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Verbale del 03/11/2021


Verbale n. 22/2021
Seduta del 3 Novembre 2021
                                                                                        

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO


Il giorno 3 novembre 2021, alle ore 16.19, presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8 in Roma, si è riunita, in seduta ordinaria, in collegamento con modalità di videoconferenza, la Conferenza Stato-Regioni (convocata con nota DAR prot. n. 18021 P-4.37.2.21 del 28 ottobre 2021 e integrata con nota DAR prot. n. 18177 P-4.37.2.21 del 2 novembre 2021), per esaminare i seguenti punti all’ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 21 ottobre 2021.
Approvati

1. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di due rappresentanti in seno al Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI)                     
Codice sito 4.1/2021/26 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
 Designazioni acquisite

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, sullo schema di D.P.C.M. relativo alla ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’anno 2021. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA)
Codice sito 4.3/2021/20 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali   
 Sancita Intesa

3. Parere, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sul Programma di azione e coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020 - Regione Siciliana – Riprogrammazione. (SUD)
Codice sito 4.7/2021/11 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
 Parere reso

4. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente “Linee di indirizzo sull’attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie”. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/102 Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
 Sancito Accordo


5. Intesa, ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di individuazione dei criteri di riparto e delle modalità di concessione delle risorse afferenti al Fondo per il sostegno economico straordinario alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza – IPAB, per anno 2021. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.3/2021/19 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
 Sancita Intesa

6. Designazioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in seno al Comitato nazionale per la sicurezza alimentare -Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori-, di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/92 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
 Designazioni acquisite

7. Rettifica dell’atto Rep.n. 206/CSR del 21 ottobre 2021 recante la designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. 28 agosto 1997n. 281, dei rappresentanti delle regioni e delle Province autonome in seno al comitato tecnico sanitario presso Ministero della salute. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/94 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
 Atto Rettificato

8. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante il riparto delle risorse assegnate all’intervento 1.6 “Potenziamento delle linee regionali” di cui alla Missione 3, Componente 1, del PNRR. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI)
Codice sito 4.13/2021/50 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
 Sancita Intesa

9. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 43 “Residenze” del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. (CULTURA) 
Codice sito 4.16/2021/25 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
 Sancita Intesa

10. Intesa, ai sensi dell’articolo 7, comma 13 bis), del decreto legislativo 4 aprile 2018 n. 34, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, di “approvazione delle linee guida per l’identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Codice sito 4.18/2021/73 - Servizio politiche agricole e forestali
 Sancita Intesa

11. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020), sullo schema di decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro del turismo recante Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - TURISMO)
Codice sito 4.18/2021/69 - Servizio politiche agricole e forestali
 Sancita Intesa

12. Comunicazione dello schema di decreto ministeriale di modica del decreto ministeriale 29 dicembre 2020 n. 9402305, recante “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021” (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2021/74 - Servizio politiche agricole e forestali
 Provvedimento ritirato

13. Intesa, ai sensi dell’articolo 34, comma 10-septies, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di Decreto del Ministro della salute recante criteri e modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 10-sexies del Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/103 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
Sancita Intesa

14.  Intesa, ai sensi dell’art. 32 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo Schema di decreto recante Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 concernenti la procedura per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2021/24 - Servizio politiche agricole e forestali
Sancita Intesa

15.  Parere, ai sensi dell’art. 8 comma 10-bis della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto recante deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI).
Codice sito 4.18/2021/63 - Servizio politiche agricole e forestali
Rinvio

Fuori sacco:
- Intesa, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" sullo schema di Decreto ministeriale recante interventi per la filiera olivicola – olearia. 
Sancita Intesa

Per le Amministrazioni dello Stato:
il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Ministro per la famiglia, BONETTI (in videoconferenza); il Viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibile, MORELLI (in videoconferenza); il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, BATTISTONI (in videoconferenza); il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, SINISCALCHI**; il Coordinatore dell’Ufficio III per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, LO RUSSO.

Per le Regioni e le Province autonome (in videoconferenza):
Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, FEDRIGA; il Presidente della Regione Calabria, OCCHIUTO.

_________________________

* Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On.le Mariastella Gelmini, è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza.
** Il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, svolge le funzioni di Segretario della Conferenza Stato-Regioni.


