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Verbale della Seduta del 30 novembre 2022

Verbale n. 23/2022

Seduta del 30 novembre 2022

                                                                                                                                                                                                                  

CONFERENZA UNIFICATA

Il giorno 30 novembre 2022, alle ore 14.46 si è riunita presso la Sala riunioni del I piano di via della Stamperia n. 8, in Roma, la Conferenza Unificata (convocata con nota prot. DAR-0019621-P del 25 novembre 2022, il cui ordine del giorno è stato integrato con nota prot. DAR-0019818-P del 25 novembre 2022) in seduta ordinaria, sia in presenza, che in collegamento con modalità di videoconferenza, per esaminare il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 12 ottobre 2022.

Approvati

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sui criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile - Proroga per l'anno 2022 dei criteri di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 1886 del 16 maggio 2020 recante i suddetti criteri per il triennio 2019-2021. (PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE DEL MARE)

Codice sito 4.15/2022/18 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

     Sancita intesa

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente “Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” – PNRR. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DAGL – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ECONOMIA E FINANZE)

             Codice sito 4.1/2022/27 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Sancita intesa

                    

  1. Intesa, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sullo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la relativa informazione alla popolazione" e "Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna" - "Attuazione della direttiva 2012/118/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose". (PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE DEL MARE)

Codice sito 4.15/2022/13 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Sancita intesa

 

 

  1. Intesa e parere, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sullo schema di decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. PNRR (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – DAGL - ECONOMIA E FINANZE)

Codice sito 4.6/2022/70 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Sancita intesa e parere reso

 

  1. Parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui provvedimenti esecutivi recanti “esercizio del diritto di rivalsa per gli oneri sostenuti dallo Stato” nei confronti del Comune di Liveri e del Comune di Santa Marinella. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DAGL- ECONOMIA E FINANZE)

Codice sito 4.7/2022/13 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Rinvio

 

  1. Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di Programma statistico nazionale 2023-2025 deliberato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) nella seduta del 28 settembre 2022. (ISTAT)

Codice sito 4.9/2022/4 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Parere reso

 

  1. Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di collaborazione interistituzionale inerente la gestione dei pazienti con misura di sicurezza, ai sensi dell’articolo 3-ter, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81 e del D.M. 1° ottobre 2012 (Allegato A), recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia”. (AFFARI REGIONALI)

Codice sito 4.10/2022/100 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Sancito accordo

 

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 22 giugno 2016, n.112, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - annualità 2022. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - SALUTE - DISABILITA’ - ECONOMIA E FINANZE)

Codice sito 4.3/2022/33 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Sancita intesa

 

 

 

  1. Parere, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n.162 recante “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DAGL)

Codice sito 4.10/2022/122 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Parere reso

 

  1. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sullo schema di decreto legislativo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici. (ECONOMIA E FINANZE - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)

Codice sito 4.12/2022/20 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

Parere reso

  1. Designazione, in sostituzione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2021, di un rappresentante nella Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 di cui all’articolo 9- duodetricies, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI)

       Codice sito 4.12/2022/22 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

       Designazione acquisita

  1. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 febbraio 2016, di tre componenti della giuria per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura 2025». (CULTURA)  
    Codice sito 4.16/2022/16 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

Designazioni acquisite

  1. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, di due componenti della giuria per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del libro» per il 2023. (CULTURA)

       Codice sito 4.16/2022/17 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

Designazioni acquisite

  1. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per l’assegnazione delle risorse destinate agli interventi immediatamente cantierabili di ammodernamento delle ferrovie regionali, di cui all’articolo 8, comma 12, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108. Intervento sostitutivo della Regione Campania. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – ECONOMIA E FINANZE)

       Codice sito 4.13/2022/57 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

       Sancita intesa

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo al riparto delle risorse stanziate per fronteggiare l’incremento del costo dei carburanti, registrato nel secondo e terzo quadrimestre 2022, utilizzati per l’alimentazione dei mezzi di trasporto adibiti al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – ECONOMIA E FINANZE)

Codice sito 4.13/2022/62 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

Sancita intesa

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario, delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per l’esercizio 2022. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – ECONOMIA E FINANZE).

Codice sito 4.13/2022/63 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

  Sancita intesa

Punto non iscritto all’ordine del giorno

Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, del Presidente della giuria per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2025.

Designazione acquisita

Per le Amministrazioni dello Stato:

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, CALDEROLI*; il Ministro per la Pubblica Amministrazione, ZANGRILLO; il Ministro per lo Sport e i Giovani, ABODI; il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, BELLUCCI; il Sottosegretario dell’Interno, MOLTENI;  il Sottosegretario  delle Infrastrutture e dei Trasporti, FERRANTE; il Sottosegretario dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste, D’ERAMO; il Sottosegretario della Cultura, MAZZI; il Vice Capo Gabinetto della Salute, MAINOLFI; il Capo di Gabinetto per gli Affari Regionali e le Autonomie, TUCCIARELLI; il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, D’AVENA**;  il Coordinatore dell’Ufficio III per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, LO RUSSO; il Capo Ufficio Legislativo per gli Affari Regionali e le Autonomie, SCHININA’.  

 

Per le Regioni e le Province autonome:

Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Presidente, FEDRIGA (in videoconferenza); il Presidente della Regione Puglia e Vice Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, EMILIANO; il Presidente della Regione Molise, TOMA.

 

Per il sistema delle Autonomie:

Il Presidente dell’Anci e Sindaco di Bari, DECARO (in videoconferenza); il Vicepresidente dell’Anci e Sindaco di Valdengo, PELLA; il Presidente della Provincia dell’Aquila, CARUSO.

E’altresì presente il Segretario della Conferenza Stato-Città, CASTRONOVO.

_____________________

* Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza Unificata.

** Il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Cons. Paola D’Avena, svolge le funzioni di Segretario della Conferenza Unificata.

Il Ministro CALDEROLI apre i lavori della Conferenza Unificata salutando tutti e ripercorrendo la Sua formazione ed attività politica. Successivamente chiarisce alcuni aspetti logistici che intende seguire, in particolar modo sottolinea che sono passati quasi tre anni dall’ultima Conferenza in presenza e crede che in alcune occasioni sia opportuno svolgerla in presenza in quanto il confronto diretto produce risultati completamente diversi dai collegamenti, oltre alle problematiche tecniche e tecnologiche. Per cui propone di tenere due sedute della Conferenza al mese: una a metà mese con modalità da remoto ed una a fine mese in presenza. Il Ministro ricorda che il Governo si è insediato da 39 giorni e che c’è un programma di Governo di Legislatura, con una serie di difficoltà oggettive che dovranno essere affrontare: dalla guerra, all’aumento del costo energia, delle materie, con tutte le ricadute. In particolar modo, evidenzia il tasso di inflazione dello 0,5% a novembre ed un’inflazione annuale all’11,8 e teme che sul PNRR e tanti altri provvedimenti ci saranno delle ricadute pesanti. Sottolinea, altresì, l’importanza del principio di leale collaborazione affinché possa esserci una collaborazione di sostanza e non solo sulla carta, senza nessuna posizione di opposizione ideologica o politica. Infine, ricorda il ruolo che rivestirà di arbitro super partes fra i vari soggetti costituenti all’articolo 114 della Costituzione, affermando che, per la sua formazione culturale e politica, tendenzialmente scivola verso l’autonomia. Segnala, poi, come già avvenuto in seduta di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che fino ad oggi non vi è stata nessuna impugnativa delle leggi regionali da parte del Governo, non solo perché quelle esaminate sono leggi buone e costituzionalmente legittime. Infatti, grazie anche al confronto e all’approfondimento che abbiamo svolto con i nostri Uffici in alcuni casi vi sono stati chiarimenti, rassicurazioni o impegni da parte delle regioni rispetto ai testi normativi, così che si è potuto decidere di non impugnare tali leggi. Ciò anche al fine di evitare di utilizzare risorse economiche per le problematiche che scaturiscono da eventuali impugnative e per evitare che il cittadino non abbia certezza del diritto. Pertanto, con l’auspicio che in sede di Conferenza siano approvati provvedimenti fatti bene e chiari per tutti, il Ministro passa all’esame dei punti dell’ordine del giorno.

