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Repertorio atto n. 77/CU

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2022 del “Fondo per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

Rep. Atti n. 77/CU dell’11 maggio 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nell’odierna seduta dell’11 maggio 2022:

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;

VISTA la nota del 4 marzo 2022, con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito il “Dipartimento”) ha inviato, ai fini dell’acquisizione dell’Intesa di questa Conferenza, la bozza d’intesa sulla ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2022, che è stata portata a conoscenza delle Regioni e delle Autonome locali il 9 marzo 2022 con nota prot. n. DAR 3844 ;

TENUTO CONTO CHE è stata convocata una riunione tecnica il 23 marzo 2022 nel corso della quale le Regioni hanno espresso diverse criticità;

VISTA la nota del 5 maggio 2022, diramata il 6 maggio 2022 (prot. n. DAR 7330), con la quale il Dipartimento ha inviato un nuovo testo del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2022 che, allegato 1 al presente atto ne costituisce parte integrante;

VISTE le note dell’ANCI, dell’UPI e del Coordinamento politiche sociali delle Regioni con le quali rispettivamente il 5 maggio e il 9 maggio 2022, hanno comunicato l’assenso tecnico;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’Intesa, nella versione diramata il 6 maggio 2022;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

CONSIDERATO

  • il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modifiche ed integrazioni;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2021 recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;
  • il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, con cui l’On. Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2021 con cui al Ministro senza portafoglio On. Fabiana Dadone è stato conferito l’incarico per le politiche giovanili;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 24 marzo 2021 con n. 680, concernente “Delega di funzioni al Ministro per le politiche giovanili, On. Fabiana Dadone”, e in particolare l’articolo 2 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale;
  • la Decisione UE 2021/2316 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2021, con la quale, su proposta della Commissione Europea, il 2022 è stato dichiarato “Anno Europeo dei Giovani”;
  • la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024;
  • l’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba operare “un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013”;
  • l’art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 2015, è tenuta ad assicurare un’ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio in misura non inferiore a 13 milioni di euro;
  • che l’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei ministri ha provveduto, come da indicazioni impartite dal Segretario Generale della PCM, ad effettuare, in via precauzionale, in attuazione delle vigenti disposizioni di finanza pubblica, un accantonamento sul Fondo per le politiche giovanili 2022 per un importo di euro 2.151.615,00;
  • l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
  • la circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;
  • la nota n. 61748 del 30 luglio 2015, con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle Province Autonome di Trento e Bolzano all’Entrata del bilancio dello Stato;
  • le Sentenze della Corte Costituzionale in data 20 marzo 2006, n. 118, in data 12 dicembre 2007, n. 453, in data 27 febbraio 2008, n. 50, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;
  • la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l’indagine di controllo sul “Fondo per le politiche giovanili”, che ribadisce, altresì, il contenuto delle riferite Sentenze della Corte Costituzionale;
  • la necessità di assicurare l’attuazione delle politiche in favore dei giovani sul territorio, destinando una quota del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale per l’anno 2022, secondo criteri e modalità condivisi;
  • che le modalità di realizzazione e monitoraggio delle iniziative regionali sono disciplinate tramite Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritti, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., tra il Dipartimento e ciascuna Regione;
  • che le modalità di realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi per l’anno 2022 da stipularsi tra il Dipartimento e l’ANCI, relativamente a Comuni e Città metropolitane, e tra il Dipartimento e l’UPI, relativamente alle Province;

TENUTO CONTO CHE

  • il perdurare dell’emergenza epidemiologica ha accentuato le disuguaglianze territoriali, rendendo ancora più evidenti le differenze sociali, con particolare riferimento ai giovani che, a fronte dei dati e delle rilevazioni, rappresentano la condizione di una generazione in forte svantaggio, soprattutto nelle aree periferiche e meno sviluppate;
  • in questo contesto, con la presente Intesa, nell’ambito delle politiche giovanili, si rende necessario favorire azioni di sostegno nell’orientamento e di rafforzamento delle competenze, delle capacità e delle prospettive formative e occupazionali dei giovani;