Il Ministro GELMINI pone all’approvazione il report e il verbale della seduta del 21 ottobre 2021.
 
Non essendovi osservazioni la Conferenza approva il report e il verbale della seduta del 21 ottobre 2021.


Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di due rappresentanti in seno al Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il prof. Marcello Flores D’Arcais della Regione Liguria e la dott.ssa Antonella Presutti della Regione Molise. (All. 1/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
DESIGNA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i seguenti rappresentanti regionali in seno al Comitato di Coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah:
- Prof. Marcello Flores d’Arcais - Regione Liguria - componente effettivo;
- Dott.ssa Antonella Presutti - Regione Molise - componente supplente.
 (All. 1)


Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 2 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, sullo schema di D.P.C.M. relativo alla ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’anno 2021.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, sullo schema di D.P.C.M. relativo alla ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’anno 2021, nella versione diramata il 29 ottobre 2021.
(All. 2)


Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sul Programma di azione e coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020 - Regione Siciliana – Riprogrammazione.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sul Programma di azione e coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020 - Regione Siciliana -Riprogrammazione, trasmesso con nota n. 1777 del 22 ottobre 2021 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale. 
(All. 3)


Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 4 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente “Linee di indirizzo sull’attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie”.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’accordo.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:
VISTI i Programmi/Attività F1 (“Cooperazione dei sistemi sanitari con altre istituzioni, con organizzazioni ed enti della collettività, per l’attuazione di programmi intersettoriali con il coinvolgimento dei cittadini, secondo i principi del Programma nazionale “Guadagnare salute” - DPCM 4.5.20075) e F5 (“Promozione dell’attività fisica e tutela sanitaria dell’attività fisica”) dell’allegato 1 (“Prevenzione collettiva e sanità pubblica”) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502”;
VISTO il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”);
PREMESSO CHE:
- l’inattività fisica e la sedentarietà sono tra i principali fattori di rischio comportamentali delle malattie croniche non trasmissibili e concorrono ad aumentare i livelli di obesità infantile e adulta;
- adottare uno stile di vita attivo lungo tutto il corso della vita è essenziale per il mantenimento di un buono stato di salute, nonché per la prevenzione e il controllo delle principali malattie croniche non trasmissibili;
- il sopra citato Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 32/CSR del 7 marzo 2019) prevede che il Tavolo nazionale prosegua i lavori di approfondimento su alcune aree riguardanti prevalentemente situazioni fisiopatologiche, sulla base del progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche e in funzione delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale della Prevenzione;
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha divulgato nuove indicazioni sull’attività fisica attraverso i documenti “World Health Organization. Guidelines on physical activity,
sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age” del 2019 e “WHO Guidelines on physical activity and sedentary behaviour” del 2020;
- il documento oggetto del presente Accordo aggiorna alcuni capitoli delle “Linee di indirizzo sull'attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione”, di cui all’Accordo Stato-Regioni del 7 marzo 2019 (Rep. Atti n. 32/CSR), sulla base delle nuove indicazioni contenute nei sopra citati documenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e approfondisce alcune aree riguardanti prevalentemente condizioni patologiche, al fine di migliorare lo stato di salute fisica e mentale, nonché per garantire un maggiore benessere della popolazione e una migliore qualità della vita;
CONSIDERATO che il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 prevede, tra gli obiettivi strategici, la promozione dell’adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte le età e nei setting di vita e di lavoro, integrando cambiamento individuale e trasformazione sociale, da conseguire attraverso lo sviluppo di programmi intersettoriali di promozione della salute condivisi tra Servizi sanitari e sociosanitari, istituzioni educative e datori di lavoro, attivando reti e comunità locali, finalizzati anche alla riduzione dell’inattività fisica e della sedentarietà;
SI CONVIENE

sul documento di indirizzo concernente “Linee di indirizzo sull’attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie”, che nel testo allegato sub A) costituisce parte integrante dell’atto.
(All. 4)


Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 5 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di individuazione dei criteri di riparto e delle modalità di concessione delle risorse afferenti al Fondo per il sostegno economico straordinario alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza – IPAB, per anno 2021.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di individuazione dei criteri di riparto e delle modalità di concessione delle risorse afferenti al Fondo per il sostegno economico straordinario alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza-IPAB, per anno 2021.
(All. 5)


Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 6 all’o.d.g. che reca: Designazioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in seno al Comitato nazionale per la sicurezza alimentare -Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori-, di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il dott. Paolo Sarnelli della Regione Campania; il dott. Bartolomeo Griglio della Regione Piemonte; il dott. Pietro Schembri della Regione Siciliana e la dott.ssa Michaela Spatarella della Regione Campania.  (All. 6/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
DESIGNA i seguenti rappresentanti regionali: Dott. Paolo Sarnelli -Regione Campania, Dott. Bartolomeo Griglio -Regione Piemonte, Dott. Pietro Schembri -Regione Sicilia, Dott.ssa Micaela Spatarella -Regione Campania, quali componenti in seno al Comitato nazionale per la sicurezza alimentare - Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.
(All. 6)


Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 7 all’o.d.g. che reca: Rettifica dell’atto Rep.n. 206/CSR del 21 ottobre 2021 recante la designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. 28 agosto 1997n. 281, dei rappresentanti delle regioni e delle Province autonome in seno al comitato tecnico sanitario presso Ministero della salute.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede la rettifica dell’atto in oggetto integrando la delegazione regionale con il nominativo del dott. Matteo Pardini della Regione Liguria e sostituendo il dott. Fulvio Riccieri della Regione Piemonte con la dott.ssa Elena Ambrosetti della medesima Regione.  (All. 7/a)


Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
RETTIFICA l’Atto rep 206/CSR del 21 ottobre 2021, nella parte riguardante la sezione d) relativa alla valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quarant’anni, nei seguenti termini:
- Sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quarant’anni:
- dott.ssa Chiara Di Girolamo della Regione Emilia Romagna;
- dott. Samuele Notarbartolo della Regione Lombardia;
- dott. Matteo Pardini della Regione Liguria;
- dott.ssa Elena Ambrosetti della Regione Piemonte;
- dott. Dott. Salvatore Piano della Regione Veneto
 (All. 7)


Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante il riparto delle risorse assegnate all’intervento 1.6 “Potenziamento delle linee regionali” di cui alla Missione 3, Componente 1, del PNRR.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, con alcune segnalazioni della Regione Molise.  (All. 8/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante il riparto delle risorse assegnate all’intervento 1.6 “Potenziamento delle linee regionali” di cui alla Missione 3, Componente 1, del PNRR, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 
(All. 8)


Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 9 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 43 “Residenze” del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome nei termini di seguito indicati:
 Considerata la positiva esperienza pluriennale maturata nel corso dell’applicazione della prima Intesa sancita nella seduta del 18 dicembre 2014 per il triennio 2015/2017 e delle successive Intese sancite nella seduta del 21 settembre 2017 per il successivo triennio 2018/2020 e nelle sedute del 17 dicembre 2020 e del 3 giugno 2021 per l’anno 2021 che ha rappresentato una estensione del triennio in ragione delle condizioni determinate dal contesto della pandemia;
 Considerato che tali Intese hanno rappresentato un modello virtuoso di cooperazione inter-istituzionale finalizzata alla valorizzazione delle residenze come fattori di innovazione e di qualificazione del sistema dello spettacolo dal vivo, nella loro specifica funzione di accompagnamento delle pratiche e dei processi di creazione artistica;
 Considerato che la cooperazione Stato Regioni e Province Autonome si sviluppa a partire da una pluralità di esperienze diversificate sui territori regionali e che le Intese citate e la presente rappresentano un consolidato valore aggiunto, funzionale allo sviluppo complessivo del sistema dello spettacolo;
 Tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso del monitoraggio in itinere e degli incontri promossi dal 2015 ed in particolare di quanto oggetto di analisi ed osservazione nel corso del secondo triennio 2018/2020 e del 2021, che hanno rappresentato occasioni di riflessione e di approfondimento sulla situazione italiana, anche in confronto con quella di altri paesi europei;
 Considerata l’esigenza di confermare l’impegno a cooperare ad un progetto inter-istituzionale a carattere nazionale che consenta di sostenere la funzione specifica delle attività residenziali nella loro identità, anche in relazione con le funzioni svolte da altri soggetti nella filiera e nel sistema dello spettacolo;
 Tenuto conto dell'importanza che le residenze oggi rivestono come opportunità fondamentale nei processi di internazionalizzazione;
 Tenuto conto del ruolo che anche nel corso della pandemia hanno mantenuto le residenze come luoghi e spazi di creazione e della funzione propulsiva che hanno svolto e possono svolgere per concorrere alla ripresa delle attività progettuali ed alle relazioni con i diversi territori;
 Tenuto conto che l’intervento del Ministero della cultura attraverso la Direzione Generale Spettacolo ha carattere concorsuale rispetto a quello prioritario delle Regioni e delle Province Autonome;
 Ritenuto opportuno definire un quadro di orientamento unitario entro cui collocare gli accordi di programma che il Ministero della Cultura attraverso la Direzione Generale Spettacolo, d’ora in avanti MiC/DGS e le Regioni e Province Autonome assimilate a Regioni negli accordi interregionali, d’ora in avanti, Regioni, potranno sottoscrivere;