Il Ministro CALDEROLI pone all’approvazione il report e il verbale della seduta del 12 ottobre 2022.

 

Non essendovi osservazioni la Conferenza Unificata approva il report e il verbale della seduta del 12 ottobre 2022.

 

 

Il Ministro CALDEROLI pone allesame il PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sui criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile - Proroga per l'anno 2022 dei criteri di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 1886 del 16 maggio 2020 recante i suddetti criteri per il triennio 2019-2021.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Il Presidente DECARO, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa, con la raccomandazione di aumentare, nei prossimi provvedimenti, l’ammontare complessivo del finanziamento, che è attualmente pari a 3 milioni e mezzo di euro, e di modificare le quote di assegnazione delle risorse in quanto agli Enti locali viene attribuito il 15% dell’importo complessivo che, nel 2021, ha soddisfatto solo il 7% della somma richiesta complessivamente dal territorio locale. Ricorda, altresì, che la materia della Protezione Civile è una funzione fondamentale dei Comuni, che però non riceve alcun finanziamento, ritenendo ciò una violazione delle disposizioni costituzionali.

Il Presidente CARUSO, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa, evidenziando che il settore della Protezione Civile rappresenta sempre più un supporto fondamentale per le criticità che si verificano periodicamente e che perciò tali contributi sono anche un modo per premiare le organizzazioni di volontariato che crescono in termini numerici e di qualità. Infine, ritiene che sostenere il settore significa sollecitare una maggiore adesione e professionalizzazione.  

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del “Codice della Protezione civile”, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sullo schema di provvedimento trasmesso con nota prot. n. DPC-DPC_Generale-P-SAGL-0046936 del 17 ottobre 2022, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, recante proroga per l’annualità 2022 dei criteri previsti per il triennio 2019-2021, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 1886 del 16 maggio 2020, consentendo, altresì, di posticipare il termine della presentazione dei progetti per la predetta annualità al 31 gennaio 2023.

(All. 1)

 

Il Ministro CALDEROLI pone allesame il PUNTO 2 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente “Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” – PNRR.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

Il Presidente DECARO, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa, manifestando apprezzamento per la disponibilità del Dipartimento della Funzione Pubblica rispetto alle esigenze manifestate dai Comuni.

 

Il Presidente CARUSO, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa, manifestando apprezzamento per l’accoglimento delle proposte emendative.

 

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” – PNRR, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, ed acquisito al protocollo DAR n. 19734 del 28 novembre 2022.

(All. 2)

 

Il Ministro CALDEROLI pone allesame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sullo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la relativa informazione alla popolazione" e "Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna" - "Attuazione della direttiva 2012/118/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose".

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Il Presidente DECARO, in nome dell’Anci, esprime avviso all’intesa.

 

Il Presidente CARUSO, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sullo schema di direttiva recante "Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la relativa informazione alla popolazione" e "Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna" - "Attuazione della direttiva 2012/118/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, con nota n. 55190 del 29 novembre 2022.

(All. 3)

 

Il Ministro CALDEROLI pone allesame il PUNTO 4 all’o.d.g. che reca: Intesa e parere, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sullo schema di decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. PNRR

 

Il Ministro CALDEROLI ricorda che su questo punto è richiesto il parere sugli articoli 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 27, 30 e 31 e l’intesa sugli altri ventotto. 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, nello spirito di leale collaborazione e al fine di non ostacolare l’iter del provvedimento, peraltro attuativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esprime avviso favorevole all’intesa, con la condizione di avviare immediatamente un Tavolo tecnico, finalizzato all’individuazione delle norme puntuali che dovranno essere escluse dall’applicazione dello schema di decreto nei settori interessati e, in particolare, per il trasporto pubblico locale, che si riunisca in tempo utile per l’espressione finale del parere delle Commissioni parlamentari. Al riguardo, nel manifestare la completa disponibilità della Conferenza, sottopone alcune proposte emendative contenute nel documento inviato per via telematica. Evidenzia, altresì, che si tratta di una questione estremamente delicata che, pur comprendendo essere correlata all’attuazione del PNRR e ai rapporti con la Commissione europea, se non trattata adeguatamente rischia però di avere delle conseguenze molto gravi per gli Enti Locali. (All. 4/a)

 

Il Presidente DECARO, in nome dell’Anci, consapevole degli impegni assunti nei confronti dell’Unione Europea rispetto al PNRR, esprime avviso favorevole all’intesa, condizionata all’avvio immediato di un Tavolo tecnico, che lavori mentre inizia l’esame dello schema nella sede parlamentare, in analogia a quanto richiesto dalle Regioni. In particolare, ritiene necessario individuare modalità di raccordo tra le norme contenute nel provvedimento e, in particolare: a) la materia delle gestioni in house e le specifiche discipline di settore; b) la materia dei trasporti pubblici locali, per i quali esiste già una disciplina coerente con la normativa comunitaria; c) le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a società in house su cui in particolare gravano oneri amministrativi ingiustificati alla luce del diritto comunitario. Evidenzia, altresì, la necessità di chiarire quali siano gli ambiti e il perimetro delineato in merito alla riorganizzazione degli ambiti e bacini di riferimento dei servizi pubblici locali, di cui al documento inviato per via telematica. (All. 4/b).

Il Ministro CALDEROLI chiede se l’assenso favorevole condizionato sia relativo all’intesa ed anche al parere. 

 

Il Presidente DECARO precisa che il parere è favorevole se il Ministero assicura l’apertura immediata del Tavolo di confronto. 

 

Il Ministro CALDEROLI comunica la disponibilità all’apertura del Tavolo e chiede al Presidente Fedriga se, oltre alla posizione sull’intesa, possa manifestare il parere sugli altri articoli.

 

Il Presidente FEDRIGA conferma intesa e parere favorevole, precisando che il Tavolo tecnico è stato posto come condizione.

 

Il Presidente CARUSO, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa e parere favorevole, apprezzando lo sforzo compiuto dal Governo per offrire a tutte le istituzioni della Repubblica un nuovo quadro di riferimento nella materia dei servizi pubblici locali e rinvia, inoltre, al documento trasmesso per via telematica. (All. 4/c)

 

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

ESPRIME PARERE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sugli articoli 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 27, 30, 31 dello schema di decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, in data 29 novembre 2022, acquisito al protocollo DAR n. 19749;

 

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sui restanti articoli dello schema di decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, in data 29 novembre 2022, acquisito al protocollo DAR n. 19749.

(All. 4)

Il Ministro CALDEROLI pone allesame il PUNTO 5 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui provvedimenti esecutivi recanti “esercizio del diritto di rivalsa per gli oneri sostenuti dallo Stato” nei confronti del Comune di Liveri e del Comune di Santa Marinella.  

 

Il Presidente DECARO, in nome dell’Anci, chiede un rinvio e contestuale convocazione del Tavolo tecnico che in questi mesi non è stato possibile convocare per cui non è stato possibile esprimere le preoccupazioni rispetto alla questione legata al diritto di rivalsa da parte dello Stato. In merito, evidenzia che arrivano sentenze dopo trent’anni che mettono in crisi i bilanci dei Comuni con conseguenti ricadute degli oneri legati alla sentenza.

Il Ministro CALDEROLI accoglie la richiesta, dopo aver sentito anche gli altri rappresentanti della Conferenza, e ricorda che il DAGL sollecita, come già ha fatto il 28 marzo 2022, la costituzione di un Tavolo tecnico proprio per affrontare queste criticità.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto del parere dell’Anci.

 

Il Presidente CARUSO, in nome dell’Upi, prende atto del parere dell’Anci.

 

Pertanto il punto è rinviato.

