Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante “Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2020/2021 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”.
Repertorio atti n. 83/ CSR del 18 giugno 2020
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell’odierna seduta del 18 giugno 2020;
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, che, all’articolo 6ter, prevede che, annualmente, il Ministero della salute, sentiti questa Conferenza e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca degli accessi ai corsi di laurea;
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni del 9 giugno 2016 (Rep. Atti n. 105/CSR) in merito al modello previsionale e ai relativi principi metodologici sviluppati e applicati durante il progetto pilota per la determinazione del fabbisogno formativo per l’a.a. 2016/2017 delle figure professionali di medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, infermiere ed ostetrica/o;
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni del 25 maggio 2017 (Rep. Atti n. 69/CSR), con cui la predetta metodologia per la determinazione del fabbisogno formativo per l’a.a. 2017/2018 è stata estesa a tutte le professioni sanitarie, secondo il modello previsionale di cui all’Allegato A del medesimo Accordo;
VISTA la nota del 18 maggio 2020, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza in data 19 maggio 2020, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di accordo indicato in oggetto, corredato delle Tabelle relative al fabbisogno, determinato in base all’applicazione del predetto modello previsionale, anche suddiviso per Regioni, per l’anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo, di cui alle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6;
VISTA la nota del 25 maggio 2020, diramata alle Amministrazioni centrali interessate in data 26 maggio 2020, con la quale il Coordinamento interregionale in sanità ha comunicato l’assenso tecnico, con la richiesta di introdurre una modifica riguardante la professione dell’Assistente Sanitario e dell’Educatore Professionale Socio Sanitario;
VISTA la nota del 29 maggio 2020, con la quale il Ministero della salute ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito;
VISTA la nota dell’11 giugno 2020, con la quale il Ministero dell’università e della ricerca ha espresso il proprio assenso sulla proposta di inserimento formulata dalle Regioni;
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze pervenuta in data 17 giugno 2020 e tempestivamente diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con la quale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla richiesta di modifica al provvedimento, “a condizione che l'iniziativa non comporti un incremento degli attuali livelli di spesa per la finanza pubblica per la specifica finalità”;
VISTA la nota del 17 giugno 2020, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza in pari data, con la quale il Ministero della salute, in ordine alle richieste del Ministero dell’economia e finanze, ha espresso avviso favorevole all’accoglimento, rinviato peraltro al competente Ministero dell’università e della ricerca le valutazioni in ordine ad eventuali incrementi degli attuali livelli di spesa per la finanza pubblica;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini:
TENUTO CONTO delle attività poste in essere nell’ambito degli incontri tecnici promossi e coordinati dal Ministero della salute che hanno coinvolto i rappresentanti delle Regioni e Province autonome ed i rappresentanti delle Federazioni nazionali di Ordini e Collegi e delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutte le professioni sanitarie ai fini della determinazione del fabbisogno formativo per l’a.a. 2020/2021, basato sulla previsione di domanda e offerta a livello regionale e nazionale di professionisti sanitari, i cui principi e le cui specifiche sono descritte nell’Allegato A all’Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017;
PRESO ATTO della stima del fabbisogno formativo per l’a.a. 2020/2021 presentato dalle Regioni e Province autonome, nonché dagli Ordini e dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle professioni sanitarie, come da documentazione acquisita agli atti istruttori al presente Accordo;
PRESO ALTRESI ATTO che da molti anni per talune professioni sanitarie si riscontra un’offerta formativa complessiva inferiore al fabbisogno formativo espresso dalle Regioni e Province autonome, ed in particolare per la professione di:
- Assistente Sanitario, la cui necessità è stata ulteriormente evidenziata dall’emergenza COVID-19 attesa la peculiarità delle attribuzioni in tale ambito che consistono nell'analisi del bisogno di salute finalizzato alla prevenzione della diffusione delle malattie infettive, nel controllo delle condizioni igienico-sanitarie e del rischio infettivo nelle famiglie e nelle comunità assistite nonché nella formazione alla gestione della condizione infettiva del singolo, della famiglia e del gruppo;
- Educatore Professionale Socio Sanitario, atteso che l’entrata in vigore della L. 205/2017 distinguendo chiaramente le funzioni e competenze sanitarie ascrivibili unicamente a tale figura rispetto alle attività di pertinenza dell’Educatore Professionale Socio Pedagogico, ne ha evidenziato la carenza presso il Servizio Sanitario Regionale;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra riportato, viene richiesto l’impegno di tutti i soggetti istituzionali coinvolti affinché a partire dal prossimo anno accademico, con la necessaria gradualità, venga garantita la rispondenza della capacità formativa al fabbisogno regionale al fine di assicurare la formazione di un numero di operatori adeguato a garantire l’erogazione dei LEA e a fronteggiare le problematiche emergenti”;
CONSIDERATO INFINE che per tutte le figure professionali sono state accolte pienamente le istanze delle Regioni, ad eccezione di quelle relative alle figure professionali di Farmacista e di Psicologo per le quali l’applicazione della metodologia sopra richiamata, che tiene conto in particolare dei professionisti già formati ma non ancora occupati (i cosiddetti “attivabili”), ha messo in luce una grave situazione occupazionale destinata a protrarsi anche nei prossimi anni e che, pertanto, come riportato nella Tabella 6 si è ritenuto di dover confermare, coerentemente anche con quanto rappresentato dalle rispettive federazioni degli Ordini Professionali, la determinazione del fabbisogno già oggetto dell’Accordo Stato – Regioni del 27 giugno 2019 (Rep. Atti n. 108), pari rispettivamente a 448 unità per la figura di Farmacista ed a zero unità per la figura di Psicologo, in quanto la definizione di un diverso fabbisogno rischierebbe di alimentare ulteriormente il bacino di disoccupati già esistente;
SI CONVIENE
sul fabbisogno, anche suddiviso per Regioni, per l’anno accademico 2020/2021 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie, dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali biologo, chimico, fisico e psicologo, di cui alle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, che costituiscono parte integrante del presente Atto.