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FUORI SACCO - Repertorio atto n. 187/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e delle Province autonome.
Repertorio atti n.  187/CSR  del 5 novembre 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 5 novembre 2020:

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone, al comma 1, che Governo, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l’articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 41 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha previsto l’istituzione del “Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome” finalizzato a garantire  alle  regioni  e alle province  autonome  di Trento e Bolzano  il  ristoro  della  perdita  di  gettito  connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a  compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e  in  attuazione  degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano in data 20 luglio 2020;

VISTO l’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di perequazione infrastrutturale;

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo regionale;

VISTO l’articolo 46 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, che, da ultimo, ha rinviato all’anno 2021 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

VISTO l’articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, al fine di consentire la piena attuazione dei princìpi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell’attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, ha previsto l’istituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle regioni;

CONSIDERATO  che, in attuazione del citato articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 152573 del 20 giugno 2019 sono stati nominati i rappresentanti del predetto tavolo;

CONSIDERATA la necessità di rinviare ulteriormente l’entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in considerazione della complessità dei lavori del tavolo, anche a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

vISTA la nota n. 8287/C2FIN/CSR del 5 novembre 2020 con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato lo schema di accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e Province autonome, chiedendone  l’iscrizione all’ordine del giorno della odierna seduta;

CONSIDERATO che l’argomento, pur non essendo iscritto all’ordine del giorno, è stato esaminato nella odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale le Regioni hanno chiesto una modifica del punto n. 5 dello schema di accordo che il Governo ha accolto proponendo una riformulazione del punto medesimo;

ACQUISITO, pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

1) Le Regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato la necessità di realizzare opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di adottare misure opportune in materia di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti. A tal fine, si prevede l’assegnazione di ulteriori contributi per investimenti per il periodo 2021-2034, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


2) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano sulla necessità di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali statali esistenti e di individuare le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali. Tali interventi verranno finanziati con le risorse stanziate sul “Fondo perequativo infrastrutturale”, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.


3) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome  concordano in ordine alla necessità di consentire di vincolare le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  al ristoro, nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al riversamento al bilancio dello Stato delle eventuali risorse ricevute in eccesso e, se non utilizzate, di farle confluire alla fine di ciascun esercizio, nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

4) Lo Stato e le Regioni a statuto ordinario concordano di semplificare le modalità di riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse versate a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all’evasione, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies dell’articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.


5) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, concordano un contributo alla finanza pubblica da parte dei predetti enti territoriali per gli anni dal 2023 al 2025 di 200 milioni di euro annui. Fermo restando l’importo complessivo di 200 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome di cui al periodo precedente, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione e per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dell’articolo 79, comma 4, ter del DPR 31 agosto 1972, n. 670.

6) Lo Stato e le Regioni a statuto ordinario concordano nel differire all’anno 2022 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.


7) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in considerazione dell’impegno del Governo assunto in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, concordano di prevedere uno specifico finanziamento per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'anno scolastico.


8) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome concordano circa la necessità di avviare l’istituzione del tavolo tecnico di cui all’articolo 39, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze.


9) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome concordano sulle modifiche da apportare al decreto legislativo n. 118/2011 in ordine alla legge di assestamento e alla destinazione delle somme ricevute dall’ente (cd. mark to market) nel caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato.


10) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome concordano di prorogare per il 2021 la disposizione di cui al comma 2 bis, dell’articolo 109, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente le variazioni di bilancio in via d’urgenza;


11) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome concordano di incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988.


12) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome si impegnano a verificare l’andamento delle entrate e delle spese in relazione all’emergenza COVID 2019 per gli anni 2020 e 2021.


13) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, concordano in relazione all’istituzione di un Tavolo tecnico per affrontare le tematiche inerenti l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo e per individuare le possibili soluzioni anche in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19.


14) Lo Stato si impegna a concorrere per 50 milioni di euro per l’anno 2021 all’onere sostenuto dalle regioni per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.


Per la realizzazione del presente Accordo sono condivise le ipotesi normative di cui all’allegato n. 1, da inserire nell’ambito dei provvedimenti normativi che si sostanziano nella manovra di bilancio per l’anno finanziario 2021, previa definizione, ove necessario, di idonea forma di compensazione degli effetti finanziari.
 
    

Allegato 1

Incremento risorse per investimenti nelle Regioni a statuto ordinario
Art.
1.      All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)      il primo periodo del comma 134 è sostituito dal seguente: “Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui alla lettera c) dell’articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l’anno 2021, di 435 milioni di euro per l’anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l’anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l’anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l’anno 2033 e di 200 milioni di euro per l’anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell’articolo 39, comma 14-octies, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162.”.
b)      La Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come modificata dall’articolo 39, comma 14-novies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è sostituita dalla seguente:
 
c)  al comma 135 dopo la lettera c-quinquies è aggiunta la seguente “c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.”;
d)  dopo il comma 135 è aggiunto il seguente: “135-bis. Le regioni, nell’atto di assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il CUP, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento, li classifichino nel sistema di cui al comma 138 sotto la voce “Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019”;
e)    dopo il comma 136 è aggiunto il seguente: “136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al successivo comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al successivo comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.”;
f)   al comma 137 dopo le parole “opere pubbliche” sono aggiunte le seguenti “e/o forniture”;
g)    il comma 138 è sostituito dal seguente: “Il monitoraggio delle opere pubbliche e/o forniture di cui ai commi da 134 a 137 è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».

