Accordo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2023.
Rep. atti n. 265/CSR del 9 novembre 2023.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 9 novembre 2023:
VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale, tra l’altro, prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale da assegnare alle regioni per la predisposizione di specifici progetti, ai sensi del comma 34-bis del medesimo articolo;
VISTO il citato comma 34-bis, il quale dispone, tra l’altro, che, per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la medesima Conferenza, provvede a ripartire tra le Regioni le medesime quote vincolate all’atto dell’adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente;
VISTO, inoltre, il medesimo comma 34-bis, che prosegue disponendo che, al fine di agevolare le Regioni nell’attuazione dei progetti di cui al predetto comma 34, il Ministero dell’economia e finanze provveda a erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l’erogazione del restante 30 per cento sia subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle Regioni, con la precisazione che la mancata presentazione e approvazione dei progetti comporta, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento e il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata;
VISTA l’intesa sancita da questa Conferenza il 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 280/CSR), sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate per l’anno 2022 per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi del citato articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996;
VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito da questa Conferenza nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 281/CSR), sulla proposta del Ministro della salute, con il quale sono stati individuati gli indirizzi progettuali per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2022 ed è stato definito l’utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vincolate, ai sensi del citato articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996;
VISTA la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, in particolare, l’articolo 4, comma 7-bis, che proroga la vigenza del Patto per la salute 2019-2021 fino all’adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria;
VISTA la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”, che reca disposizioni di delega al Governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l’integrazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione della Missione 5, componente 2, e Missione 6, componente 1, del PNRR, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
VISTO il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 che reca “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito da questa Conferenza nella seduta del 15 settembre 2016 (Rep. atti n. 160/CSR) sul documento “Piano nazionale della cronicità”;
VISTA l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita da questa Conferenza nella seduta 18 dicembre 2019 (Rep. atti n. 209/CSR), ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, concernente il Patto per la salute per gli anni 2019 – 2021 (di seguito Patto della salute) che alla Scheda 1 “Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e fabbisogni regionali recita: Governo e Regioni si impegnano a semplificare la procedura di attribuzione degli obiettivi di piano con particolare riferimento alle modalità di rendicontazione basate su indicatori che dovranno valorizzarne i risultati; con riferimento agli aspetti finanziari si conviene di individuare soluzioni volte ad accelerare la messa a disposizione delle regioni delle risorse all'uopo destinate. Le modalità devono essere concordate e approvate con intesa Stato Regioni;
VISTA la scheda 12 “Prevenzione”, della suddetta Intesa concernente il Patto per la salute 2019-2021 che recita “Governo e Regioni convengono di implementare gli investimenti in promozione della salute e prevenzione, quali elementi cruciali per lo sviluppo della società e la tutela della, favorendo l'integrazione delle politiche sanitarie e il raccordo funzionale tra Piano Nazionale Prevenzione e Piano Nazionale Cronicità e gli ulteriori strumenti di pianificazione nazionale. Convengono altresì, secondo i principi della "Salute in tutte le politiche" e in collegamento con gli indirizzi internazionali in materia di prevenzione (Agenda 2030), sulla necessità di garantire equità e contrasto alle diseguaglianze di salute, di rafforzare l'attenzione ai gruppi fragili di perseguire un approccio di genere, di considerare le persone e le popolazioni in rapporto agli ambienti di vita (setting di azione); di orientare le azioni al mantenimento del benessere in ciascuna fase dell'esistenza (approccio life course), ponendo in atto interventi basati su evidenze di costo efficacia, equità e sostenibilità, finalizzati alla promozione di stili di vita sani e alla rimozione dei fattori di rischio correlati alle malattie croniche non trasmissibili”;
VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito da questa Conferenza nella seduta del 27 luglio 2020 (Rep. atti n. 118/CSR) ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento “Accreditamento delle reti di cure palliative, ai sensi della Legge 15 marzo 2010 n. 38”;
VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito da questa Conferenza nella seduta del 27 luglio 2020 (Rep. atti n. 119/CSR) ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, sul documento “Accreditamento delle reti di terapia del dolore”;
VISTA l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita da questa Conferenza il 6 agosto 2020 (Rep. atti n. 127/CSR), ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, sulla proposta del Ministro della salute concernente il “Piano Nazionale per la Prevenzione per gli anni 2020-2025”;
VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito da questa Conferenza nella seduta del 17 dicembre 2020 (Rep. atti n. 215/CSR) sul documento recante “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”;
VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito da questa Conferenza nella seduta del 25 marzo 2021 (Rep. atti n. 30/CSR) sul documento “Accreditamento della rete di terapia del dolore e cure palliative pediatriche, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38”;
VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito da questa Conferenza nella seduta del 18 novembre 2021 (Rep. atti n. 231/CSR) sul documento recante “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie”;
VISTO il decreto del Ministro della salute 29 aprile 2022, recante approvazione delle linee guida organizzative contenenti il «Modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare», ai fini del raggiungimento della Milestone EU M6C1-4, di cui all’Annex alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia;
VISTA la nota pervenuta dal Ministero della salute il 6 novembre 2023, acquisita al protocollo DAR n. 24819 e diramata dall’Ufficio per il coordinamento delle attività di Segreteria di questa Conferenza in pari data con protocollo DAR n. 24849, concernente la proposta di accordo sulle linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2023, con assenso tecnico del Ministero dell’economia e delle finanze evidenziato dal Ministero proponente;
VISTA l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita in questa Conferenza in data 9 novembre 2023 (Rep. atti n. 264/CSR) ai sensi dell’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, articolo 38, comma 1-novies, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPESS relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l’anno 2023;
CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta del 9 novembre 2023 di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole sulla proposta del Ministro della Salute;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:
PREMESSO CHE:
- il Piano sanitario nazionale (PSN) 2006-2008, approvato con il DPR 7 aprile 2006, nell’individuare gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute, ne dispone il conseguimento nel rispetto dell’Intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005), ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti ed in coerenza con le risorse programmate nei documenti di finanza pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN);
- il predetto PSN, nell’ambito di un più ampio disegno teso a promuovere le autonomie regionali e a superare le diversità e le disomogeneità territoriali, impegna Stato e Regioni nell’individuazione di strategie condivise volte a superare le disuguaglianze ancora presenti in termini di risultati di salute, accessibilità e qualità dei servizi, al fine di garantire uniformità dell’assistenza. Tali strategie possono essere sviluppate tramite la definizione di linee di indirizzo definite e concordate, in programmi attuativi specifici per la tutela dello stato di salute dei cittadini, attraverso interventi di promozione, prevenzione, cura e riabilitazione;
- il Patto per la salute 2019-2021, nella scheda 8 “Sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute. Sviluppo delle reti territoriali. Riordino della medicina generale”, ha sottolineato esplicitamente la necessità di promuovere una maggiore omogeneità e accessibilità dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria, garantendo l’integrazione con i servizi socio-assistenziali;
- i provvedimenti adottati in merito alla pandemia COVID-19 hanno richiesto una tempestiva ed importante risposta del Servizio sanitario nazionale e l’adozione anche di misure straordinarie che hanno interessato tutto il territorio nazionale e nella fase post pandemica sono state adottare ulteriori misure in ambito sanitario;
SI CONVIENE TRA LE PARTI CHE:
- le tematiche relative alle linee progettuali dell’anno 2023 dovranno essere trasversali a più ambiti di assistenza che risultino prioritari per la sanità del nostro Paese e conformi ai programmi e agli indirizzi condivisi con l’Unione europea e con i principali organismi di sanità internazionale. Le linee progettuali indicano, in particolare, la necessità di investire nel campo della cronicità e della non autosufficienza, delle tecnologie in sanità, della discriminazione in ambito sanitario e nello sviluppo di un numero unico, a livello nazionale ed europeo, per le cure mediche non urgenti e ad altri servizi sanitari territoriali a bassa intensità/priorità di cura, oltre che per le tematiche vincolate relative al piano nazionale della prevenzione e alle cure palliative e terapia del dolore;
- per l’anno 2023 sono 6 le linee progettuali per l’utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vincolate ai sensi dell’articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e i relativi vincoli economici, siano quelle di cui agli allegati A e B del presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e di seguito elencate:
- linea progettuale “Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per i pazienti con multicronicità”;
- linea progettuale “Promozione dell’equità in ambito sanitario”;
- linea progettuale “Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica” - con vincolo di risorse pari a 100 milioni di euro;
- linea progettuale “Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione” - con vincolo di risorse pari a 240 milioni di euro, di cui il 5 per mille dedicato al Supporto PNP-Network;
- linea progettuale “La tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione ospedale territorio”;
- linea progettuale “Realizzazione del Numero Europeo Armonizzato per cure non urgenti 116117”;
- a seguito della stipula dell’Intesa relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del PSN per l’anno 2023, espressa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 9 novembre 2023 Rep. Atti n. 264 in applicazione dell’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 1-quater dell’articolo 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e dall’articolo 3-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, alle Regioni verrà erogato, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, a titolo di acconto, il 70 per cento delle risorse complessive di assegnazione per l’anno 2022;
- entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo, le Regioni sono tenute a presentare specifici progetti per la realizzazione di alcune o tutte le linee progettuali individuate nell’allegato A del presente Accordo e rispettando i contenuti presenti nello stesso allegato.