SI CONVIENE

Articolo 1

Riparto del Fondo per le politiche giovanili

  1. La presente Intesa indica, per l’anno 2022, le percentuali di riparto del Fondo per le politiche giovanili. L’ammontare del Fondo è determinato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”, nonché da eventuali variazioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all’emanazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2022”.
  2. In particolare, la presente Intesa stabilisce:
  • la percentuale del Fondo destinata alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti locali, per interventi di rilevanza territoriale, nella misura complessiva del 51%;
  • la percentuale destinata agli interventi di rilevanza nazionale in misura pari al restante 49% del Fondo.
  1. La presente Intesa stabilisce, altresì, nell’ambito della riferita percentuale complessiva del 51%:
  2. la quota del Fondo, determinata nella misura del 26%, destinata alle Regioni e alle Province Autonome e i relativi criteri di riparto;
  3. la quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata ad ANCI, relativamente a Comuni e Città metropolitane;
  4. la quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata ad UPI, relativamente alle Province;
  5. le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi realizzati dalle Regioni e dal sistema degli Enti locali.

Articolo 2

Interventi

  1. Al fine di assicurare coerenza tra le diverse iniziative programmate sul territorio, la quota del Fondo, destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, di seguito “interventi”, in materia di politiche giovanili, che siano in grado di dare risposte a livello di sistema territoriale, coinvolgendo, a vario titolo, atteso il carattere trasversale delle politiche giovanili, le tematiche della educazione, della formazione, del lavoro e dell’inclusione sociale. In particolare, gli interventi devono essere finalizzati a promuovere:
  • servizi di orientamento alle competenze e al lavoro volti a favorire la transizione scuola/università/lavoro e la riduzione del numero di giovani in condizione di NEET, attraverso la costituzione di reti orizzontali e verticali fra istituzioni scolastiche e universitarie, enti di formazione professionale e organizzazioni produttive;
  • progetti diretti a rafforzare le competenze dei giovani nell’ambito della trasformazione digitale ed ecologica delle imprese, anche attraverso il finanziamento di borse lavoro/tirocini concordati con le organizzazioni produttive in modo da rispondere efficacemente alle esigenze di sviluppo del territorio e a quelle delle imprese;
  • iniziative volte a sviluppare la vocazione d’impresa e l’educazione alla cultura economico-finanziaria e d’impresa, anche nell’ambito della promozione culturale e della valorizzazione del territorio;
  • iniziative di innovazione sociale finalizzate a prevenire e contrastare il rischio di esclusione sociale, generato e/o accentuato dalla pandemia, soprattutto degli adolescenti, anche mediante forme di voucher da destinare alle attività sportive, in forma di agevolazione per le fasce economicamente deboli;
  • iniziative, in coerenza con la programmazione regionale dei fondi comunitari e nazionali, e con quella delle Autonomie locali, rivolte a sostenere il sistema integrato delle politiche giovanili, come complesso di azioni e politiche rivolte ai giovani tra i 14 e i 35 anni al fine di consentire loro la piena partecipazione e inclusione, con particolare attenzione ai giovani in condizione di svantaggio e ai giovani in condizione di NEET, alla vita politica, culturale e sociale, riconoscendone il ruolo di principali agenti nel processo di sviluppo e di cambiamento economico e sociale, anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo dell’animazione socioeducativa;
    • la realizzazione e/o la promozione di Carte Giovani Regionali, rivolte ai giovani tra i 14 e i 17 anni, in sinergia con la Carta Giovani Nazionale (CGN) e con quelle già esistenti in alcune Regioni, che possano aderire al circuito EYCA - European Youth Card Association, dando a tutti i titolari l’accesso ad una serie di opportunità e servizi e fungendo come strumento per lo sviluppo delle politiche giovanili a livello nazionale e regionale;
    • iniziative finalizzate all’accoglienza di giovani provenienti dai territori colpiti dal conflitto in Ucraina.
  1. Nell’implementazione degli interventi proposti, anche al fine di garantire un rafforzamento delle politiche giovanili sul territorio, le Regioni e il sistema delle Autonomie locali avranno, altresì, cura di supportare il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito “Dipartimento”) nelle seguenti iniziative:
  2. favorire la diffusione della Carta Giovani Nazionale sul territorio, quale strumento del Governo finalizzato a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, sostenendone il processo di crescita ed incentivando le opportunità di partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative;
  3. promozione integrata delle opportunità in favore delle giovani generazioni, nonché delle iniziative che si intendono realizzare nell’ambito dell’Anno europeo dei giovani attraverso la piattaforma web GIOVANI2030, realizzata, a livello nazionale, con l’obiettivo di favorire, da un lato, l’attivazione dei giovani e una maggiore inclusione giovanile nel tessuto economico e sociale del Paese e, dall’altro, il coinvolgimento di tutti i soggetti (istituzioni, enti, associazioni) in grado di offrire adeguati strumenti e attività.
  4. Il target di riferimento per gli interventi deve essere rappresentato dalla fascia di età compresa tra i 14 e i 35 anni, ad eccezione di quelli relativi alla Carta Giovani Regionale.
  5. Al fine di favorire il coordinamento e la complementarietà tra tutte le iniziative finanziate con il Fondo potranno essere organizzati momenti di confronto periodico tra i sottoscrittori della presente Intesa.

