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Repertorio atto n. 154/CSR

Parere, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sullo schema di decreto del Ministero della salute concernente la definizione dei contenuti e delle modalità di erogazione dei programmi formativi per gli operatori e i professionisti degli animali. ID MONITOR 5081 e 5089.

Rep. atti n. 154/CSR del 12 luglio 2023.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell’odierna seduta del 12 luglio 2023:

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, emanato in attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l) n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per raccordare ed adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, al regolamento (UE) 2016/429, e, in particolare, l’articolo 10, comma 2, il quale, in attuazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce che “gli operatori e i professionisti degli animali sono tenuti ad acquisire le conoscenze di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento, attraverso la partecipazione ad appositi programmi formativi” e che il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, definisce i contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e, in particolare, l’articolo 24, comma 1, il quale, in attuazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce che “con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell’articolo 11 del regolamento”;

VISTA la nota del 16 maggio 2023, acquisita al prot. DAR n. 11836, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di decreto ministeriale in oggetto ai fini del prescritto parere;

VISTA la nota del 19 maggio 2023, prot. DAR n. 12080, con la quale l’ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha provveduto alla diramazione dello schema di provvedimento in oggetto, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 31 maggio 2023;

VISTA la comunicazione del 30 maggio 2023, diramata con prot. DAR n.12837 il 31 maggio 2023, con la quale la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso alcune osservazioni in ordine allo schema di provvedimento in oggetto;

VISTA la nota del 7 giugno 2023, diramata con prot. DAR n.13267 in pari data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di decreto, revisionato sulla base delle osservazioni formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la comunicazione del 15 giugno 2023, diramata con nota prot. DAR n.14128 il 19 giugno 2023,  con la quale la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l’assenso tecnico sulla nuova versione del provvedimento, condizionato all’accoglimento della seguente modifica all’articolo 2, comma 3: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che almeno una volta l’anno nel proprio ambito territoriale sia disponibile, in presenza o in modalità a distanza (FAD), ciascun programma formativo di cui al comma 2; nel caso in cui i corsi non risultino già programmati dai soggetti di cui all’articolo 4, provvedono ad organizzarli, anche per il tramite delle ASL, in presenza o in modalità a distanza (FAD), aggregandoli, se necessario per specie o gruppi di specie”;

VISTA la nota del 23 giugno 2023, diramata con prot. DAR n.14661, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso un’ulteriore versione del provvedimento in oggetto, che accoglie la proposta emendativa formulata dalla Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 15 giugno 2023;

VISTA la comunicazione del 3 luglio 2023, prot. DAR n.15100, con la quale la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha formalmente espresso l’assenso tecnico sull’ultima versione dello schema di decreto;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sullo schema di decreto del Ministero della salute concernente la definizione dei contenuti e delle modalità di erogazione dei programmi formativi per gli operatori e i professionisti degli animali.

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