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FUORI SACCO-Repertorio atto n. 188/CSR

Accordo quadro, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l’espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l’anno 2021 in conseguenza della perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19.
Repertorio atti n.  188/CSR    del 5 novembre 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 5 novembre 2020
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone, al comma 1, che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l’articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 41 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha previsto l’istituzione del “Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome” finalizzato a garantire  alle  regioni  e alle province  autonome  di Trento e Bolzano il  ristoro della perdita  di  gettito  connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a  compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e  in  attuazione  degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  in data 20 luglio 2020;

VISTO l’Accordo quadro tra Governo, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l’espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l’anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19 e, in particolare, i punti 9 e 10 del predetto Accordo.

VISTO l’articolo 31 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che, ai sensi degli articoli 3 e 117 della Costituzione, estende agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano l’applicazione delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard;

PRESO ATTO che gli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19 determineranno perdite di entrate per le Regioni e per le Province autonome anche nel 2021 e che l’anno sarà comunque caratterizzato da una situazione di incertezza;

PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle finanze stima minori entrate per l’esercizio 2021 per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano per un importo di 100 milioni di euro;

CONSIDERATO l’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio 2020 che prevede che, nel secondo esercizio successivo a quello del ristoro, si proceda al conguaglio definitivo a favore di ciascuna autonomia o dello Stato sulla base dei dati effettivi di minore entrata delle spettanze quantificate per l’esercizio 2020 ai sensi dei rispettivi Statuti rispetto alla media delle spettanze relative agli esercizi 2017-2018-2019,  tenendo conto delle maggiori/minori spese per l’emergenza COVID-19, dei ristori di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute;

FERMO RESTANDO quanto previsto dall’Accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e province autonome, per ciò che attiene alle autonomie speciali;

VISTA la nota n. 8287/C2FIN/CSR Del 5 novembre 2020 con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato lo schema di accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l’espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l’anno 2021 in conseguenza della perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19, chiedendone  l’iscrizione all’ordine del giorno della odierna seduta;

CONSIDERATO che l’argomento, pur non essendo iscritto all’ordine del giorno, è stato esaminato nella odierna seduta nel corso della quale il Governo e le Regioni hanno condiviso il contenuto del citato  schema di accordo;

ACQUISITO,  pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

GOVERNO, REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO CONCORDANO:

1. la riduzione provvisoria per l’anno 2021 del contributo alla finanza pubblica per l’importo complessivo di 100 milioni di euro da ripartire tra le Autonomie speciali secondo la seguente tabella, in considerazione delle minori entrate, al netto delle maggiori/minori spese per l’emergenza COVID-19,  da verificare anche per il 2021 al fine di consentire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano di far fronte agli effetti negativi derivanti dall’emergenza COVID:
 
Regioni  Importo
(in mln di euro)
Valle d'Aosta 3,2
Provincia di Trento 13,7
Provincia di Bolzano 14,2
Friuli-Venezia Giulia 20,7
Sicilia 30
Sardegna 18,2
TOTALE  100

2. che il tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa,  effettui una stima aggiornata della perdita di entrate per l'esercizio 2021 delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano entro il mese di maggio 2021 e rimanga operativo fino alla determinazione della complessiva perdita di gettito;

3. fatti salvi gli acconti sulle compartecipazioni già previsti dalla legislazione vigente, di prevedere che nel secondo esercizio successivo a quello del ristoro si proceda al conguaglio definitivo a favore di ciascuna autonomia o dello Stato sulla base dei dati effettivi di minore entrata delle spettanze quantificate per l’esercizio 2021 ai sensi dei rispettivi Statuti rispetto alla media delle spettanze relative agli esercizi 2017-2018-2019, tenendo conto delle maggiori/minori spese per l’emergenza COVID-19 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute;

4. di preordinare l’importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 (comprensivo dei 100 milioni indicati al punto 1 del presente accordo) quale acconto per l’attuazione dei punti 9 e 10 dell’Accordo quadro in materia di finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020, e di rinviare al 31 marzo 2021 i termini degli accordi previsti nel predetto punto 9;

5. di porre in essere le azioni necessarie, affinché gli enti locali delle autonomie speciali partecipino, a fini conoscitivi, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

6. lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna concordano sulla necessità di ampliare la tipologia degli interventi per spese di investimento contenuti nell’accordo stipulato con la Regione Sardegna il 7 novembre 2019, includendovi anche l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale (art. 3, comma 18, lett. c, legge 350/2003); a tal fine si concorda la seguente modifica dell’art. 1, comma 871, della legge 160 del 2019:
dopo le parole “studio universitario” sono aggiunte le parole “, per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale”;

7. che i contenuti del presente Accordo quadro siano recepiti entro il 31 dicembre 2020 in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

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