Articolo 3

Quota destinata a Regioni e Province autonome

  1. La quota del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome, pari al 26%, si intende comprensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.
  2. La riferita quota è ripartita tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione percentuale del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2021, come indicato nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Intesa. La ripartizione della quota determina le risorse finanziarie, arrotondate per eccesso o per difetto all’euro, assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
  3. Le risorse finanziarie, assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine le predette risorse sono versate all’Entrata del bilancio dello Stato al Capo X.
  4. Le Regioni inviano al Dipartimento le proposte progettuali, approvate con deliberazione di Giunta Regionale, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di cui al comma 8. Le proposte progettuali, finalizzate alla realizzazione degli interventi indicati al comma 1 dell’articolo 2, devono essere inviate al Dipartimento entro il 31 luglio 2022. Le proposte progettuali devono essere conformi nei contenuti agli obiettivi di cui al comma 1 dell’articolo 2 e prevedere una durata massima di attuazione di 18 mesi a decorrere dalla data di inizio attività. Può essere concessa, dal Dipartimento, dietro formale richiesta della Regione interessata, una proroga della durata di attuazione di massimo 6 mesi, debitamente motivata. Trascorsa la durata prevista per gli interventi della proposta progettuale (18 mesi o 24 mesi, qualora sia stata eventualmente concessa la proroga), le somme provenienti dal Fondo e non impegnate saranno versate dalle Regioni, con modalità indicate dal Dipartimento, nel Fondo stesso per essere redistribuite, in sede di Intesa relativa alle annualità successive, tra tutte le Regioni.
  5. Resta salva la possibilità per le Regioni, in presenza di rilevanti e motivate ragioni formalmente rappresentate, di inviare le proposte progettuali anche oltre il citato termine 31 luglio 2022, ma comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2022. Le proposte progettuali inviate oltre il 14 ottobre 2022 non saranno prese in considerazione.
  6. Le Regioni evidenziano le modalità di realizzazione del progetto, i tempi, gli obiettivi, il valore complessivo, il numero delle azioni nel singolo intervento, i destinatari, il territorio interessato, il responsabile del progetto, le modalità di realizzazione e altri elementi ritenuti utili in un’apposita scheda di progetto, che costituisce parte integrante della deliberazione di Giunta Regionale di cui al comma 4. Se il progetto prevede più interventi, dovrà essere compilata una scheda di progetto per ogni singolo intervento. La scheda di progetto dovrà essere corredata da una specifica relazione che illustri la proposta progettuale nel suo complesso, per meglio chiarire le finalità e le modalità di attuazione. Durante lo svolgimento delle attività, possono essere apportate modifiche alla proposta progettuale; le richieste di variazioni, opportunamente motivate, sono sottoposte al preventivo assenso del Dipartimento e successivamente approvate con deliberazione di Giunta Regionale.
  7. Ai fini dell’attuazione degli interventi proposti, le Regioni si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato, di cui almeno la metà costituita da risorse finanziarie del bilancio regionale e la restante parte conferita attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione esclusivamente dalle Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo regionale, rapportati alle risorse finanziarie assegnate ad ogni singola Regione, sono indicati nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente Intesa.
  8. Ciascuna Regione, successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2022”, sottoscrive con il Dipartimento, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., uno specifico Accordo, che disciplina le modalità di monitoraggio sugli interventi e il trasferimento delle relative risorse finanziarie. All’Accordo dovrà essere allegata la scheda di progetto e la correlata relazione illustrativa.
  9. Il Dipartimento e le Regioni provvedono alla sottoscrizione degli Accordi entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte progettuali e comunque successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2022”.
  10. Le attività relative agli interventi da realizzare devono essere avviate entro e non oltre 4 mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte dei competenti organi di controllo. Il Dipartimento comunica formalmente alla Regione la data di registrazione. Successivamente la Regione comunica formalmente al Dipartimento la data di “inizio delle attività”.
  11. Il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie ad esse spettanti avviene a seguito della registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte dei competenti organi di controllo e previa comunicazione di inizio delle attività da parte della Regione.
  12. Le eventuali risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa alle Regioni, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell’Accordo di cui al comma 8 ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal comma 11, andranno a riconfluire nel Fondo per essere redistribuite, in sede di Intesa nelle annualità successive tra tutte le Regioni.

