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Repertorio atto n . 28/CU

Intesa, ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 sulle “Linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art. 94-bis, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93”.

 

Rep. Atti n.  28/CU del 12 marzo 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nell’odierna Seduta del 12 marzo 2020

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico sull’edilizia;

VISTO l’articolo 94-bis recante la disciplina gli interventi strutturali in zona sismiche, che al comma 1 suddivide gli interventi in tre categorie: a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità; b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità; c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;

VISTO in particolare, il comma 2 del medesimo articolo 94-bis, ai sensi del quale ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del Decreto n. 380 del 2001 citato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93;

VISTO lo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inviato in data 15 gennaio 2020 e diramato con nota Prot. DAR 921 del 16 gennaio 2020;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 24 gennaio 2020 nel corso della quale sono state discusse le proposte emendative contenute nel documento consegnato dal Coordinamento interregionale tecnico infrastrutture, mobilità e governo del territorio che è stato trasmesso con nota Prot. DAR 1755 del 29 gennaio 2020;

VISTO il documento contenente le osservazioni tecniche sul provvedimento, inviato dall’ANCI in data 3 febbraio 2020 e diramato con nota Prot. DAR 2085 del 5 febbraio 2020;

VISTI gli esiti dell’ulteriore incontro tecnico tenutosi in data 6 febbraio 2020 convocato per concludere l’iter istruttorio del provvedimento, nel corso del quale sono state esaminate le osservazioni dell’ANCI e gli emendamenti delle Regioni successivamente diramati con nota prot. DAR 2377 del 10 febbraio 2020;

CONSIDERATO che nel corso della riunione del 6 febbraio le Regioni e l’ANCI si erano impegnate a presentare un documento unitario riassuntivo delle modifiche al testo in oggetto;

VISTO il documento di osservazioni e richieste emendative congiunte delle Regioni e dell’ANCI, pervenuto in data 13 febbraio 2020 e diramato in pari data con nota Prot. DAR 2679;

VISTO lo schema del provvedimento inviato in data 24 febbraio 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riformulato a seguito delle modifiche richieste dalle Regioni e dall’ANCI, diramato in pari data con nota Prot. DAR 3275;

VISTE le ulteriori richieste di modifica pervenute dalle Regioni e dall’ANCI e diramate con nota Prot. DAR 3988 P-4.37.2.13 del 6 marzo 2020;

VISTO il testo definitivo dello schema di decreto trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmesso con nota 11 marzo 2020, prot. n. 10821, diramato in pari data con nota DAR  prot. n. 4420, che tiene conto delle ulteriori richieste di modifica delle Regioni e dell’ANCI;

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l’ANCI con raccomandazioni, e l’UPI hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 sulle “Linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art. 94-bis, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93”.

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