SI CONVIENE
Art. 1 Accordi di Programma

1. La presente Intesa definisce finalità e obiettivi degli Accordi di programma previsti per l’attuazione dell’art. 43 del d.M. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. che recepisce l’articolo 45 del d.M. 1° luglio 2014. Gli Accordi di programma tra MiC/DGS e una o più Regioni, sono stipulati ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 1990 e s.m.i.;
2. Per il triennio 2022/2024 le Regioni aderenti all’Intesa sottoscrivono singolarmente con il MiC/DGS accordi redatti secondo lo schema di accordo di programma interregionale in allegato, recante i principi e le finalità comuni, le linee guida per l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione, attraverso bandi regionali, della presente intesa. Tali accordi recano, inoltre, i rispettivi impegni di spesa relativi al primo anno del triennio. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento;
3. Le Regioni esprimono a tal fine la propria intenzione a sottoscrivere l’Accordo di programma interregionale per ogni anno del triennio 2022/2024 entro il 1° dicembre 2021, nella forma di una manifestazione di interesse da inviare al MiC/DGS;
4. Non sono ammessi ingressi di nuove Regioni nel corso del triennio;
5. L’eventuale rinuncia nel corso del triennio deve essere comunicata al Ministero della Cultura e alle Regioni che hanno sottoscritto l’accordo, entro il 1° dicembre di ogni anno, per l’anno successivo;
6. Gli Accordi possono prevedere la realizzazione di “Residenze per artisti nei territori “e di “Centri di residenza”, come definiti al successivo articolo 4 della presente Intesa;
7. Il numero massimo di progetti cofinanziabili come “Residenze per artisti nei territori” individuabili in ogni regione è definito sulla base del numero di abitanti per ciascuna regione, come indicato nello schema allegato alla presente Intesa;

8. I Centri di Residenza possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione.

Art. 2 Pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi e alla pubblicazione dei bandi

