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Repertorio atto n. 224/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 43 “Residenze” del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. .

Repertorio atti n. 224/CSR del 3 novembre 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 3 novembre 2021:

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 che prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo e una o più Regioni le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d’intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota prot. n.28736 del 12 ottobre 2021, diramata da questo Ufficio di Segreteria con nota prot. 17046 del 13 ottobre 2021, con la quale il Ministro della Cultura ha trasmesso lo schema di provvedimento di cui all’oggetto;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 26 ottobre 2021, nell’ambito della quale sono state concordate alcune modifiche formali e le Regioni e le Province Autonome hanno espresso l’avviso tecnico favorevole al perfezionamento dell'Intesa;

VISTO il nuovo testo del provvedimento in esame, inviato dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura con nota prot. n. 10476 del 26 ottobre 2021 e diramato dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con prot. DAR n. 17852 del 27 ottobre 2021;

VISTO l’articolo 1, comma 15-quinquies del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, comma aggiunto dall'art. 66, comma 17, lett. a), n. 2), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale prevede che «Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell’anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l’applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge»;

VISTO l’articolo 66, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in base al quale le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 15-quinquies, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021;

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole all’intesa;

ACQUISITO, pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome nei termini di seguito indicati:
 Considerata la positiva esperienza pluriennale maturata nel corso dell’applicazione della prima Intesa sancita nella seduta del 18 dicembre 2014 per il triennio 2015/2017 e delle successive Intese sancite nella seduta del 21 settembre 2017 per il successivo triennio 2018/2020 e nelle sedute del 17 dicembre 2020 e del 3 giugno 2021 per l’anno 2021 che ha rappresentato una estensione del triennio in ragione delle condizioni determinate dal contesto della pandemia;
 Considerato che tali Intese hanno rappresentato un modello virtuoso di cooperazione inter-istituzionale finalizzata alla valorizzazione delle residenze come fattori di innovazione e di qualificazione del sistema dello spettacolo dal vivo, nella loro specifica funzione di accompagnamento delle pratiche e dei processi di creazione artistica;
 Considerato che la cooperazione Stato Regioni e Province Autonome si sviluppa a partire da una pluralità di esperienze diversificate sui territori regionali e che le Intese citate e la presente rappresentano un consolidato valore aggiunto, funzionale allo sviluppo complessivo del sistema dello spettacolo;
 Tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso del monitoraggio in itinere e degli incontri promossi dal 2015 ed in particolare di quanto oggetto di analisi ed osservazione nel corso del secondo triennio 2018/2020 e del 2021, che hanno rappresentato occasioni di riflessione e di approfondimento sulla situazione italiana, anche in confronto con quella di altri paesi europei;
 Considerata l’esigenza di confermare l’impegno a cooperare ad un progetto inter-istituzionale a carattere nazionale che consenta di sostenere la funzione specifica delle attività residenziali nella loro identità, anche in relazione con le funzioni svolte da altri soggetti nella filiera e nel sistema dello spettacolo;
 Tenuto conto dell'importanza che le residenze oggi rivestono come opportunità fondamentale nei processi di internazionalizzazione;
 Tenuto conto del ruolo che anche nel corso della pandemia hanno mantenuto le residenze come luoghi e spazi di creazione e della funzione propulsiva che hanno svolto e possono svolgere per concorrere alla ripresa delle attività progettuali ed alle relazioni con i diversi territori;
 Tenuto conto che l’intervento del Ministero della cultura attraverso la Direzione Generale Spettacolo ha carattere concorsuale rispetto a quello prioritario delle Regioni e delle Province Autonome;
 Ritenuto opportuno definire un quadro di orientamento unitario entro cui collocare gli accordi di programma che il Ministero della Cultura attraverso la Direzione Generale Spettacolo, d’ora in avanti MiC/DGS e le Regioni e Province Autonome assimilate a Regioni negli accordi interregionali, d’ora in avanti, Regioni, potranno sottoscrivere;