Fondo per la perequazione infrastrutturale
Art.
 1. All’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il primo periodo dell’alinea è sostituito dai seguenti: “Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale:
a) è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica, digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome;
b) sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia, coordina le attività propedeutiche all’emanazione dei decreti di cui al periodo precedente e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui alla lettera a) e gli standard di riferimento di cui alla lettera b);
b) al comma 1, al secondo periodo dell’alinea, dopo le parole “La ricognizione” sono aggiunte le seguenti “di cui alla lettera a)”;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento delle infrastrutture necessarie di cui al periodo precedente, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito il “Fondo perequativo infrastrutturale” con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2033. Al predetto Fondo non si applica l’articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
1-ter. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-bis si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.
1-quater. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-ter è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce “Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021”.

Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali
Art.
1. Le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 . Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
2. Nell’anno 2023, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l’importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l’esercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l’emergenza COVID-19, dei ristori di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.
3. Entro il 30 giugno 2022 è determinato l’importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel 2021 tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. I commi 2 octies e 2 novies dell’articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come modificato dall’articolo 41 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono sostituiti dai seguenti:
2 -octies . Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all’evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2 -quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un  importo complessivo annuo almeno pari  a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.
2 -novies. Ai fini del comma 2-octies, a  decorrere  dal  2022 e fino alla concorrenza della propria quota da riacquisire al bilancio dello Stato indicata nella tabella 1, ciascuna regione versa all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e l’ammontare delle  maggiori entrate derivanti  dalla  lotta  all'evasione  incassate  nell’anno precedente rispetto  alla  media  delle  entrate  riscosse  da ciascuna regione  negli  anni  2017-2019  relative  all’attività  di accertamento  e  recupero  per  lotta  all'evasione  con  riferimento all'IRAP, all'Addizionale IRPEF  e  alla  Tassa  automobilistica. La media di cui al periodo precedente è determinata dal Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di  ciascuna  regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato  e  le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.  In caso di  mancato  versamento  alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede  al  recupero a valere sulle giacenze depositate  a  qualsiasi  titolo  nei  conti aperti presso la tesoreria statale.

Tabella 1

Efficientamento dei servizi
Art
1. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro annui.
2. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al comma 1 è effettuato, entro il 31 maggio  2022, in sede di autocoordinamento tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; in assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato, entro il 30 settembre  2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di CINSEDO e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Fermo restando l’importo complessivo di 200 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome di cui al comma 1, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione e per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dell’articolo 79, comma 4 ter del DPR 31 agosto 1972, n. 670.

 Rinvio del federalismo fiscale
Art.
1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola "2021", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2022";
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole "Per gli anni dal 2011 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2021" e le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2022";
2) al comma 3, le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2022";
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2022";
2) al comma 2, le parole "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2021";
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2022".


Incremento risorse per il trasporto pubblico locale
Art.
1. Al fine di consentire l’erogazione di  servizi  aggiuntivi  di  trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a  studenti,  occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della  diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le  Linee  Guida  per  il trasporto scolastico dedicato, ove i  predetti  servizi  nel  periodo ante COVID-19 abbiano  avuto  un  riempimento  superiore  all'80%  della capacità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell’articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Variazioni di bilancio in via d’urgenza
Art.
1. La disposizione di cui al comma 2 bis, dell’articolo 109, del decreto legge17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata anche per l’esercizio finanziario 2021.

Modifiche al decreto legislativo n. 118 del 2011
Art.
1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche
a) all’articolo 50, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto dell’esercizio precedente da parte della Corte dei Conti, i Consigli regionali e delle provincie autonome approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta regionale, fermo restando l’obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell’approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parifica.  In ogni caso, l’eventuale avanzo di amministrazione libero o destinato agli investimenti può essere applicato al bilancio di previsione solo a seguito dell’approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza.”;
b) al paragrafo 3.23 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011,  dopo le parole “Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contrati derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest’ultima è destinata alla riduzione dell’indebitamento generale dell’ente” sono aggiunte le parole “e alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori  entrate registrate a seguito dell’epidemia da COVID”.

Art.
Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico.
1.                  Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato da ultimo dall’articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in 30 miliardi di euro, è incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione complessiva dell’incremento di cui al presente articolo, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente prevista per l’anno 2020, nonché delle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stabilita nei termini riportati nell’allegata tabella XXX.

Tabella XXX
 
Art.
Tavolo per l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo
1.  Al  fine di valutare l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19 con  decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è istituito, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e delle regioni  e province autonome.
Art.
Concorso statale all’esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni
1. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito fra le regioni interessate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

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