 

Articolo 4

Quota destinata al sistema delle Autonomie locali

  1. La quota del Fondo, destinata al sistema delle Autonomie locali, stabilita in misura pari al 25% dello stanziamento del Fondo, è così ripartita:
  2. una quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a comuni e città metropolitane, rappresentati dall’ANCI;
  3. una quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province.
  4. ANCI e UPI inviano al Dipartimento le proposte progettuali, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione degli specifici Accordi per l’anno 2022 di cui al comma 3. Le proposte progettuali, finalizzate alla realizzazione degli interventi indicati al comma 1 dell’articolo 2, devono essere inviate al Dipartimento entro il 31 luglio 2022. Resta salva la possibilità per le Autonomie, in presenza di rilevanti e motivate ragioni, di inviare le proposte progettuali anche oltre il predetto termine.
  5. Le modalità di trasferimento delle risorse, nonché di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di uno specifico Accordo, da stipularsi tra il Dipartimento e l’ANCI, relativamente a Comuni e Città metropolitane, e tra il Dipartimento e l’UPI, relativamente alle Province.
  6. Le proposte progettuali inviate da ANCI e UPI devono essere conformi nei contenuti agli obiettivi di cui al comma 1 dell’articolo 2 e prevedere una durata massima di attuazione di 18 mesi a decorrere dalla data di inizio attività. Può essere concessa, dal Dipartimento, dietro formale richiesta di ANCI e UPI, una proroga della durata di attuazione di massimo 6 mesi, debitamente motivata.
  7. Ai fini della realizzazione dei progetti e delle azioni di cui al comma 1 dell’articolo 2, i Comuni e le Città metropolitane e le Province si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo degli interventi, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dagli stessi enti locali e/o da eventuali partner degli stessi.
  8. ANCI e UPI sottoscrivono con il Dipartimento l’Accordo di cui al comma 3. All’Accordo dovrà essere allegata la proposta progettuale di cui al comma 2.
  9. Il Dipartimento e ANCI e UPI provvedono alla sottoscrizione dell’Accordo entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte progettuali, e comunque successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2022”.
  10. Il Dipartimento comunica formalmente ad ANCI e UPI la data di registrazione dell’Accordo da parte dei competenti organi di controllo. Entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, ANCI e UPI inviano al Dipartimento il progetto esecutivo delle attività, ai fini della successiva approvazione. Le attività di cui al progetto esecutivo devono essere avviate entro 4 mesi decorrenti dalla data di comunicazione della menzionata registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
  11. Durante lo svolgimento delle attività, ANCI e UPI possono apportate modifiche al progetto esecutivo; le richieste di variazioni, opportunamente motivate, sono sottoposte al preventivo assenso del Dipartimento.
  12. Le risorse finanziarie, attribuite con la presente Intesa in favore del sistema delle Autonomie locali, che si rendano disponibili successivamente alla conclusione degli Accordi di cui al comma 2, sono interamente destinate ad iniziative da concordarsi tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.

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