SI CONVIENE
Art. 1
Accordi di Programma
1. La presente Intesa definisce finalità e obiettivi degli Accordi di programma previsti per l’attuazione dell’art. 43 del d.M. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. che recepisce l’articolo 45 del d.M. 1° luglio 2014. Gli Accordi di programma tra MiC/DGS e una o più Regioni, sono stipulati ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 1990 e s.m.i.;
2. Per il triennio 2022/2024 le Regioni aderenti all’Intesa sottoscrivono singolarmente con il MiC/DGS accordi redatti secondo lo schema di accordo di programma interregionale in allegato, recante i principi e le finalità comuni, le linee guida per l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione, attraverso bandi regionali, della presente intesa. Tali accordi recano, inoltre, i rispettivi impegni di spesa relativi al primo anno del triennio. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento;
3. Le Regioni esprimono a tal fine la propria intenzione a sottoscrivere l’Accordo di programma interregionale per ogni anno del triennio 2022/2024 entro il 1° dicembre 2021, nella forma di una manifestazione di interesse da inviare al MiC/DGS;
4. Non sono ammessi ingressi di nuove Regioni nel corso del triennio;
5. L’eventuale rinuncia nel corso del triennio deve essere comunicata al Ministero della Cultura e alle Regioni che hanno sottoscritto l’accordo, entro il 1° dicembre di ogni anno, per l’anno successivo;
6. Gli Accordi possono prevedere la realizzazione di “Residenze per artisti nei territori “e di “Centri di residenza”, come definiti al successivo articolo 4 della presente Intesa;
7. Il numero massimo di progetti cofinanziabili come “Residenze per artisti nei territori” individuabili in ogni regione è definito sulla base del numero di abitanti per ciascuna regione, come indicato nello schema allegato alla presente Intesa;
8. I Centri di Residenza possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione.

Art. 2
Pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi e alla pubblicazione dei bandi
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Mic/DGS comunicherà alle Regioni che partecipano al progetto il totale dello stanziamento previsionale della quota del FUS da destinare alla realizzazione della presente Intesa;
2. Entro il 10 febbraio 2022 le Regioni comunicano al MiC/DGS:
a. la conferma della manifestazione di interesse di cui all’articolo 1, comma 3, con impegno a firmare i singoli Accordi sulla base di quanto previsto dallo schema di cui all’articolo 1, comma 2;
b. lo stanziamento da destinare all’attuazione dell’Accordo per la prima annualità del triennio e gli stanziamenti previsionali per le due annualità successive del triennio;
c. l’indicazione sui contenuti di massima del progetto triennale sulla base di quanto previsto dagli articoli 3,4,5,6 della presente Intesa con riferimento alla partecipazione all'Accordo tramite l’attivazione di Centri di Residenza e/o Artisti nei Territori, alla pianificazione della periodicità individuata nell’espletamento dei bandi e alla durata delle assegnazioni ai titolari;
3. Entro il 10 febbraio delle due successive annualità 2023 e 2024 le Regioni comunicano al MiC/DGS:
a. la conferma della manifestazione di interesse di cui all’articolo 1, comma 3;
b. lo stanziamento da destinare all’attuazione dell’Accordo per l’annualità di riferimento e la sua distribuzione tra le residenze di cui all'art. 4 comma 2, “Residenze per Artisti nei Territori” e comma 3” Centri di Residenza”;
c. l'indicazione dei contenuti del progetto di massima relativo all'annualità di riferimento;