 

Il Ministro CALDEROLI pone allesame il PUNTO 6 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di Programma statistico nazionale 2023-2025 deliberato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) nella seduta del 28 settembre 2022.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente DECARO, in nome dell’Anci, e il Presidente CARUSO, in nome dell’Upi, esprimono parere favorevole con le osservazioni contenute nel documento congiunto. (All. 5/a)

Pertanto, la Conferenza Unificata

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, sullo schema di Programma statistico nazionale 2023-2025 deliberato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) nella seduta del 28 settembre 2022, trasmesso dall’Istituto nazionale di statistica con nota Istat n. 1789159/22 del 25 ottobre 2022.

(All. 5)

Il Ministro CALDEROLI pone allesame il PUNTO 7 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di collaborazione interistituzionale inerente la gestione dei pazienti con misura di sicurezza, ai sensi dell’articolo 3-ter, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81, e del D.M. 1° ottobre 2012 (Allegato A), recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia”.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’accordo.

 

Il Presidente DECARO, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’accordo.

Il Presidente CARUSO, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’accordo.

 

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE ACCORDO ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, nei seguenti termini:

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (G.U. S.O. n. 15) recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma

7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017);

VISTO l’articolo 1, comma 16, lett. c), legge 4 luglio 2017, n. 103, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali;

VISTA la Sentenza della Corte costituzionale n. 22/2022;

RICHIAMATE:

  • La Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 19 aprile 2017 nella quale, all’esito di articolata attività istruttoria, si dà conto della complessa congerie di problemi applicativi e sistematici emersa a cinque anni di distanza dall’approvazione della legge n. 9/2012, soffermandosi, tra l’altro, sull’evidente squilibrio numerico tra i posti disponibili presso le strutture residenziali e le richieste di disponibilità provenienti dalle Autorità giudiziarie competenti, problema aggravato dalla circostanza che presso le R.E.M.S., strutture chiaramente finalizzate ad ospitare soggetti destinatari di misure di sicurezza detentive nella fase esecutiva, sono state destinate sempre più frequentemente persone sottoposte ad indagini soggette all’applicazione di misure in via provvisoria; il Consiglio si è inoltre soffermato sul problema delle liste di attesa, già ampiamente percepito nel 2017, sottolineando come il ricovero in R.E.M.S. dei soggetti raggiunti da misure di sicurezza provvisorie fosse uno dei principali motivi di inefficienza del sistema, ideato per il trattamento di lungo periodo dei pazienti destinatari di misure di sicurezza definitive. Il Consiglio ha sottolineato l’importanza di una costante integrazione funzionale, ai fini della gestione di tutte le misure di sicurezza per il non imputabile, tra Ufficio di Sorveglianza, DSM, Direzione delle R.E.M.S., Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna (U.I.E.P.E), soprattutto al fine di dare concreta attuazione al principio normativo del ricovero in R.E.M.S. come extrema ratio, la cui effettiva applicazione potrebbe in astratto consentire di attenuare la problematica delle liste di attesa. Il Consiglio ha sottolineato in questo senso l’opportunità che, proprio nell’orientare le scelte e le decisioni circa la misura di sicurezza non definitiva, i Giudici della cognizione possano contare su uno spettro, il più ampio possibile, di soluzioni applicative, proprio grazie ad una piena sinergia con la rete dei servizi di salute mentale operanti sul territorio;
  • la Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 settembre 2018 che, in continuità con quella del 2017, ribadisce i seguenti principi: a) priorità della cura sanitaria necessaria; b) principio di territorialità in forza del quale il soggetto viene preso in carico dai servizi di salute mentale del territorio di residenza; c) centralità del progetto terapeutico individualizzato; d) ricovero in R.E.M.S. come extrema ratio. Da questi elementi discende l’importanza di una piena integrazione tra le diverse istituzioni, preferibilmente attraverso la definizione di accordi di collaborazione e/o protocolli operativi, ponendo al centro del nuovo sistema i DSM quali titolari dei programmi terapeutici riabilitativi al fine di attuare trattamenti in contesti residenziali e territoriali: le R.E.M.S., infatti, sono tra gli elementi della rete dei servizi offerti dai DSM che il sistema sanitario garantisce;
  • la Sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 20 febbraio 2019 con la quale si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 47-ter;

RICHIAMATO il documento del Comitato Nazionale per la Bioetica (Presidenza del Consiglio dei ministri) del 22 marzo 2019 con il quale, basandosi sull’organizzazione della rete di servizi territoriali offerti dai DSM, si sottolinea la necessità di limitare il ricorso alle R.E.M.S. ai soggetti nei cui confronti viene applicata la misura di sicurezza detentiva definitiva;

CONSIDERATO CHE:

Durante gli incontri del Tavolo di Consultazione Permanente per la Sanità Penitenziaria del 10 dicembre 2019 e del 10 febbraio 2021, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha evidenziato come, allo stato, in esecuzione dell’Accordo della Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015, continui stabilmente a ricevere dalle Autorità Giudiziarie le richieste di designazione delle R.E.M.S. dove ricoverare i soggetti raggiunti dai provvedimenti applicativi di misure di sicurezza detentive, pur non avendo nei fatti il potere di disporre autoritativamente l’assegnazione dei pazienti in R.E.M.S., in ragione della gestione esclusivamente sanitaria delle strutture; che, inoltre, ciò determina un disallineamento tra poteri e responsabilità, in quanto l’Autorità Giudiziaria continua generalmente a vedere nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria l’unico soggetto responsabile delle assegnazioni in R.E.M.S., benché tale potere risulti, nella pratica quotidiana, affidato in via esclusiva alle Regioni; che il Dipartimento si è inoltre soffermato sulla persistente, progressiva ed ormai cronica criticità determinata dalle liste di attesa per gli ingressi in R.E.M.S., tenuto doverosamente conto del dettato costituzionale e di quanto previsto dalle fonti sovranazionali; che, al riguardo, il predetto Dipartimento ha sottolineato altresì il crescente interesse per la tematica da parte della stessa Corte Europea dei diritti dell’uomo e ha lamentato l’assenza di criteri univoci nella tenuta delle liste di attesa da parte delle Regioni soffermandosi, altresì, sul carattere generalmente troppo rigido di tali liste che, nella maggior parte dei casi, risultano tenute esclusivamente sulla base del criterio cronologico della data di arrivo della singola assegnazione alla R.E.M.S. su richiesta dell’Autorità Giudiziaria;

CONSIDERATO, inoltre, che ulteriori e gravi criticità, perlomeno in alcune Regioni, permangono nei rapporti di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria in merito alla pronta individuazione delle strutture sanitarie presenti sul territorio e, in particolare, di quelle a carattere residenziale o semiresidenziale che possano accogliere i pazienti psichiatrici autori di reato nei confronti dei quali l’Autorità Giudiziaria ritenga applicabile la misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata, anche munita di prescrizioni in merito ai programmi terapeutici e riabilitativi da garantire, in sostituzione di quella detentiva;

RITENUTO necessario procedere alla revisione dell’Accordo di Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015 al fine di regolamentare efficacemente lo svolgimento delle funzioni delle istituzioni coinvolte nella gestione dei pazienti cui è stata applicata una misura di sicurezza;

PREMESSO CHE:

  • le Regioni e le Province Autonome assicurano l’assistenza sanitaria alle persone sottoposte a misura di sicurezza secondo il principio della territorialità (articolo 3-ter, comma 3, lett c), del decreto-legge 122 dicembre 2011, n. 211) basato sulla residenza o sull’ultimo domicilio (come risulta dagli atti giudiziari) accertati da parte del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria ovvero sul territorio nel quale è stato commesso il reato qualora si tratti di persona senza fissa dimora o di nazionalità straniera (Accordi Atti CU81/2009; CU 95/2011), attraverso la presa in carico dei soggetti da parte dei DSM che si avvalgono della rete dei servizi socio-sanitari territoriali e, ove necessario e appropriato, nel rispetto del principio di extrema ratio del ricovero in R.E.M.S.;
  • le Regioni e le Province Autonome garantiscono al Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria) e al Ministero della Giustizia (Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria) le informazioni sulle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza del proprio territorio;
  • le R.E.M.S. sono strutture residenziali sociosanitarie territoriali, o moduli, destinate ad accogliere prioritariamente le persone cui è stata comminata la misura di sicurezza in via definitiva, ferma restando la necessità, prevista dalla legge (articolo 3-ter, comma 4, d.l. 211/2011), di assicurare accoglienza anche ai destinatari di misura di sicurezza provvisoria;
  • le R.E.M.S. sono destinate alle persone con misura di sicurezza detentiva disposta dall’Autorità Giudiziaria nel rispetto del principio di gradualità di cui all’articolo 3-ter, comma 4, d. l. 211/2011;
  • le R.E.M.S. rispondono ai requisiti strutturali e organizzativi indicati nell'Allegato A del D.M. 1° ottobre 2012 e sono dotate di un Responsabile Dirigente Psichiatra coadiuvato da personale sanitario, tecnico e amministrativo;
  • il ricorso alla R.E.M.S. è subordinato alla verifica, da parte dell’Autorità Giudiziaria, degli elementi dai quali emerge che ogni altra soluzione non è idonea a garantire un percorso di cura appropriato per il soggetto cui applicare una misura di sicurezza (ad esclusione articolo 133, c. 2, C.P. e articolo 679 C.P.P.);
  • le persone ospitate nelle R.E.M.S. mantengono lo status giuridico di “internati” e sono, pertanto, assoggettate alle conseguenti applicazioni delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni della Magistratura di Sorveglianza;
  • alle persone con misura di sicurezza, provvisorie e definitive, sono garantiti i Livelli Essenziali di Assistenza, la definizione di un Progetto Terapeutico e Riabilitativo Individuale (di seguito P.T.R.I.) e la continuità assistenziale sul territorio attraverso modalità organizzative integrate con quelle operanti per i cittadini liberi;
  • il P.T.R.I., di cui all’articolo 8 del presente Accordo, è strumento che pone al centro del nuovo sistema la salute della persona ed è definito dal DSM territorialmente competente, che a tal fine collabora con gli uffici dell’U.I.E.P.E., con l’Autorità Giudiziaria, attraverso la rete socioassistenziale, e con il Dirigente Responsabile della R.E.M.S., qualora non sia possibile una diversa presa in carico;
  • il P.T.R.I. è definito in collaborazione tra i diversi attori istituzionali coinvolti e inserito entro 45 giorni dalla segnalazione per la presa in carico nel sistema informativo di cui all’articolo 14 del presente Accordo;
  • con il presente Accordo viene altresì attivata una stabile Cabina di Regia nazionale, composta da rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero della Giustizia, della Magistratura, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano con funzioni coordinamento, monitoraggio e indirizzo del presente Accordo, nell’ottica della condivisione e della concertazione di un sistema atto a garantire l'appropriatezza dei percorsi assistenziali.

SI CONVIENE

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali, nei seguenti termini:

Art. 1 - Principio di territorialità

Sulla base dell'accertata residenza rilevata dagli atti giudiziari, le persone sottoposte a misura di sicurezza sono prese in carico dal DSM del territorio di riferimento, che si avvale della rete dei servizi sociosanitari per le misure non detentive e della collaborazione delle R.E.M.S. di riferimento regionale, qualora disposte dall’Autorità Giudiziaria le misure di sicurezze detentive. Particolare rilevanza hanno le informazioni riguardanti il Comune di residenza o domicilio, precipuamente al fine di favorire il precoce coinvolgimento dei Servizi Sanitari e sociosanitari competenti per l'attuazione di quanto disposto dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

Attenendosi al già menzionato principio di territorialità, le assegnazioni ed i trasferimenti presso le R.E.M.S. sono eseguiti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (di seguito DAP) in collaborazione con le Regioni e PP.AA. (attraverso i P.U.R. di cui al successivo art.3), in armonia con la sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2022, tenuto conto del Comune di residenza o del domicilio accertato, fermo restando quanto già disciplinato in tema di residenza e domicilio di riferimento negli accordi della Conferenza Unificata Rep. Atti 81/CU del 26 novembre 2009 e Rep. Atti n. 95/CU del 13 ottobre 2011.

Le suddette assegnazioni sono disposte dal DAP anche tenuto conto della disponibilità di posti nelle singole R.E.M.S., come segnalati e tempestivamente aggiornati dalle Regioni e PP.AA attraverso i P.U.R. di cui al successivo art. 3.

I soggetti senza fissa dimora/stranieri sono presi in carico dal DSM sul cui territorio è avvenuto il reato connesso alla misura di sicurezza.

Gli autori di reato non residenti nel territorio nazionale o senza fissa dimora sono da considerarsi a carico dell'Azienda Sanitaria Locale (di seguito ASL) nel cui territorio sia stato commesso il reato, sia per quanto concerne gli aspetti di gestione dell'urgenza, sia per la presa in carico sociosanitaria, nonché per gli aspetti relativi ai percorsi di riabilitazione.

Il DAP assicura, nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l'invio alle Regioni e PP.AA. delle pertinenti informazioni relative alla singola persona alla quale è applicata dalla Magistratura una misura di sicurezza.

Art. 2 – Collocazioni in R.E.M.S.

Le Regioni e le Province Autonome assicurano all’Autorità Giudiziaria tutto il supporto necessario ai fini della esecuzione dei provvedimenti applicativi delle misure di sicurezza detentive e non, nell’ambito di percorsi assistenziali il più possibile condivisi e idonei per la cura dei pazienti psichiatrici autori di reato.

Le Regioni e le PP.AA. provvedono a individuare un Punto Unico Regionale (P.U.R.), di cui al successivo articolo, con l’obiettivo di fornire un supporto all’Autorità Giudiziaria al fine di dare esecuzione ai provvedimenti applicativi di misura di sicurezza detentiva in base al principio di territorialità, individuando la R.E.M.S. di assegnazione.

Il DAP si impegna a svolgere ogni utile funzione di raccordo e coordinamento tra l’Autorità Giudiziaria, i Punti Unici Regionali ed i DSM, ricevendo dall’Autorità Giudiziaria e condividendo le richieste di collocazione di soggetti nelle R.E.M.S. e la copia dei provvedimenti applicativi della misura di sicurezza detentiva.

Al momento della trasmissione dei provvedimenti di assegnazione alla R.E.M.S., il DAP si impegna altresì a comunicare ai P.U.R. se la richiesta riguardi:

  • un soggetto già presente in lista di attesa in quanto già sottoposto a misura di sicurezza detentiva mai eseguita per carenza di posto in R.E.M.S. che sia stato raggiunto da un ulteriore provvedimento applicativo di misura di sicurezza detentiva in relazione ad un nuovo titolo di reato;
  • un soggetto già sottoposto a misura di sicurezza non detentiva che sia stato raggiunto da un provvedimento di aggravamento, con applicazione della misura di sicurezza detentiva.

Art. 3 – Punti Unici Regionali (P.U.R.)

Previa formale istituzione e assegnazione delle relative competenze da parte delle Regioni e delle Province Autonome, il P.U.R., operando d’intesa ed in costante raccordo con i DSM e le ASL, cui compete l’erogazione delle prestazioni sanitarie, si impegnano:

- ad indicare tempestivamente e direttamente all’Autorità Giudiziaria richiedente, nonché al DAP, la R.E.M.S. di destinazione per competenza territoriale;

- qualora nell’immediato non siano disponibili posti in R.E.M.S., il P.U.R. favorisce il raccordo con la Magistratura competente al fine di permettere una periodica, stringente, revisione della situazione clinica dei soggetti in attesa di internamento. Qualora emergessero le condizioni per la revisione della misura di sicurezza sarà cura del P.U.R. indicare le strutture presenti sul territorio per accogliere il soggetto, anche in regime residenziale o semi-residenziale, previa eventuale sostituzione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, della misura di sicurezza detentiva con quella non detentiva della libertà vigilata;

