Repertorio atto n. 100/CSR
Accordo, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto n. 3462 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione delle risorse del “Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale” per l’annualità 2024 e sull’approvazione del programma di interventi, in attuazione dell’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Rep. atti n. 100/CSR del 19 giugno 2025.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 19 giugno 2025:
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l’articolo 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, con ciò disponendo che le Province autonome di Trento e di Bolzano non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche”, nell’ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 310 del 31.12.2021 Suppl. Ordinario n. 49 e, in particolare, l’articolo 1 che, ai commi 366 e 368, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;
VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;
VISTI i decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 marzo 2022, n. 3462, 1° luglio 2022, n. 8426, 19 aprile 2023, n. 8019;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 3, del citato decreto n. 8019 del 2023, che ha modificato l’articolo 5 del citato decreto n. 3462 del 2022, del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
VISTO l’Atto di Programmazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per il triennio 2023 – 2025, prot. n. 8912/23 del 5 maggio 2023, nonché l’Atto di programmazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per il triennio 2023 – 2025 – aggiornamento anno 2024, prot. n. 11278/24 del 17 aprile 2024;
VISTA la nota prot. n. 133663 del 11 aprile 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6457, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro del turismo ha trasmesso lo schema di accordo, corredato dei relativi allegati, segnalando di avere recepito le osservazioni formulate - in precorsa corrispondenza - dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTA la nota prot. DAR n. 6523 del 14 aprile 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha richiesto al Ministero del turismo di ricevere il formale concerto del Ministero dell’economia e delle finanze sullo schema di accordo in oggetto;
VISTA la nota prot. n. 135307 del 14 aprile 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6537, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro del turismo ha trasmesso un’integrazione documentale allo schema di accordo;
VISTA la nota prot. DAR n. 6593 del 15 aprile 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha richiesto al Ministero del turismo, alla luce delle suddette integrazioni, di ricevere il nuovo schema di accordo corredato dal formale concerto del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTA la nota prot. n. 148383 del 29 aprile 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 7339, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro del turismo ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo, corredato dei relativi allegati, evidenziando il recepimento nel citato schema di accordo e negli allegati delle ulteriori osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, chiedendo al Ministero dell’economia e delle finanze, con carattere di urgenza, l’acquisizione del necessario concerto;
VISTA la nota prot. n. 170816 del 26 maggio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 8830, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro del turismo ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo, corredato dei relativi allegati, evidenziando di aver recepito le ulteriori osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
VISTA la citata nuova versione dello schema di accordo in cui:
- si prende atto che, ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge sopracitata le risorse ripartite tra le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’allegato 1, sono rese indisponibili e versate all’entrata del bilancio dello Stato per restarvi ivi acquisite;
- è richiamato il decreto del Ministro del turismo prot. n. 9406 del 28 marzo 2024 con il quale è stata individuata, nell’importo di 30.000.000,00 euro, la parte di competenza delle regioni nell’ambito della quota 80% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per l’esercizio finanziario 2024;
- è rappresentato che la restante parte delle risorse della quota dell’80% sarà oggetto di successiva finalizzazione, mediante decreto interministeriale, per la realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale, di cui all’articolo 5 del D.I. prot. n. 3462 del 9 marzo 2022;
- è rappresentato che le risorse di cui all’allegato 1, disponibili sul Fondo unico per il turismo di conto capitale, sono iscritte, per l’anno 2025, in conto residui di provenienza esercizio finanziario 2024, sul capitolo n. 7115 dello stato di previsione del Ministero del turismo;
- è rappresentato che tutti gli interventi di carattere digitale proposti dalle regioni e dalle Province autonome devono assicurare piena e completa interoperabilità con il Tourism digital hub di cui all’Investimento 4.1 – Tourism Digital Hub – della Componente M1C3 del PNRR;
VISTA la nota prot. DAR n. 8851 del 27 maggio 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso alle amministrazioni interessate la suddetta versione dello schema di accordo in oggetto;
VISTA la comunicazione del 27 maggio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 8918 con la quale il Coordinamento tecnico politiche turistiche della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto la convocazione di un incontro tecnico;
VISTA la nota prot. DAR n. 9014 del 29 maggio 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha convocato un incontro tecnico per il giorno 5 giugno 2025;
CONSIDERATI gli esiti dell’incontro tecnico del 5 giugno 2025 nel corso del quale, il Coordinamento tecnico politiche turistiche della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto una proroga dei termini contenuti nell’articolo 4 dell’accordo; il Ministero del turismo, nel riservarsi un ulteriore approfondimento in merito alle richieste delle regioni, si è impegnato ad inviare una versione aggiornata dell’accordo che tenesse conto degli ulteriori interventi delle regioni Lazio, Molise e Lombardia;
