Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante “Testo unico dei tributi erariali minori”.
Rep. atti n. 102/CU del 31 luglio 2024.
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna seduta straordinaria del 31 luglio 2024:
VISTO l’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, a norma del quale gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle Regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell’intesa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da acquisire entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere;
VISTO l’articolo 21 della citata legge n. 111 del 2023, rubricato “Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario”;
VISTA la nota prot. DAGL n. 6826 del 22 luglio 2024, acquisita al prot. DAR n. 12456 del 23 luglio 2024, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto ai fini dell’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata, comunicando, nella medesima nota, che il predetto schema, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024, era in corso di bollinatura;
VISTA la nota prot. DAR n. 12502 del 23 luglio 2024, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di decreto legislativo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con la richiesta di comunicare il proprio assenso tecnico sul provvedimento o eventuali osservazioni entro il 24 luglio 2024, ai fini dell’iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta utile di questa Conferenza;
CONSIDERATO che, in data 23 luglio 2024, l’ANCI ha chiesto per le vie brevi di poter disporre di un maggiore lasso di tempo per esaminare lo schema di decreto legislativo in oggetto;
VISTA la nota acquisita al prot. DAR n. 12604 del 24 luglio 2024, con la quale il predetto Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso nuovamente lo schema di decreto legislativo, unitamente ad una relazione illustrativa sostitutiva della precedente;
VISTA la nota prot. DAR n. 12668 del 25 luglio 2024, con la quale la suddetta documentazione è stata trasmessa alle amministrazioni interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 30 luglio 2024;
CONSIDERATO che, in data 26 luglio 2024, l’Ufficio legislativo finanze del Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso il testo a fronte dello schema di decreto legislativo in oggetto nonché la relazione illustrativa di accompagnamento, acquisiti, in pari data, al prot. DAR n. DAR n. 12799;
VISTA la nota prot. DAR n. 12802 del 26 luglio 2024, con la quale il suddetto Ufficio per il coordinamento ha trasmesso la documentazione pervenuta dall’Ufficio legislativo finanze del Ministro dell’economia e delle finanze alle amministrazioni interessate;
CONSIDERATO, all’esito della riunione tecnica tenutasi in data 30 luglio 2024, l’ANCI e l’UPI hanno trasmesso un parere sullo schema di decreto legislativo in oggetto, acquisito al prot. DAR n. 12948 del 30 luglio 2024;
VISTA la nota DAR n. 12949 del 30 luglio 2024, con la quale il suddetto parere dell’ANCI e dell’UPI è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate;
CONSIDERATO che nel corso dell’odierna seduta straordinaria di questa Conferenza:
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa;
- l’ANCI, nel rappresentare di aver proposto, insieme all’UPI, di sostituire, nell’ambito dell’articolo 2 dello schema del testo unico, la frase “Le province e le città metropolitane possono stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia delle entrate per l’espletamento” con la frase “Su proposta delle province e delle città metropolitane l’Agenzia delle entrate stipula convenzioni non onerose per l’espletamento”, ha comunicato di prendere atto, a seguito di interlocuzioni con il Viceministro dell’economia e delle finanze, dell’impossibilità, in questa fase, di effettuare tale modifica, ma che c’è un impegno del Viceministro nel trovare uno strumento idoneo per poterla rendere operativa, esprimendo, quindi, anche alla luce di questo chiarimento, avviso favorevole all’intesa;
- l’UPI ha espresso avviso favorevole all’intesa, rappresentando di condividere quanto affermato dall’ANCI e precisando che il tema legato alla RC Auto e, quindi, all’attuazione di una previsione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è particolarmente importante, concludendo con l’auspicio che il Governo possa lavorare su questo aspetto e, quindi, rafforzare il federalismo fiscale in tale direzione;
ACQUISITO, con l’intervento del Viceministro dell’economia e delle finanze, l’assenso del Governo;
SANCISCE INTESA
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante “Testo unico dei tributi erariali minori”.