- qualora l’Autorità Giudiziaria disponga il ricovero provvisorio del soggetto presso una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, ovvero presso altro luogo di cura (adeguato alla situazione e alla patologia della persona), ai sensi degli articoli 73 del c.p.p. o 211-bis del c.p., il P.U.R. provvede a raccordare l’Autorità Giudiziaria e le ASL per ogni opportuna soluzione di cura idonea allo scopo (anche ambulatoriale, semi-residenziale, residenziale), considerato che il ricovero in ambito ospedaliero è appropriatamente utilizzabile solo limitatamente alla fase della gestione dell’acuzie; nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria disponga la sostituzione della misura di sicurezza detentiva con altra misura non detentiva, il P.U.R. ne dà tempestiva notizia al DAP;

- a promuovere la stipula di protocolli operativi con le Autorità Giudiziarie presenti sul territorio al fine di elaborare condivisi percorsi assistenziali in favore dei pazienti psichiatrici autori di reato; a tal fine, i P.U.R. promuovono la stipula di protocolli che contengano, tra l’altro, la previsione secondo cui, al momento del conferimento degli incarichi peritali o di consulenza tecnica in materia psichiatrico-forense, le Autorità Giudiziarie invitino i periti e i consulenti tecnici a prendere contatti con i P.U.R. al fine di individuare percorsi di cura individuali anche di tipo residenziale presenti sul territorio eventualmente idonei ad accogliere il paziente psichiatrico autore di reato, qualora, all’esito degli accertamenti, l’Autorità Giudiziaria dovesse ritenere sufficiente l’applicazione di una misura di sicurezza non detentiva;

- a promuovere forme di coordinamento interregionale, nel rispetto del principio di territorialità più sopra richiamato, specialmente tra Regioni limitrofe, al fine di stimolare la collaborazione tra sistemi sanitari regionali da attivare in relazione all’esecuzione delle misure detentive e non;

- a favorire il raccordo operativo con i DSM, titolari della presa in carico, qualora da questi venga sollecitata la necessità di rivalutazione della pericolosità sociale ai fini della eventuale revoca o sostituzione della misura di sicurezza detentiva nei confronti di soggetti presenti nelle liste di attesa per l’ingresso in R.E.M.S. o che comunque risultino già in carico ai DSM in conformità alla Legge 81/2014;

- a favorire la rivalutazione della pericolosità sociale ai fini della eventuale revoca o sostituzione della misura di sicurezza detentiva nei confronti di soggetti ricoverati in R.E.M.S. a cura del Magistrato competente qualora venisse ravvisata dall’equipe curante della R.E.M.S. e/o del DSM la possibilità di adozione di misure terapeutiche alternative;

- a monitorare qualitativamente e quantitativamente le liste d’attesa eventualmente esistenti per l’ingresso in R.E.M.S., comunicando ogni sei mesi gli esiti delle rilevazioni al Ministero della Salute ed al Ministero della Giustizia.

Le Regioni e le PP.AA. – attraverso i P.U.R. - e il DAP si impegnano a revisionare periodicamente e comunque ogni sei mesi le liste di attesa per gli ingressi R.E.M.S. scambiandosi ogni dato ritenuto rilevante, nel rispetto del principio di leale collaborazione e della vigente normativa in materia di

protezione dei dati personali.

Per le finalità di cui al presente Accordo, i P.U.R. ricevono dal DAP, al momento dell’assegnazione in R.E.M.S., l’informazione disponibile sul Comune di residenza o domicilio, ovvero, nei casi di persone senza fissa dimora, di quello di commissione del reato.

Art. 4 – Criteri per la tenuta delle liste di attesa

Le parti, ciascuna per le proprie competenze, si impegnano a ridurre gradatamente, sino ad azzerare le liste d’attesa, nonché a programmare e realizzare ogni iniziativa per prevenire la formazione di nuove liste, nel rispetto dei principi sanciti in materia dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 22/2022). Tra le predette iniziative sono sempre assicurate quelle idonee a garantire la completa e sollecita disponibilità di tutti i posti per cui le singole R.E.M.S. sono autorizzate e, a tal fine, è esclusa la possibilità di attuare regolamentazioni che prevedano il non utilizzo a medio-lungo termine dei posti (come, per es., nei casi di dimissioni di internati cui è applicata la Licenza Finale di Esperimento).

Le liste di attesa, sino all’esaurimento delle stesse, sono uno strumento dinamico che viene costantemente aggiornato per includere le persone assegnate e stabilire l’ordine di priorità dell’inserimento in R.E.M.S., secondo criteri, definiti da ogni singola Regione e PP.AA. di concerto con l’Autorità Giudiziaria (mediante appositi accordi/protocolli), nel rispetto dei principi di seguito indicati.

I criteri della tenuta delle liste di attesa devono tenere conto:

  1. della data di applicazione della misura di sicurezza detentiva in R.E.M.S.;
  2. delle caratteristiche sanitarie del paziente;
  3. del livello attuale di inappropriatezza della collocazione del paziente cui è applicata una misura di sicurezza detentiva immediatamente eseguibile, con particolare riferimento allo stato di detenzione in Istituto penitenziario o al ricovero in SPDC;
  4. dell’adeguatezza, al momento di ogni revisione della lista di attesa, delle soluzioni assistenziali, non solo residenziali, alternative alla R.E.M.S. per i pazienti assegnati, da sottoporre alla competente Autorità Giudiziaria.

I P.U.R. assicurano la gestione delle liste di attesa regionali per gli ingressi in R.E.M.S., sino all’esaurimento delle stesse, secondo le seguenti modalità:

1) dalla lista di attesa sono tempestivamente esclusi i soggetti che facciano ingresso in R.E.M.S., ovvero i destinatari di misura nelle more deceduti, ovvero coloro nei cui confronti la misura detentiva risulti revocata/sostituita con provvedimento adottato dall’Autorità Giudiziaria;

2) non possono essere esclusi dalla lista di attesa coloro che, nelle more dell’ingresso in R.E.M.S., vengano temporaneamente collocati in altre strutture terapeutiche presenti sul territorio ma nei cui confronti non risulti formalmente revocata/sostituita la misura di sicurezza detentiva con provvedimento adottato dall’Autorità Giudiziaria;

3) sono inseriti in elenchi separati oggetto di costante monitoraggio i destinatari di misura di sicurezza detentiva di seguito indicati:

  • coloro che, al momento della esecuzione della misura, risultino irreperibili all’esito delle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria, nonché coloro che risultino espatriati;
  • coloro che, al momento dell’applicazione della misura di sicurezza detentiva o nelle more dell’ingresso in R.E.M.S., si trovino o vengano ristretti in istituto penitenziario per causa diversa da quella per la quale è stata applicata nei loro confronti la misura di sicurezza detentiva;
  • coloro nei cui confronti sia stato disposto il ricovero in R.E.M.S. da eseguirsi dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o altrimenti estinta, ai sensi dell’art. 220, co. 1 codice penale;
  • coloro nei cui confronti, nelle more dell’ingresso in R.E.M.S., venga applicata una misura di sicurezza non detentiva, sino all’acquisizione di disponibilità di posto in R.E.M.S.;
  • coloro che vengano provvisoriamente accolti, per specifiche ed eccezionali motivazioni, in una R.E.M.S. di una Regione o P.A. diversa da quella di competenza territoriale.

Art. 5 - Trasferimenti per motivi di giustizia

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) procede ai trasferimenti dagli Istituti Penitenziari alle R.E.M.S. per l'applicazione e l'esecuzione delle misure di sicurezza, nonché alle traduzioni per motivi di giustizia, secondo quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria.

In tutte le restanti circostanze, l'accompagnamento della persona in R.E.M.S., compreso l'accompagnamento dalla libertà, è disposto dall'Autorità Giudiziaria competente attraverso le FF.OO.

Art. 6 - Trasferimenti per motivi sanitari

Previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, competono al Servizio Sanitario Regionale i trasferimenti programmati per luoghi di cura esterni alla struttura ove è ospitato il paziente, i trasferimenti presso altre comunità o abitazione, l'accompagnamento nei casi di fruizione di licenze, semilibertà e libertà vigilata, compreso il momento della dimissione.

In caso di estrema urgenza o pericolo di vita, il Dirigente Medico Responsabile della struttura che accoglie il paziente dispone direttamente il trasferimento per motivi sanitari, provvedendo contestualmente a darne notizia all'Autorità Giudiziaria competente per eventuali disposizioni in merito.