4. Entro il 1° marzo di ogni anno le Regioni aderenti all'Intesa e il MiC/DGS stabiliscono in sede tecnica, la ripartizione dello stanziamento di cui al comma 1, in quota proporzionale rispetto alle programmazioni finanziarie e alle relative destinazioni di cui alla lettera b) del comma precedente e come definito dal successivo articolo 3, commi 3 e 4;
5. Una quota pari almeno all’1% dello stanziamento annuale di cui al comma 1 sarà finalizzato alle attività di comunicazione, monitoraggio ed alla realizzazione di almeno un incontro annuale fra istituzioni e operatori dedicato alle Residenze e al livello di raggiungimento degli obiettivi preposti dall’Intesa;
6. Entro il 31 marzo 2022, ciascuna Regione aderente all’Intesa e il MiC/DGS procedono alla firma degli Accordi, sulla base dello schema di Accordo allegato alla presente Intesa. Tali Accordi riceveranno e formalizzeranno la ripartizione di cui al precedente comma 3;
7. Entro il 31 marzo di ciascuna annualità 2023 e 2024 le Regioni aderenti all'Intesa e il MiC/DGS adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base delle ripartizioni annuali di cui al comma 4;
8. Le Regioni pubblicano i bandi per l’individuazione dei progetti di Residenza secondo le linee guida contenute negli Accordi sottoscritti e sulla base dei principi, delle finalità, delle linee guida e di quanto definito dai successivi articoli 4, 5, 6 e 7. Tutte le procedure di selezione devono essere pubblicate dalle Regioni entro il 30 aprile del primo anno, se adottate con bandi triennali o biennali o entro il 30 aprile di ogni anno se operate sulla base di bandi annuali. Sono comunque fatti salvi i bandi regionali emessi alla data della sottoscrizione dell'Intesa o dell’Accordo, a valere sulle annualità 2022-2024, che contengano i principi, le finalità e quanto definito nella presente Intesa.
Art. 3
Co-finanziamento Stato – Regioni Province autonome
1. Le Regioni assegnano contributi alle residenze, secondo quanto previsto dalle proprie normative in materia di attività culturali;
2. Il soggetto titolare del progetto di Residenza deve garantire una quota non inferiore al 20% dei costi complessivi del progetto. La restante quota, pari al massimo al 80% dei costi complessivi di progetto e nella misura comunque non superiore alla copertura del disavanzo, è costituita dalla somma del cofinanziamento ministeriale e regionale, secondo quanto di seguito indicato;
3. Le attività di residenza definite dall’Accordo di programma interregionale come “Residenze per artisti nei territori” sono cofinanziate su base annuale, nella misura della copertura del disavanzo, per una quota pari al 40% da parte del MiC/DGS e pari al 60 % da parte delle Regioni proponenti;
4. Nel caso di attività definite dall’Accordo come “Centri di residenza”, queste sono cofinanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 60% da parte del MiC/DGS e pari al 40 % da parte delle Regioni proponenti;
5. Nel caso in cui il totale dello stanziamento della quota del FUS da destinare alla realizzazione della presente Intesa non sia sufficiente per rispettare le percentuali di cui ai precedenti commi 3 e 4, la quota ministeriale sarà rideterminata in proporzione all’entità degli stanziamenti regionali, fermo restando che le Regioni hanno facoltà di stanziare importi superiori rispetto alle percentuali di cui sopra;
6. Al fine di favorire e consolidare sinergie virtuose tra pubblico e privato, le parti concordano che l'Accordo può prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse, hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di co-finanziamento tra Stato e Regioni stabilito dalla presente intesa, né sulla quota di co-finanziamento da parte del soggetto titolare della Residenza.

