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Repertorio atto n. 101/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 dell’intesa del 10 luglio 2014, Atto Rep. n. 82 CSR, concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2014-2016, sul documento recante “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all’anno 2019 - Regole tecniche”.

Rep. Atti n. 101/CSR

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO


Nella odierna seduta del 9 luglio 2020

VISTO l’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 197, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l’articolo 9 del Patto per la Salute 2014- 2016 di cui all’Intesa Rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014 e, in particolare, i commi 2 e 4 i quali prevedono che:
“2. Le Regioni convengono che gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale:
- prevedono la valorizzazione dell’attività sulla base della tariffa regionale relativa ai singoli erogatori vigente nelle regioni in cui vengono erogate le prestazioni, fino a concorrenza della tariffa massima nazionale definita sulla base della normativa vigente;
- individuano e regolamentano, ai sensi del DM 18 ottobre 2012, i casi specifici e circoscritti per i quali può essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo.
Detti accordi devono essere approvati dalla Conferenza Stato- Regioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;
4. In sede degli accordi di cui ai precedenti commi 2 e 3 sarà possibile individuare volumi, tipologia e modalità di remunerazione aggiuntiva relative all’espianto e trasporto degli organi per il trapianto, alla ricerca e prelievo midollo osseo e CSE midollari nonché modalità di compensazione dei costi di ricoveri ospedalieri erogati, da unità operative e/o strutture pediatriche espressamente individuate alla casistica di età pediatrica ad elevata complessità assistenziale oggetto di mobilità nella misura in cui siano riconosciuti diversi da quelli della casistica generale.”

VISTO l’accordo per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale per l’anno 2018, Rep. Atti n. 103/CSR del 20 giugno 2019;

VISTA la nota del 27 aprile 2020, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso la proposta relativa alla compensazione della mobilità sanitaria indicata in oggetto, ai fini del perfezionamento del previsto accordo;

VISTA la nota di diramazione del testo dell’accordo, in pari data, da parte dell’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

VISTA la nota del 22 giugno 2020, con la quale il Ministero della salute ha espresso avviso favorevole sul testo proposto dalle Regioni;

ACQUISITO nel corso della seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all’anno 2019 - Regole tecniche”, Allegato A), quale parte integrante del presente accordo.

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