Art. 7 – Piantonamenti

In caso di ricovero presso luogo di cura esterno alla struttura ove è ospitato il paziente, il piantonamento è effettuato sollecitamente a cura del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, qualora ritenuto necessario, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 8 - Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (P.T.R.I.)

Il P.T.R.I. definisce il percorso di cura e riabilitazione che comprende obiettivi generali e specifici, prevenzione di comportamenti a rischio, specifici trattamenti e interventi comunque finalizzati al reinserimento sociale anche attraverso la gestione dei rapporti con la famiglia, la comunità esterna e il mondo del lavoro.

Per ogni paziente al quale è applicata una misura di sicurezza è definito uno specifico progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato (P.T.R.I.), periodicamente verificato secondo le procedure sanitarie ed inserito nella cartella clinica personale; tale percorso deve prevedere il massimo coinvolgimento attivo del soggetto, come indicato nei principi della recovery:

- valutazione multi-professionale, secondo precise procedure e strumenti definiti per ciascun ambito;

- definizione del percorso terapeutico-riabilitativo e del contratto di cura che comprenda obiettivi generali e specifici, la prevenzione del comportamento a rischio e che sia comunque finalizzato alla re-inclusione sociale, nonché aspetti specifici di trattamento (impostazione della quotidianità, responsabilizzazione delle persone nella vita della struttura, attività riabilitative, anche attraverso il mantenimento dei rapporti con la famiglia).

Il DSM competente, entro 45 giorni, definisce il P.T.R.I. in collaborazione con gli Uffici U.I.E.P.E. del territorio competente e provvede all'inserimento dello stesso nel sistema informativo di cui all’art. 14; il P.T.R.I. viene comunicato all'Autorità Giudiziaria e deve essere periodicamente rivalutato per consentire l'eventuale rimodulazione del percorso assistenziale.

Le attività terapeutico-riabilitative, quali elementi costitutivi del percorso di cura, ancorché svolte in luogo esterno alla R.E.M.S., vengono riportate nello specifico P.T.R.I. e non necessitano di ulteriore avvallo da parte delle AA.GG.

Art. 9 - Procedimenti Amministrativi

Le attività di identificazione, immatricolazione, ricostituzione ed aggiornamento della posizione giuridica sono svolte a cura dell'Istituto Penitenziario più prossimo alla singola R.E.M.S. Sono di competenza del personale sanitario i procedimenti amministrativi di ammissione in struttura, la registrazione ai fini amministrativi-sanitari, la conservazione degli atti relativi alla posizione giuridica e i rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

La notifica di tutti gli atti giudiziari deve essere effettuata secondo le regole poste dagli art. 148 e seguenti del Codice di Procedura Penale, che individuano, quali organi delle notificazioni, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria. La collocazione del paziente in R.E.M.S. non è ostativa alla notifica dell'atto a mani proprie del destinatario, anche nel caso in cui questo sia stato dichiarato interdetto o incapace processualmente, essendo tuttavia previsto in tali casi l'obbligo aggiuntivo di notifica dell'atto al tutore o al curatore speciale (v. art. 166 c.p.p.). La notifica deve essere eseguita, prioritariamente, a mani proprie del destinatario mediante consegna della copia dell'atto alla persona cui è diretto. Nel caso di temporanea assenza dalla struttura del destinatario dell'atto, ovvero di momentanea indisponibilità da parte di quest'ultimo di ricevere la consegna personalmente, l'atto, in assenza di personale addetto al servizio di portierato o ricezione posta, deve essere ricevuto da personale della struttura quale "convivente temporaneo".

Art. 10 - Rapporti tra Servizi Sanitari, Magistratura e Uffici Inter-distrettuali Esecuzione Penale Esterna

Le Regioni e le Province Autonome e gli Uffici Inter-distrettuali per l’Esecuzione Penale Esterna (di seguito U.I.E.P.E.), attraverso le proprie articolazioni territoriali, definiscono con la Magistratura, mediante specifici Accordi, le modalità di collaborazione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni normative di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, inerenti all’applicazione delle misure di sicurezza detentive, alla loro trasformazione e all'applicazione di misure di sicurezza non detentive.

Tali Accordi, al fine di ridurre il rischio di nuove forme di istituzionalizzazione, prevedono modalità operative che assicurino almeno:

  • la definizione delle modalità e procedure di collaborazione inter-istituzionale, il ricovero in R.E.M.S. quale soluzione residuale e transitoria, la contemporanea gestione sia del percorso terapeutico-riabilitativo individuale interno alla struttura, che di quello di reinserimento esterno;
  • la definizione di forme e modalità di collaborazione tra i Servizi Sanitari e la Magistratura del territorio (con riferimento alle Aziende Sanitarie, alle Corti di Appello, alle Procure Generali della Repubblica, ai Tribunali ed alle Procure della Repubblica) che, in conformità alle indicazioni di cui alla Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura Fasc. 37/PP/2016 del 19 aprile 2017 (“Disposizioni urgenti in materia di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e di istituzione delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), di cui alla legge n. 81 del 2014. Questioni interpretative e problemi applicativi”), al fine di concorrere alla riduzione del ricorso alle misure di sicurezza detentive, con particolare riferimento alle misure provvisorie, comprendono:

ü “la conoscenza aggiornata delle soluzioni offerte dai servizi sanitari”;

ü “la disponibilità di un ventaglio di plurime soluzioni applicative adatte al caso di specie, la possibilità di impostare la risposta trattamentale del prosciolto non imputabile sin dal momento del giudizio, in modo adeguato alle esigenze del singolo, in rapporto costante di collaborazione, scambio di informazioni e conoscenza capillare della rete dei servizi di salute mentale che fanno capo al Dipartimento di Salute Mentale (DSM) - cui la l. n. 833 del 1978 assegna la responsabilità di prevenzione cura e riabilitazione dei problemi di salute psichica”;

ü “la possibilità di indirizzare il non imputabile ad un programma terapeutico adeguato al caso singolo, di plasmare il contenuto delle misure di sicurezza sin dal momento della pronuncia nel processo penale, di rispettare il fondamentale collegamento tra il tessuto territoriale di provenienza dell’infermo di mente autore di reato e l’esecuzione della misura di sicurezza nei suoi confronti ed ancora, di prendere in considerazione il ricorso alla misura di sicurezza detentiva, cioè diversa dalla libertà vigilata, solo quando essa si appalesi l’unica soluzione utile e praticabile e non quando essa appaia, meccanicisticamente, la via più immediata per la neutralizzazione della sua carica di pericolosità”;

ü il coinvolgimento degli Uffici Esecuzione Penale Esterna territorialmente competenti;

ü la predisposizione e l'invio all'Autorità Giudiziaria competente - nonché, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, anche al Ministero della Salute - dei progetti terapeutico-riabilitativi individuali finalizzati all’adozione di soluzioni diverse dalla R.E.M.S. (per tutte le persone interessate dall’applicazione di una misura di sicurezza, con sollecitudine e comunque entro 45 giorni dal loro ingresso in R.E.M.S.), che costituisce un obbligo istituzionale per i Dipartimenti e servizi di salute mentale delle Aziende Sanitarie competenti per la presa in carico territoriale esterna alla R.E.M.S., fermo restando il concorso del Servizio Sanitario delle predette strutture e dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, conformemente a quanto stabilito dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

Art. 11 – Sicurezza

Le Regioni e le Province Autonome attuano forme di collaborazione - anche attraverso accordi specifici - con le Prefetture cui è demandato il servizio di sicurezza e la sorveglianza perimetrale esterna delle R.E.M.S.

Art. 12 – Formazione

Le Regioni e le Province Autonome realizzano iniziative formative interdisciplinari e multiprofessionali con particolare riguardo agli aspetti clinici e riabilitativi, con il coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria e del personale degli Uffici Inter-distrettuali per l'Esecuzione Penale Esterna (U.I.E.P.E.) nonché il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, anche attraverso i Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria competenti per territorio.

