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Repertorio atto n. 72/CU

Accordo, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali sulle “Linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute”.

 

Rep. Atti n. 72/CU dell’11 maggio 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nell’odierna seduta dell’11 maggio 2022:

VISTO l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n.132, che demanda ad un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, la possibilità di dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e servizi di polizia locale;

VISTA la nota del 26 marzo 2019, con la quale il Ministero dell’interno ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto che è stato diramato il 29 marzo 2019 (Prot. n. DAR 5407);

TENUTO CONTO che a seguito della riunione tecnica del 10 aprile 2019, il 6 maggio 2019 è pervenuto un nuovo testo dal Ministero dell’interno, diramato il successivo 10 maggio 2019 (Prot. n. DAR 7488);

VISTA la nota pervenuta il 22 maggio 2019, diramata il 23 maggio (Prot. n. DAR 8231), con la quale la Regione Toscana ha inviato delle osservazioni;

TENUTO CONTO della nota Prot. n. DAR 10770 del 5 luglio 2019, con la quale questo Ufficio di segreteria ha sollecitato l’invio di eventuali osservazioni;

VISTA la nota del 12 settembre 2019, diramata il 19 settembre (Prot. n. DAR 14645), con la quale il Ministero dell’interno ha risposto alle osservazioni della Regione Toscana;

TENUTO CONTO che il 29 ottobre 2019 si è svolta la seconda riunione tecnica nel corso della quale sono state prese in esame delle osservazioni regionali;

VISTA la nota pervenuta il 27 gennaio 2020, diramata il 30 gennaio (Prot. n. DAR 1764) con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il parere del Consiglio superiore di sanità;

VISTA la nota del 13 luglio 2020, diramata il 14 luglio 2020 (Prot. n. DAR 11444) con la quale il Ministero dell’interno ha trasmesso una nuova versione del provvedimento, seguita, il 27 agosto 2020 da una ulteriore nuova versione, diramata il 31 agosto 2020 (Prot. n. DAR 14205);

VISTA la nota Prot. n. DAR 15232 del 18 settembre 2020, con la quale questo Ufficio di segreteria ha sollecitato l’invio di elementi utili per la prosecuzione dell’istruttoria;

TENUTO CONTO che il 9 luglio 2021, è stata convocata la terza riunione tecnica, a conclusione della quale il Ministero dell’Interno il 13 luglio 2021, diramata il 15 luglio 2021 (Prot. n. DAR 11822), ha ritrasmesso l’ultima versione del provvedimento in argomento, in quanto mancante della tabella;

TENUTO CONTO che il 16 novembre 2021 è stata convocata la quarta riunione tecnica a seguito della quale il Ministero della salute ha trasmesso una nota di osservazioni il 22 dicembre 2021, diramata il 30 dicembre (Prot. n. DAR 22201);

VISTA la nota del 21 marzo 2022 con la quale il Ministero dell’interno ha trasmesso un nuovo testo, diramato l’8 aprile 2022 (Prot. n. DAR 5748), con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 29 aprile 2022 a conclusione della quale tutte le Amministrazioni presenti hanno comunicato l’assenso tecnico, confermato con comunicazione scritta da parte dell’ANCI e delle Regioni il 4 maggio 2022 (Prot. n. DAR 7131 e DAR 7244);

VISTA la nota dell’11 maggio 2022 (Prot. n. DAR 7571) con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha rappresentato la necessità di inserire la seguente frase: “le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nel presente Accordo nei limiti delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’Accordo;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali;

SANCISCE L’ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e gli Enti locali, nei seguenti termini:

PREMESSO CHE:

  • L’art. 19 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con la legge 1° dicembre 2018, n.132, il quale dispone, al comma 1, che previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato

in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, i comuni capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e servizi di polizia locale;

  • Il comma 1 bis del citato art. 19 del decreto-legge n. 113 del 2018, prevede che con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma;
  • ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 19, del predetto decreto-legge n. 113 del 2018, con il Regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell’incolumità pubblica, le modalità della sperimentazione che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonché d’intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresì forme di coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia locale;
  • il comma 3 del ripetuto art. 19 del decreto-legge n. 113 del 2018 stabilisce che al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata e che si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;
  • il comma 4 del più volte citato 19 del decreto-legge n. 113 del 2018 sancisce che i comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie locali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci;
  • le linee generali di cui al comma 1 del ripetuto articolo 19 del decreto-legge n. 113 del 2018, sono rivolte a configurare un quadro di riferimento in materia di formazione del personale e di tutela della salute che assicuri una disciplina tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, nel rispetto della quale saranno adottati i regolamenti comunali che disciplineranno le attività di sperimentazione propedeutiche all’utilizzo di armi comuni ad impulso elettrico, allo scopo di implementare le possibilità operative della Polizia locale;

SI CONVIENE

  1. Sul documento (Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo all’approvazione delle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
  1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nel presente Accordo nei limiti delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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