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Repertorio atto n. 185/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’istituzione della professione sanitaria dell’Osteopata.

Rep. Atti n. 185/CSR del 5 novembre 2020     

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 5 novembre 2020:           

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute che, all’articolo 7, comma 1, prevede l’individuazione delle professioni dell’osteopata e del chiropratico per l’istituzione delle quali si applica la procedura di cui all’articolo 5 comma 2 della legge 1°febbraio 2006, n. 43, come modificata dalla presente legge;

VISTO in particolare il comma 2 del medesimo articolo 7, il quale prevede che con accordo stipulato in questa Conferenza sono stabiliti ambito di attività e funzioni caratterizzanti tali professioni, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti;

VISTA la nota del 30 gennaio 2020, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di accordo in argomento, diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il 31 gennaio 2020;

VISTA la nota del 30 giugno, con la quale l’Ufficio di Segreteria ha chiesto alle Regioni gli intendimenti sul provvedimento;

VISTA la nota del 16 settembre 2020, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica per l’esame del provvedimento per il giorno 23 settembre 2020 in modalità videoconferenza, nel corso della quale il rappresentante del Coordinamento regionale, Regione Veneto, ha consegnato un documento di osservazioni e proposte di modifica del testo dell’accordo, sul quale il rappresentante del Ministero della salute ha espresso la disponibilità a rivedere il testo dell’accordo;

VISTA la nota del 14 ottobre 2020, con la quale il Coordinamento della Commissione ha trasmesso all’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza una proposta di modifica del testo dell’accordo, a seguito delle interlocuzioni delle Regioni con il Ministero della salute;

VISTA la nota del 4 novembre 2020, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la nuova versione dell’accordo con recepimento delle proposte di modifica delle Regioni, tempestivamente diramata alle Regioni e Province autonome dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

ACQUISITO, in corso di seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

VISTO il parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità – Sezione II – nella seduta dell’8 ottobre 2019;

CONSIDERATO che allo stato attuale i trattamenti osteopatici non sono riconosciuti quali prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale;

RITENUTO pertanto che la professione sanitaria dell’Osteopata potrà operare nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche solo allorquando le relative prestazioni saranno inserite nei Lea e fermo restando l’individuazione di adeguate risorse finanziarie aggiuntive del Fondo sanitario nazionale a fronte dei relativi costi sorgenti;

SI CONVIENE

Art. 1(Individuazione della figura e del profilo dell’osteopata)

  1. L’osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico.

Art. 2(Ambiti di attività e competenza)

  1. L’osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico.
  2. L’osteopata opera con le seguenti modalità:
  3. a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;
  4. b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;
  5. c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l’appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari;
  6. d) al fine di prevenire alterazioni dell’apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell’organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.

Art. 3 (Contesto operativo)

  1. L’osteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 4 (Valutazione dell’esperienza professionale dequipollenza ed i titoli)

  1. Con successivo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 7, della legge 11 febbraio 2018, n. 3.

Art. 5 (Clausola di invarianza)

  1. Con il presente Accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6 (Recepimento)

  1. Il presente Accordo è recepito con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

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