VISTA la nota prot. DAR n. 9459 del 5 giugno 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha convocato un incontro tecnico per il giorno 12 giugno 2025, chiedendo al Ministero del turismo di ricevere lo schema di accordo corredato delle schede intervento aggiornate;
VISTA la nota prot. n. 181366 del 9 giugno 2025, acquisita al prot. DAR n. 9549, e trasmessa in pari data con nota prot. DAR n. 9620, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro del turismo ha trasmesso lo schema di accordo, corredato dei relativi allegati e delle schede intervento aggiornate che tengono conto degli ulteriori interventi delle Regioni Lazio, Molise e Lombardia;
CONSIDERATI gli esiti dell’incontro tecnico del 12 giugno 2025, nel corso del quale il Coordinamento tecnico politiche turistiche della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso avviso favorevole all’accordo con la raccomandazione circa la possibilità di prorogare i termini degli interventi per i quali i ritardi non sono riconducibili a cause imputabili ai soggetti beneficiari del finanziamento; il Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso avviso favorevole sull’ultima versione dell’accordo inoltrata in data 9 giugno 2025;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 19 giugno 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’accordo con la raccomandazione contenuta nel documento presentato in seduta (allegato A) che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;
CONSIDERATO che il Ministro del turismo ha accolto la suddetta raccomandazione specificando che si fa riferimento a fondi dell’anno 2024 e che, in virtù della legge di contabilità, le risorse potranno essere spese entro il 31 dicembre 2025;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto n. 3462 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione delle risorse del “Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale” per l’annualità 2024 e sull’approvazione del programma di interventi, in attuazione dell’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come di seguito definito:
Articolo 1
1. È approvata la proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di ripartizione della quota pari a euro 30.000.000,00 destinata alle regioni, come da Prospetto (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente Accordo, nell’ambito della quota corrispondente all’80% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per l’esercizio finanziario 2024.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le Province autonome non sono ammesse al finanziamento di cui all’Allegato 1.
Articolo 2
1. In fase di prima applicazione, è approvato il programma degli interventi proposti dalle regioni, di cui alle Schede (Allegato 2), in quanto rispondenti alle finalità di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022 e di cui all’articolo 1 dell’Atto di programmazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per il triennio 2023 – 2025 – aggiornamento anno 2024, prot. n. 11278/24 del 17 aprile 2024, recante l’indicazione dei relativi soggetti attuatori.
2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 può essere integrato con nuovi Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
3. Il Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti definisce il Piano degli investimenti recante il programma degli interventi proposti dalle Regioni ammessi a finanziamento, ai sensi del decreto interministeriale n. 8019 del 19 aprile 2023. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del turismo i soggetti attuatori, i codici unici di progetto, i cronoprogrammi, le fonti di finanziamento degli interventi proposti.
Articolo 3
1. Entro 15 giorni dal perfezionamento del decreto di cui all’articolo 2, comma 3, del presente Accordo, ciascuna regione inoltra formale richiesta di trasferimento delle risorse al Ministero del turismo, per la quota di propria spettanza in virtù del riparto di cui all’articolo 1 del presente Accordo.
2. La richiesta di trasferimento di cui al comma 1 deve contenere l’indicazione dei conti di tesoreria della regione richiedente ove trasferire le risorse e la specifica individuazione dei programmi di spesa in relazione ai quali si chiede il trasferimento.
3. Il Ministero del turismo si impegna a provvedere all’emanazione del provvedimento di erogazione delle risorse nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui ai commi precedenti, completa di ogni elemento. Sono fatti salvi i tempi occorrenti per l’espletamento dei necessari controlli da parte dei competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato.
Articolo 4
1. Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere portati a conclusione entro 24 mesi dalla data di perfezionamento del decreto interministeriale di cui all’articolo 2, comma 3.
2. Il Ministero del turismo, previa richiesta motivata, da far pervenire da parte delle regioni entro il termine di cui al comma 1, può concedere una proroga, fino e non oltre 6 mesi dal medesimo termine di cui al comma 1, sul cronoprogramma dei singoli interventi, senza rimodulazione degli stessi, in relazione a cause non prevedibili.
Articolo 5
1. I soggetti attuatori degli interventi provvedono all’alimentazione del sistema di monitoraggio degli interventi mediante il sistema di monitoraggio della banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Il Ministero del turismo verifica l’alimentazione nell’ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) da parte dei soggetti attuatori, ai fini della conduzione dell’attività di monitoraggio.
3. Le regioni presentano al Ministero del turismo una rendicontazione annuale sullo stato di avanzamento delle attività relative agli interventi di investimento ammessi a finanziamento.
4. Entro 120 giorni dalla conclusione degli interventi finanziati le regioni presentano al Ministero del Turismo una relazione dettagliata delle attività realizzate accompagnata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute con allegati il certificato di regolare esecuzione degli investimenti e i relativi documenti contabili di spesa.