Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE, concernente il riparto delle somme del Fondo sanitario nazionale 2020, stanziate per la formazione dei medici di medicina generale, di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
Rep. Atti n. 184/CSR del 5 novembre 2020
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 5 novembre 2020:
VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con questa Conferenza, può vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano Sanitario Nazionale;
VISTO il comma 34 bis del predetto articolo, aggiunto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 79, comma 1quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede, che, dall’anno 2009, all’atto dell’adozione della delibera CIPE di ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente, il Comitato medesimo su proposta del Ministro della salute e d’intesa con questa Conferenza, provveda a ripartire tra le Regioni le quote vincolate in questione;
VISTO l’articolo 12, comma 3 del decreto legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019, il quale dispone che fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e gia' risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione
specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilita' finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti;
VISTA l’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 31 marzo 2020 (Rep Atti 56/CSR) sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2020.
VISTA l’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 20 febbraio 2020 (Rep Atti 18/CSR) sul riparto delle somme del Fondo Sanitario Nazionale 2019, stanziate per la formazione dei medici di medicina generale, di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;
VISTO il Patto per la salute 2019-2021 ed in particolare la scheda 1 la quale prevede che “Ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse per lo svolgimento delle relative attività in corso d’anno, Governo e Regioni convengono sulle necessità di ricondurre le quote vincolate del riparto del fabbisogno sanitario standard all’interno del riparto relativo alla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard fermi restando i criteri di assegnazione come definiti nelle ultime proposte di riparto relative alle quote oggetto di riconduzione e sulle quali sono state sancite le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, operando nell’anno successivo a quello di riferimento i dovuti conguagli sulla base degli ultimi dati resi disponibili”;
VISTA la nota del Ministero della salute del 3 novembre 2020, con la quale è stata trasmessa la proposta di Deliberazione per il CIPE nonché la relativa la tabella di ripartizione alle Regioni (All. A);
VISTA la nota di data 3 novembre con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato, alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano la sopracitata lettera;
CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sulla proposta del Ministero della salute;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 1, comma 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE, concernente il riparto delle somme del Fondo sanitario nazionale 2020, stanziate per la formazione dei medici di medicina generale, di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante(All.A).