Esplora contenuti correlati

Repertorio atto n. 122/CU

Intesa, ai sensi dell’articolo 25 ter, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie. ID MONITOR 4841.

Rep. Atti n. 122/CU del 27 luglio 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nell’odierna seduta del 27 luglio 2022:

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

 

VISTO, in particolare, l’articolo 25-ter che dispone: “1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui al presente Capo e del Titolo II, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. 2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle Regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4 Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”.

 

VISTO il comma 4 del sopra riportato articolo 25-ter che assegna al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la competenza ad adottare un decreto nel quale siano definite “le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione”, “previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

VISTA la nota del 15 giugno 2022, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, lo schema di decreto indicato in oggetto, diramato con nota Protocollo DAR n. 9772 del 17 giugno 2022;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 27 giugno 2022, si è svolto un primo confronto tra il Ministero proponente e le Regioni su un documento di osservazioni e richieste di

modifiche, al termine della quale il documento è stato diramato con nota Protocollo DAR n. 10298 del 27 giugno 2022, con richiesta al Ministero del lavoro e politiche sociali di dare riscontro alla suddetta richiesta per tutti gli aspetti tecnici e giuridici di competenza;

CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento in epigrafe, si è svolta una ulteriore riunione tecnica in data 13 luglio 2022, nel corso della quale sono state concordate le modifiche al testo del decreto;

PRESO ATTO che l’ANCI, in sede di riunione tecnica, ha comunicato di non avere osservazioni a riguardo;

VISTA la nota del 14 luglio 2022, con la quale il Ministero del lavoro e politiche sociali ha inviato il nuovo testo del decreto, diramato con nota Protocollo DAR n. 11405 del 15 luglio 2022, con richiesta alle Regioni e Autonomie locali di far pervenire il formale assenso tecnico;

VISTA la nota del 19 luglio 2022, diramata in pari data con nota Protocollo DAR n. 11650, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha evidenziato la necessità di prevedere la clausola di invarianza finanziaria;

VISTA la nota del 25 luglio 2022, con la quale il Ministero del lavoro e politiche sociali, accogliendo la succitata richiesta, ha inviato il testo definitivo del decreto, diramato in pari data con nota Protocollo DAR n. 11940;

VISTA la nota del 26 luglio 2022, con la quale il Coordinamento tecnico della commissione lavoro e formazione professionale delle Regioni ha espresso parere favorevole all’intesa sullo schema di decreto con una richiesta di modifica, diramata tempestivamente in pari data con nota Protocollo DAR n. 12041;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accettato la suddetta richiesta di modifica;

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province Autonome hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa, con la succitata richiesta di modifica al decreto nella versione diramata il 25 luglio 2022,

- l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Autonomie locali sul provvedimento in parola;

SANCISCE INTESA

 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 25 ter, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie. ID MONITOR 4841.

Per saperne di più

Torna all'inizio del contenuto