Il Tavolo di Consultazione Permanente per la Sanità Penitenziaria collabora con la Scuola Superiore della Magistratura ai fini dell'integrazione - nella programmazione annuale della formazione permanente e decentrata - di corsi di formazione e di aggiornamento programmati e realizzati con il concorso del Ministero della Salute e dei Servizi Sanitari Regionali, in tema di gestione delle misure di sicurezza.

Art. 13 - Cabina di Regia

È attivata una Cabina di Regia presso il Tavolo di Consultazione Permanente che, integrando le funzioni del Comitato Paritetico Inter-istituzionale ex art. 5, c. 2, D.P.C.M. 01.04.2008, assicura il coordinamento, il monitoraggio e la promozione di iniziative volte all'attuazione delle disposizioni normative, anche in riferimento alla valutazione dell’adeguatezza delle risorse economiche dei fondi pertinenti all’attività di superamento degli ex OPG.

Alla Cabina di Regia è invitata a partecipare una rappresentanza della Magistratura ordinaria su indicazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

La Cabina di Regia vigila e propone soluzioni sugli elementi di maggiore criticità quali:

  • la definizione dei criteri sanitari per la priorità di accoglienza degli utenti con misura di sicurezza nelle R.E.M.S.;
  • il governo delle liste d'attesa per i ricoveri in R.E.M.S., con particolare attenzione al concetto di appropriatezza, sia per quanto riguarda la gestione delle perizie tecniche, che i rapporti con i Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze;
  • il monitoraggio dinamico del fabbisogno di posti letto sia per quanto riguarda le R.E.M.S. che le strutture comunitarie specializzate deputate alla promozione di percorsi di cura non detentivi in armonia con il mandato della legge 81/2014;
  • la definizione di uno schema unico di Regolamento per il funzionamento delle R.E.M.S.;
  • la strutturazione di rapporti formali con la l'Autorità Giudiziaria.

La Cabina di Regia effettua inoltre una costante attività di monitoraggio sul funzionamento dei P.U.R.; a tal fine, può richiedere ai P.U.R. dati, documenti ed informazioni e può impartire loro ogni utile raccomandazione per assicurare il buon funzionamento del sistema delle R.E.M.S. Qualora presso alcune Regioni o Province Autonome si ravvisino persistenti criticità nella gestione del sistema della R.E.M.S., la Cabina di Regia propone ogni utile iniziativa finalizzata alla pronta soluzione delle problematiche riscontrate, comprese le segnalazioni alle Regioni e al Ministero della Salute ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi.

Entro 90 giorni dall’entra in vigore del presente accordo, la Conferenza Unificata provvede alle attività necessarie ai fini dell’attivazione della Cabina di Regia.

La Cabina di Regia opera in stretta collaborazione con l’Organismo di coordinamento per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG, ex L. 81/2014) istituito presso il Ministero della Salute nel settembre 2021.

Art. 14 - Sistema informativo per il monitoraggio del processo di superamento degli OPG

(SMOP)

Le Regioni e le PPAA assicurano l’uniforme e continuo monitoraggio delle attività delle R.E.M.S. – con priorità per gli ingressi e le uscite dalle R.E.M.S., la definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali ai sensi della legge n. 81/2014, la gestione delle liste di attesa e le informazioni sui percorsi di presa in carico sanitaria in applicazione di misure di sicurezza non detentive - attraverso il Sistema informativo SMOP1 della Regione Campania, già adottato dalla quasi totalità delle Regioni e, in particolare, da tutte le Regioni e PP.AA. sede di R.E.M.S.

Le informazioni gestite attraverso il sistema SMOP, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.), sono rese disponibili al Ministero della Salute previa emanazione di specifico decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 2-sexies, comma 1-bis del Codice italiano in materia di protezione dei dati personali.

L’utilizzo del sistema SMOP da parte Servizi Sanitari delle Regioni e PP.AA., nella gestione delle misure di sicurezza avviene senza oneri aggiuntivi e con funzionalità diversificate in relazione alle specifiche competenze istituzionali e con garanzia di interoperabilità.

Le Regioni e le PP.AA, il Ministero della Salute ed il Ministero della Giustizia assumono l’impegno ad assicurare l’allineamento e l’eventuale unificazione della gestione informatizzata di monitoraggio continuo e complessivo dell’esecuzione delle misure di sicurezza detentive e non detentive applicate sul territorio nazionale in via provvisoria o definitiva a persone affette da infermità psichica, totale o parziale, e ritenute socialmente pericolose.

Art. 15 – Monitoraggio

Il presente Accordo è oggetto di monitoraggio periodico da parte del Tavolo di Consultazione Permanente della Sanità Penitenziaria e della Cabina di Regia di cui all’art. 13 anche al fine di diffondere le più efficaci forme di collaborazione e a promuovere - nell’ambito dei rispettivi uffici e servizi - l’adozione di prassi e procedure che favoriscano lo svolgimento delle attività.

Il presente Accordo può essere modificato ed integrato alla luce degli esiti del già menzionato monitoraggio e di eventuali revisioni normative.

Entro un anno dalla data della sottoscrizione del presente accordo si prevede la verifica da parte del Tavolo di Consultazione Permanente per la Sanità Penitenziaria dell’attuazione dello stesso.

 

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1 Il Sistema informativo SMOP è un applicativo web totalmente realizzato e gestito dalla Regione Campania – Laboratorio territoriale di sanità penitenziaria “Eleonora Amato” – articolazione di coordinamento della rete regionale sanitaria penitenziaria della Regione Campania – esclusivamente con risorse professionali, finanziarie e tecnologiche pubbliche (risorse del Fondo sanitario nazionale vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario Nazionale e alle funzioni sanitarie trasferite ex DPCM 01.04.2008). Il sistema è registrato presso la SIAE nel Registro pubblico per i programmi per elaboratore in data 13.05.2016 al numero 010667. Il sistema SMOP è stato formalmente reso disponibile dalla Regione Campania, senza oneri, alle altre Amministrazioni ed Autorità coinvolte nel processo di superamento degli OPG (comprese Regioni, PP.AA, Ministero della Salute, Ministero della Giustizia, Autorità Giudiziaria, Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale) nella seduta del Comitato Paritetico Interistituzionale del 18.06.2014.

Art. 16 – Clausola di invarianza

Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nel presente provvedimento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(All. 6)

Il Ministro CALDEROLI pone allesame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 22 giugno 2016, n.112, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - annualità 2022.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa. con la raccomandazione al Governo di costituire un gruppo di lavoro che si occupi di valutare una revisione dei criteri di riparto e delle modalità di rendicontazione.

 

Il Presidente DECARO, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa.

Il Presidente CARUSO, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa.

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 22 giugno 2016, n.112, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto, per l’annualità 2022, delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.

(All. 7)

 

Il Ministro CALDEROLI pone allesame il PUNTO 9 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n.162 recante “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

 

Il Presidente DECARO, in nome dell’Anci, parere favorevole, condizionato all’accoglimento di un emendamento, di cui al documento trasmesso per via telematica, che riguarda i proventi delle sanzioni, ritenendo che parte dei proventi debbano andare ai Comuni che devono gestire le spese legate a rifiuti, bonifiche ambientali, ripristino dei luoghi. (All. 8/a)

 

Il Presidente CARUSO, in nome dell’Upi, esprime parere favorevole.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n.162, recante “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.

(All. 8)

Il Ministro CALDEROLI pone allesame il PUNTO 10 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sullo schema di decreto legislativo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici. PNRR.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole con la condivisione delle richieste emendative formulate dall’Anci e dall’Upi e con le ulteriori osservazioni riportate nel documento inviato per via telematica. (All. 9/a)

 

Il Presidente DECARO, in nome dell’Anci, e il Presidente CARUSO, in nome dell’Upi, esprimono parere favorevole, condizionato all’accoglimento di due emendamenti contenuti nel documento inviato per via telematica.  (All. 9/b)

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sullo schema di decreto legislativo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici. PNRR.

(All. 9)

Il Ministro CALDEROLI pone allesame il PUNTO 11 all’o.d.g. che reca: Designazione, in sostituzione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2021, di un rappresentante nella Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 di cui all’art. 9- duodetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il Dott. Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche, quale componente effettivo in sostituzione del Sen. Guido Castelli, già Assessore della Regione Marche. (All. 10/a)

 

Il Presidente DECARO, in nome dell’Anci, e il Presidente CARUSO, in nome dell’Upi, prendono atto del nominativo espresso dalle Regioni.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

DESIGNA il Dott. Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche, come componente effettivo, nella Cabina di regia di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2021.

(All. 10)

Il Ministro CALDEROLI pone allesame il PUNTO 12 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 febbraio 2016, di tre componenti della giuria per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura 2025».

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il Prof. Luca Brunese della Regione Molise. (All. 11/a)

 

Il Presidente DECARO, in nome dell’Anci, conferma la nomina del Dott. Salvatore Adduce, ex Presidente della Fondazione Matera, Capitale Europea della Cultura.

 

Il Presidente CARUSO, in nome dell’Upi, conferma la nomina della Prof.ssa Maria Luisa Catoni. (All. 11/b)

Pertanto, la Conferenza Unificata

DESIGNA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 febbraio 2016, quali componenti della giuria per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2025:

- per le Regioni e le Province autonome: Prof. Luca Brunese;

- per l’UPI: Prof.ssa Maria Luisa Catoni;

- per l’ANCI: Dott. Salvatore Adduce.

(All. 11)

Il Ministro CALDEROLI pone allesame il PUNTO 13 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, di due componenti della giuria per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del libro» per il 2023.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa la Dott.ssa Michela Zin della Regione Friuli Venezia Giulia.

 

Il Presidente DECARO, in nome dell’Anci, conferma la nomina del Dott. Gerardo Casale, Direttore dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani.

 

 

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

DESIGNA ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quali componenti della Giuria per l’assegnazione del titolo di «Capitale italiana del libro» per il 2023:

- per le Regioni e Province autonome: Dott.ssa Michela Zin, della Regione Friuli-Venezia Giulia;

- per l’ANCI: Dott. Gerardo Casale.

(All. 12)

 

 

Il Ministro CALDEROLI pone allesame il PUNTO 14 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per l’assegnazione delle risorse destinate agli interventi immediatamente cantierabili di ammodernamento delle ferrovie regionali, di cui all’articolo 8, comma 12, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108. Intervento sostitutivo della Regione Campania.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Il Presidente DECARO, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa.

Il Presidente CARUSO, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per l’assegnazione delle risorse destinate agli interventi immediatamente cantierabili di ammodernamento delle ferrovie regionali, di cui all’articolo 8, comma 12, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108. Intervento sostitutivo della Regione Campania.

(All. 13)

 

Il Ministro CALDEROLI pone allesame il PUNTO 15 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo al riparto delle risorse stanziate per fronteggiare l’incremento del costo dei carburanti, registrato nel secondo e terzo quadrimestre 2022, utilizzati per l’alimentazione dei mezzi di trasporto adibiti al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

Il Presidente DECARO, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Il Presidente CARUSO, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo al riparto delle risorse stanziate per fronteggiare l’incremento del costo dei carburanti, registrato nel secondo e terzo quadrimestre 2022, utilizzati per l’alimentazione dei mezzi di trasporto adibiti al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

(All. 14)

 

Il Ministro CALDEROLI pone allesame il PUNTO 16 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario, delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per l’esercizio 2022.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, specificando che questa è subordinata alle modifiche proposte ai criteri di riparto di cui al documento inviato. Precisa che tali modifiche valgono esclusivamente per il 2022 e non costituiscono alcun vincolo né indirizzo che possa condizionare i criteri per gli anni futuri, i quali saranno stabiliti autonomamente e a titolo originario sulla base degli approfondimenti tecnici, relativi sia ai “LAS” che ai costi standard, da avviare con urgenza con il MIT. (All. 15/a)

 

Il Presidente DECARO, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa, con la raccomandazione di avviare il lavoro di approfondimento sui livelli adeguati dei servizi, anche in relazione ad un ulteriore confronto sui costi standard.

Il Presidente CARUSO, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Il Sottosegretario FERRANTE accoglie favorevolmente le proposte emendative avanzate dalle Regioni e la raccomandazione formulata dall’ANCI.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA ai sensi dell’art. 27, comma 2, del decreto legge 24 aprile 201, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione, tra le Regioni a statuto ordinario, delle risorse del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per l’esercizio 2022, nei termini riportati nell’atto di Conferenza.

(All. 15)

 

Il Ministro CALDEROLI comunica un punto non iscritto all’ordine del giorno: Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Presidente della Giuria per il conferimento del titolo di Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2025. 

In proposito, il Consiglio dei Ministri conferisce annualmente il titolo di Capitale Italiana della Cultura ad una città italiana con l’intento di favorire progetti, iniziative, attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, al fine di promuovere, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali italiane, la crescita del turismo e i relativi investimenti.

La selezione per l’assegnazione del titolo è definita dal decreto al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 16 febbraio 2016, ove si stabilisce che il Presidente della giuria sia designato d’intesa tra il Ministro e la Conferenza Unificata. In data 29 novembre, il Gabinetto del Ministro ha comunicato l’intendimento del Ministro di designare quale Presidente della Giuria in parola il Dottor Mario Sechi.  

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente DECARO, in nome dell’Anci e il Presidente CARUSO, in nome dell’Upi, esprimono l’assenso in ordine al nominativo proposto dal Ministro della Cultura.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

DESIGNA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 febbraio 2016, il Dott. Mario Sechi quale Presidente della giuria per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2025.

(All. 16)

Il Ministro CALDEROLI, ringraziando per la collaborazione, dichiara conclusi i lavori della Conferenza alle ore 15.20. 

 

 

        Il Segretario                                                                           Il Presidente

               Cons.  Paola D’Avena                                                    Ministro Roberto Calderoli

 

 

 

 

 

 

 

DISTINTA DEGLI ALLEGATI

 

 

  1. 1 ALL 1 REP. ATTI N. 183/CU 30 NOVEMBRE 2022
  1. 2 ALL. 2 REP. ATTI N. 184/CU 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 3 ALL. 3 REP. ATTI N. 185/CU 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 4 ALL. 4/a DOC. REGIONI

                                 ALL. 4/b                      DOC. ANCI

                                 ALL. 4/c                       DOC. UPI

                                 ALL. 4                          REP. ATTI N. 186/ CU 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 6 ALL. 5/a DOC. CONGIUNTO REGIONI, ANCI, UPI

                                 ALL. 5                          REP. ATTI N. 187/ CU 30 NOVEMBRE 2022

                                   

  1. 7 ALL. 6 REP. ATTI N. 188/ CU 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 8 ALL. 7 REP. ATTI N. 189/ CU 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 9 ALL. 8/a                      DOC. ANCI

                                 ALL. 8                          REP. ATTI N. 190/ CU 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 10 ALL. 9/a DOC. REGIONI

                                 ALL. 9/b                      DOC. CONGIUNTO ANCI E UPI

                                 ALL. 9                          REP. ATTI N. 191/ CU 30 NOVEMBRE 2022

                                                                      

  1. 11 ALL. 10/a             DOC. REGIONI

                                 ALL. 10                        REP. ATTI N. 192/ CU 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 12 ALL. 11/a   DOC. REGIONI

                                 ALL. 11/b                    DOC. UPI

                                 ALL. 11                        REP. ATTI N. 193/ CU 30 NOVEMBRE 2022

                                

  1. 13 ALL. 12 REP. ATTI N. 194/ CU 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 14 ALL. 13 REP. ATTI N. 195/ CU 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 15 ALL. 14 REP. ATTI N. 196/ CU 30 NOVEMBRE 2022

 

 

  1. 16 ALL. 15/a DOC. REGIONI

                                 ALL. 15                        REP. ATTI N. 197/ CU 30 NOVEMBRE 2022

 

Punto non iscritto  ALL. 16                        REP. ATTI N. 198/ CU 30 NOVEMBRE 2022

all’o.d.g.                    

 

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