In particolare, le Regioni sono tenute a:
- presentare un progetto per ciascuna linea progettuale che prevede risorse vincolate, riguardanti: linea progettuale Piano nazionale della prevenzione e relativi Network; linea progettuale Cure palliative e terapia del dolore,
- presentare un progetto per ciascuna delle linee progettuali non vincolate o per alcune di esse che la Regione intende sviluppare, utilizzando tutte le restanti risorse assegnate per gli obiettivi di Piano.
Non devono essere presentati più progetti per la stessa linea progettuale. Qualora si intenda presentare un progetto che prosegua quanto previsto nell’anno precedente, occorre che siano indicate le azioni e gli obiettivi specifici da conseguire nell’anno di riferimento.
Le risorse da destinare alle linee progettuali con risorse vincolate devono avere come limite minimo quello previsto nell’allegato B del presente Accordo;
- il progetto della Linea progettuale “Piano Nazionale della Prevenzione e relativi Network (NIEBP, AIRTUM, ONS)” dovrà essere articolato in due sezioni relative, rispettivamente, all’obiettivo prioritario PNP e all’obiettivo prioritario Supporto al PNP:
1) Obiettivo prioritario PNP – questa sezione contiene il resoconto di quanto realizzato rispetto alla pianificazione dei 10 Programmi Predefiniti (PP) del proprio Piano regionale della Prevenzione 2020 – 2025 per l’anno di riferimento 2022, con i relativi indicatori, in coerenza con la rendicontazione dei PRP nella Piattaforma web “Piani regionali di Prevenzione”, strumento di accompagnamento esclusivo, sostanziale e formale, per i PRP.
2) Obiettivo prioritario Supporto al PNP - questa sezione contiene il resoconto di quanto realizzato rispetto alla pianificazione quinquennale definita nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra Regione e ciascuno dei tre Network (NIEBP, AIRTUM, ONS) per il periodo di vigenza del PRP 2020 – 2025 e del relativo progetto ad esso allegato inclusivo di piano finanziario, di cui all’Accordo 4 agosto 2021;
- i progetti delle restanti linee progettuali, escluso quindi il progetto di cui al punto 5, dovranno essere elaborati seguendo la scheda progetto di cui all’allegato C del presente Accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- nella deliberazione, o atto equivalente, che approva i progetti da presentare per l’anno 2023, dovrà essere necessariamente contenuta anche la specifica relazione illustrativa dei risultati raggiunti da ogni progetto presentato nell’anno precedente 2022, utilizzando la scheda allegato D parte integrante del presente Accordo;
- all’erogazione del 30 per cento residuo si provvederà, nei confronti delle singole Regioni, a seguito dell’approvazione dei progetti da parte di questa Conferenza su proposta del Ministero della salute, previa valutazione favorevole del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005;
- nel caso in cui i progetti non vengano presentati nel termine di cui al punto 4., ovvero non vengano approvati, in quanto carenti di uno o più elementi essenziali di cui ai punti precedenti, non si farà luogo all’erogazione della quota residua del 30 per cento e si provvederà al recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata.