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Repertorio atto n. 88/CSR

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei fondi da destinarsi all’attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 (Rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti), e dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208 (Sistema di qualità per i servizi trasfusionali). Anno 2020.

Rep. Atti n.        88/CSR del 18 giugno 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 18 giugno 2020;

VISTO l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” che:

  • all’articolo 6, comma 1, lettera c), prevede che con uno o più accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, venga promossa l’individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 ed ai principi generali di cui all’articolo 11 della medesima legge;
  • all’articolo 11, comma 1, definisce, in considerazione del fatto che l’autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovranazionale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende sanitarie, alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l’armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, che recepisce la direttiva 2005/61/CE concernente l’applicazione della direttiva 2002/98/CE relativa alla prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni ed alla notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi ed in particolare l’articolo 12 che prevede lo stanziamento dei relativi oneri finanziari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, che recepisce la direttiva 2005/62/CE concernente l’applicazione della direttiva 2002/98/CE relativa agli aspetti del sistema di qualità per i servizi trasfusionali, in particolare l’articolo 5 che prevede lo stanziamento dei relativi oneri finanziari;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, che all’articolo 1, comma 583 (Legge di stabilità 2016), dispone che le risorse annualmente previste di cui agli articoli 12 e 5 dei decreti legislativi citati, sono equamente ripartite destinando il 50 per cento alle Regioni e il 50 per cento al Centro nazionale sangue per le attività di coordinamento della rete trasfusionale,

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n.191, che all’articolo 2, comma 109, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, escludendo così le Province autonome di Trento e Bolzano dall’attribuzione dei fondi speciali per garantire i livelli di prestazioni in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la nota del 4 giugno 2020, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini dell’espressione del parere, la proposta di riparto tra le Regioni, per l’anno 2020, delle risorse destinate all’attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 207/2007 e dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 208/2007, attualmente disponibili sui rispettivi capitoli di bilancio del Ministero della salute e rispettivamente pari a euro 589.731,00 ed a euro 666.949,00;

ATTESO che la ripartizione di dette risorse, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è equamente destinata per il 50 per cento alle Regioni e il 50 per cento al Centro nazionale sangue per le attività di coordinamento della rete trasfusionale e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi (rispettivamente 294.865,50 e 333.474,50);

VISTA la nota del 10 giugno 2020, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato la suddetta proposta del Ministero della salute con contestuale richiesta di assenso tecnico;

VISTA la nota del 15 giugno 2020, con la quale la Regione Piemonte, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l’assenso tecnico alla ripartizione in argomento;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sulla proposta del Ministero della salute;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

sulla proposta di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei fondi da destinarsi all’attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 (Rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti), e dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208 (Sistema di qualità per i servizi trasfusionali). Anno 2020 che, in allegato A al presente atto, ne costituisce parte integrante.

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