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Repertorio atto n. 75/CU

Informativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull’attuazione delle disposizioni concernenti la classificazione dei comuni montani.

 

Repertorio atti n. 75/CU dell’11 giugno 2026.

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella seduta dell’11 giugno 2026:

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

VISTA la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, il quale:

- al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge medesima, in base ai parametri altimetrico e della pendenza;

- al secondo periodo, dispone che, ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge;

- al quarto periodo, indica che il decreto di cui al primo periodo definisce contestualmente l’elenco dei comuni montani;

 

VISTO l’atto Rep. n. 14/CU, con il quale questa Conferenza, nella seduta del 5 febbraio 2026, ha sancito la mancata intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante “Definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani”;

 

VISTO l’atto Rep. n. 15/CU, con il quale questa Conferenza, nella medesima seduta del 5 febbraio 2026, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha sancito l’accordo, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI, relativo ai nuovi criteri di classificazione dei comuni montani;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026, recante “Deliberazione motivata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di autorizzazione all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani»”;

 

VISTA la comunicazione del 9 giugno 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 10788, e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 10799, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha inviato l’informativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sulla classificazione dei comuni montani, ai fini della relativa diramazione in vista della seduta dell’11 giugno 2026 di questa Conferenza;

 

CONSIDERATO che nel corso della seduta dell’11 giugno 2026 di questa Conferenza:

-          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel prendere atto dell’informativa in titolo, hanno chiesto di proseguire il confronto, al fine di approfondire alcune problematiche applicative della legge e della relativa disciplina attuativa;

-          l’ANCI, nel ringraziare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie per l’informativa e per l’impegno quotidianamente profuso sull’argomento, dei quali ha preso atto, ha fatto presente che farà pervenire l’informativa a tutti i comuni.  Inoltre, in merito alle preoccupazioni rappresentate dai sindaci dei comuni esclusi dalla nuova classificazione dei comuni montani, l’ANCI ha chiesto al Ministro di valutare l’immediata sospensione dell’iter del d.P.C.m. attuativo dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 131 del 2025 in quanto tale esclusione determina impatti negativi sui comuni non rientranti nell’elenco. Tra questi impatti, l’ANCI, a titolo informativo, ha indicato quelli inerenti alle agevolazioni per i contributi per le imprese, alle agevolazioni per il riscaldamento per i residenti nei comuni montani che possono beneficiare di un’accisa ridotta per garantire il GPL, alle agevolazioni per l’acquisto e la ristrutturazione delle abitazioni, agli incentivi in forma di crediti di imposta che aiutano a mantenere anche i presidi sociosanitari, alle agevolazioni per la sistemazione e manutenzione del territorio e della sua biodiversità, con mitigazione dei rischi di dissesto e difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi e, infine, ai tribunali siti nelle zone montane definite disagiate, che non potranno beneficiare delle speciali procedure di mobilità volontaria. In conclusione del proprio intervento, l’ANCI, nel ringraziare nuovamente il Ministro per l’informativa, della quale ha ribadito di prendere atto, ha confermato la richiesta precedentemente espressa in ordine alla sospensione dell’iter relativo al decreto di che trattasi;

-          l’UPI, nel ringraziare il Ministro per l’informativa, non ha formulato osservazioni in merito;

-          il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in merito a quanto rappresentato dall’ANCI, ha riferito di aver voluto rendere l’informativa in titolo, anche attraverso la stessa ANCI, al fine di informare adeguatamente circa l’infondatezza delle considerazioni effettuate. Al riguardo, il Ministro ha rappresentato che nel documento in questione sono esposte, in maniera puntuale, le argomentazioni atte a dimostrare che non deriverebbe alcun nocumento ai comuni interessati dall’applicazione dei nuovi criteri di classificazione e, a tal fine, ha chiesto all’ANCI di voler trasmettere il documento stesso a tutti i comuni, i quali, in particolare quelli esclusi dal nuovo elenco, potranno trovare possibili puntuali riscontri alle proprie osservazioni. Inoltre, il Ministro, in merito alla richiesta formulata dall’ANCI, di una possibile sospensione dell’iter, in via di conclusione, del regolamento in questione, ha rappresentato, tra l’altro, che le richieste di sospensiva, presentate dai comuni ricorrenti al TAR, sono state ritirate dagli stessi e che, pertanto, si è in attesa del pronunciamento sul merito, da parte del TAR medesimo. A tal riguardo, il Ministro ha evidenziato che, in caso di sospensione dell’iter del regolamento, le misure previste dalla legge non potrebbero essere applicate ai comuni già inseriti nell’elenco dei comuni montani e, inoltre, non si potrebbe procedere neanche alla ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), con il rischio, a causa delle richieste presentate solo da alcuni comuni, di penalizzare tutti gli altri. Su tale aspetto, ha invitato ad una riflessione in merito alla necessità di una valutazione complessiva che tenga conto dell’interesse di tutti i comuni. Il Ministro ha ricordato, inoltre, di aver cercato, attraverso una serie di incontri diretti sia con i sindaci, fra i quali quelli dei comuni che sono i maggiori portatori delle istanze di protesta, che con il Presidente della Regione Marche, di raggiungere, con un percorso di leale collaborazione, un’intesa all’interno di questa Conferenza, al fine di venire incontro almeno alla maggior parte delle istanze rappresentate. Il Ministro ha inoltre ricordato che l’accordo approvato in questa Conferenza nel mese di febbraio 2026 ha consentito di mitigare l’impatto della nuova classificazione nei confronti dei comuni non rientranti nella stessa. Ha poi ribadito la propria disponibilità, già manifestata al Presidente della Regione Abruzzo, ove i tre livelli di governo degli enti territoriali convergessero su una posizione comune e condivisa, a rivedere i criteri previsti dal d.P.C.m. in questione. Sul punto, il Ministro ha evidenziato che non potrebbe accogliere richieste formulate solo da alcuni comuni poiché queste rischierebbero di penalizzare gli altri comuni, in particolare quelli ubicati nelle realtà effettivamente montane, atteso che tutte le risorse finanziarie andrebbero a vantaggio anche di altre realtà. Infine, il Ministro, rivolgendosi in particolare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ha ricordato di aver sempre tenuto con loro un confronto costante e continuo e ha posto in evidenza che, qualora si dovesse procedere ad una revisione dei criteri per la classificazione, i comuni non rientranti nella classificazione medesima non sarebbero in ogni caso concordi;

-          l’Assessore della Regione Emilia-Romagna alla programmazione strategica e attuazione del programma, alla programmazione dei fondi europei, al bilancio, al patrimonio, al personale, alla montagna e alle aree interne, riferendosi all’intervento del Ministro, ha auspicato il non esercizio della delega prevista dalla legge n. 131 del 2025 in ordine alle misure agevolative, in quanto, a proprio avviso, si manifesterebbero delle problematiche quali, a titolo esemplificativo, quelle relative ai regimi fiscali agevolati in agricoltura e alla formazione delle classi. Infine, l’Assessore, ritenendo che siano in corso le opportune verifiche al riguardo e che non vi sia intenzione di penalizzare le imprese appartenenti al settore dell’agricoltura ubicate nelle aree montane, ha rappresentato di sentirsi rassicurato all’idea che la delega non sarà esercitata;

-          il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha concluso rappresentando che, allo stato, la delega non sarà esercitata e ha invitato l’Assessore della Regione Emilia-Romagna a reperire nell’informativa le puntuali risposte inerenti ad alcune problematiche poste dal medesimo;

 

 

PRENDE ATTO

 

dell’informativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull’attuazione delle disposizioni concernenti la classificazione dei comuni montani.