Art. 4
Definizioni
1. Per Residenza si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L’attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all’innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.
2. Le Residenze per artisti nei territori sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un’attività di residenza. L’attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all’attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, i Teatri di Tradizione, che potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo.
3. I Centri di residenza sono luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all’organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L’attività di residenza deve essere l’attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l’esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all’evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l’inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del raggruppamento deve avere un’esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.

Art. 5
Finalità e Obiettivi dell’intesa
1. La collaborazione inter-istituzionale tra il MiC/DGS nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017 ss.mm. e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate nel corso del triennio 2018/2020 e del 2021, intende sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. La presente Intesa afferma la necessità di qualificare le attività di residenza promuovendone l’identità distintiva e l’autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi e di favorire l’interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l’emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio.
2. Sulla base della pluralità delle diverse esperienze regionali e delle differenti necessità dei territori nonché dell’esperienza del periodo 2018/2021, l’Intesa Stato Regioni nel triennio 2022/2024, intende tenere in considerazione tali differenze in un quadro di potenziamento nazionale del sistema delle residenze e consentire, attraverso l’Accordo, laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di “Centri di residenza” e di progetti di residenza “Artisti nei territori”. In entrambi i casi si intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale.
3. Attraverso l’Accordo le Regioni ed il MiC/DGS si impegnano ad adottare, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Intesa, linee guida comuni sulla cui base redigere un bando uniforme da adottare da parte delle diverse Regioni e che, con eventuali integrazioni da comunicare e condividere con il Tavolo tecnico delle Regioni aderenti all’Intesa, ciascuna Regione pubblicherà. Le linee guida definiranno per i “Centri di residenza “e per le “Residenze per artisti nei territori”:
a. I requisiti soggettivi ed oggettivi per la selezione dei beneficiari e dei relativi progetti (natura giuridica, adempimenti di legge, esperienze maturate nell’organizzazione dell’attività di residenza, etc;);
b. I criteri di valutazione dei progetti;
c. Le condizioni minime tecnico-organizzative di accoglienza e capacità di accompagnamento degli artisti ospitati e delle competenze loro offerte;
d. Il numero massimo di progetti oggetto di co-finanziamento per ogni regione;
4. Il MiC/DGS e le Regioni si rendono parte attiva per garantire e incentivare la creazione e lo sviluppo di rapporti tra le residenze e fra esse e il sistema dello spettacolo. I criteri di valutazione previsti dall’Accordo, per entrambe le tipologie di residenza, nel rispetto delle garanzie occupazionali e contrattuali da parte dei titolari di residenza, valorizzeranno le capacità di scouting, di accompagnamento e di generazione di innovazione nei processi di lavoro artistico, gli elementi della condivisione progettuale tra titolari e artisti in residenza, le opportunità tendenti all’inserimento degli artisti nel sistema nazionale e/o internazionale.
5. Il MiC/DGS e le Regioni verificheranno, nell’ambito delle proprie competenze, il rispetto degli accordi e delle condizioni contrattuali poste in essere dai titolari di residenza nei confronti delle professionalità coinvolte.
Art. 6
Caratteristiche dei progetti di Centri di residenza e Residenze per artisti nei territori
1. I Centri di residenza hanno l’obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di talent scouting, un accompagnamento artistico non occasionale, prolungato e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine artistica/i singoli artisti può/possono avere sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche, dei linguaggi, sia della crescita professionale, organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive. 
Il progetto e le attività devono mettere l’accento sull’accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del Centro.
2. L’attività riferita a Residenze per Artisti nei territori non è necessariamente l’attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell’attività in residenza e relazioni e capacità che consentano l’adesione ad una rete di scouting e promozione. I Progetti e le attività connesse devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l’artista ospite e la struttura ospitante e mettere l’accento sull’accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del progetto di residenza.
Art. 7
Linee di intervento
1. Possono essere realizzate tipologie di progetto che prevedano attività di avvio di residenze o il loro sviluppo e consolidamento.
2. L’Accordo, nelle linee guida comuni a cui i bandi regionali faranno riferimento, può valorizzare progetti di residenza che prevedano forme articolate, coerenti ed argomentate di residenze multiple ovvero con più sedi e multidisciplinari. In particolare l’Accordo interregionale dovrà favorire lo scambio di buone pratiche tra le residenze in fase di avvio e quelle in fase di sviluppo e consolidamento.
Art. 8
Contenuti dell’Accordo di programma
1. L’Accordo interregionale deve prevedere la compartecipazione di almeno sette Regioni.
2. L’Accordo (allegato 1) e le linee guida per la redazione dei bandi (allegato 2) prevedono, nel rispetto delle condizioni previste dalla presente Intesa, schemi e regole generali nella redazione e gestione di bilanci sia nella fase preventiva che consuntiva e definiscono le modalità generali di erogazione, di rendicontazione e di monitoraggio, i casi di revoca o di riduzione del finanziamento per parziale o mancata realizzazione delle attività nonché casi di integrazione o modifica dell’Accordo medesimo.
3. L’Accordo prevede oltre a quanto già indicato all’articolo 4, commi 2, 3, e agli articoli 4, 5 e 6 anche gli standard minimi di accoglienza quali, ad esempio, le caratteristiche minime degli spazi a disposizione, la durata minima delle permanenze in residenza, le modalità di sostegno agli artisti in residenza.
Art. 9
Informazione interistituzionale
Il MiC/DGS e le Regioni aderenti all’Intesa concordano di individuare un calendario di almeno tre incontri per ogni anno del triennio al fine di stabilire forme di reciproca informazione concernenti la realizzazione della presente Intesa nei diversi territori, lo stato di avanzamento dei progetti, anche sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio, l’analisi di eventuali criticità, l’adozione di correttivi e misure volte al pieno conseguimento degli obiettivi proposti.

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