro del 17 maggio 2013 n. 5424, con il quale sono state determinate le modalità di funzionamento del Fondo ormai soppresso, della tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili, e all’abrogazione del decreto direttoriale del 1° giugno 2021 n. 253667, con il quale sono state definiti i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione nel settore dell’agricoltura biologica e biodinamica e per la stipula di accordi di collaborazione a valere sul precitato Fondo;

 

VISTO il provvedimento in epigrafe, pervenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota prot. n. 431320 del 15 settembre 2022;

VISTA la nota di diramazione DAR prot. n. 15034 del 16 settembre 2022, con cui è stata fissata una riunione tecnica per il giorno 20 settembre 2022;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 20 settembre 2022, in cui le Regioni unanimemente hanno concordato l’avviso favorevole all’intesa sul provvedimento in esame;

VISTI gli esiti della Commissione Politiche Agricole, riunitasi il giorno 22 settembre 2022, che ha espresso parere favorevole all’intesa condizionato all’accoglimento degli emendamenti di modifica sul provvedimento in esame;

VISTA la nota prot. 475234 del 28 settembre 2022, con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il nuovo testo del provvedimento corredato da relazione illustrativa e tecnica;

VISTA la nota di diramazione DAR prot. n. 15765 del 28 settembre 2022, con cui questa Segreteria di Conferenza ha trasmesso il citato nuovo testo;

VISTI gli esiti dell’odierna seduta nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole all’intesa sull’ultima stesura del provvedimento, condizionata all’accoglimento degli emendamenti, come da proposta contenuta nel documento che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All.1);

CONSIDERATO l’assenso manifestato dal Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano,

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari recante la modalità di funzionamento del “Fondo per lo sviluppo della produzione biologica” nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo, nei termini di cui in premessa.

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