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Mic/DGS comunicherà alle Regioni che partecipano al progetto il totale dello stanziamento previsionale della quota del FUS da destinare alla realizzazione della presente Intesa;
2. Entro il 10 febbraio 2022 le Regioni comunicano al MiC/DGS:
a. la conferma della manifestazione di interesse di cui all’articolo 1, comma 3, con impegno a firmare i singoli Accordi sulla base di quanto previsto dallo schema di cui all’articolo 1, comma 2;
b. lo stanziamento da destinare all’attuazione dell’Accordo per la prima annualità del triennio e gli stanziamenti previsionali per le due annualità successive del triennio;
c. l’indicazione sui contenuti di massima del progetto triennale sulla base di quanto previsto dagli articoli 3,4,5,6 della presente Intesa con riferimento alla partecipazione all'Accordo tramite l’attivazione di Centri di Residenza e/o Artisti nei Territori, alla pianificazione della periodicità individuata nell’espletamento dei bandi e alla durata delle assegnazioni ai titolari;
3. Entro il 10 febbraio delle due successive annualità 2023 e 2024 le Regioni comunicano al MiC/DGS:
a. la conferma della manifestazione di interesse di cui all’articolo 1, comma 3;
b. lo stanziamento da destinare all’attuazione dell’Accordo per l’annualità di riferimento e la sua distribuzione tra le residenze di cui all'art. 4 comma 2, “Residenze per Artisti nei Territori” e comma 3” Centri di Residenza”;
c. l'indicazione dei contenuti del progetto di massima relativo all'annualità di riferimento;
4. Entro il 1° marzo di ogni anno le Regioni aderenti all'Intesa e il MiC/DGS stabiliscono in sede tecnica, la ripartizione dello stanziamento di cui al comma 1, in quota proporzionale rispetto alle programmazioni finanziarie e alle relative destinazioni di cui alla lettera b) del comma precedente e come definito dal successivo articolo 3, commi 3 e 4;
5. Una quota pari almeno all’1% dello stanziamento annuale di cui al comma 1 sarà finalizzato alle attività di comunicazione, monitoraggio ed alla realizzazione di almeno un incontro annuale fra istituzioni e operatori dedicato alle Residenze e al livello di raggiungimento degli obiettivi preposti dall’Intesa;
6. Entro il 31 marzo 2022, ciascuna Regione aderente all’Intesa e il MiC/DGS procedono alla firma degli Accordi, sulla base dello schema di Accordo allegato alla presente Intesa. Tali Accordi riceveranno e formalizzeranno la ripartizione di cui al precedente comma 3;

7. Entro il 31 marzo di ciascuna annualità 2023 e 2024 le Regioni aderenti all'Intesa e il MiC/DGS adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base delle ripartizioni annuali di cui al comma 4;
8. Le Regioni pubblicano i bandi per l’individuazione dei progetti di Residenza secondo le linee guida contenute negli Accordi sottoscritti e sulla base dei principi, delle finalità, delle linee guida e di quanto definito dai successivi articoli 4, 5, 6 e 7. Tutte le procedure di selezione devono essere pubblicate dalle Regioni entro il 30 aprile del primo anno, se adottate con bandi triennali o biennali o entro il 30 aprile di ogni anno se operate sulla base di bandi annuali. Sono comunque fatti salvi i bandi regionali emessi alla data della sottoscrizione dell'Intesa o dell’Accordo, a valere sulle annualità 2022-2024, che contengano i principi, le finalità e quanto definito nella presente Intesa.

Art. 3 Co-finanziamento Stato – Regioni Province autonome

1. Le Regioni assegnano contributi alle residenze, secondo quanto previsto dalle proprie normative in materia di attività culturali;
2. Il soggetto titolare del progetto di Residenza deve garantire una quota non inferiore al 20% dei costi complessivi del progetto. La restante quota, pari al massimo al 80% dei costi complessivi di progetto e nella misura comunque non superiore alla copertura del disavanzo, è costituita dalla somma del cofinanziamento ministeriale e regionale, secondo quanto di seguito indicato;
3. Le attività di residenza definite dall’Accordo di programma interregionale come “Residenze per artisti nei territori” sono cofinanziate su base annuale, nella misura della copertura del disavanzo, per una quota pari al 40% da parte del MiC/DGS e pari al 60 % da parte delle Regioni proponenti;
4. Nel caso di attività definite dall’Accordo come “Centri di residenza”, queste sono cofinanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 60% da parte del MiC/DGS e pari al 40 % da parte delle Regioni proponenti;
5. Nel caso in cui il totale dello stanziamento della quota del FUS da destinare alla realizzazione della presente Intesa non sia sufficiente per rispettare le percentuali di cui ai precedenti commi 3 e 4, la quota ministeriale sarà rideterminata in proporzione all’entità degli stanziamenti regionali, fermo restando che le Regioni hanno facoltà di stanziare importi superiori rispetto alle percentuali di cui sopra;
6. Al fine di favorire e consolidare sinergie virtuose tra pubblico e privato, le parti concordano che l'Accordo può prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse, hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di co-finanziamento tra Stato e Regioni stabilito dalla presente intesa, né sulla quota di co-finanziamento da parte del soggetto titolare della Residenza.

Art. 4 Definizioni

1. Per Residenza si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L’attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all’innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.
2. Le Residenze per artisti nei territori sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un’attività di residenza. L’attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all’attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, i Teatri di Tradizione, che potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo.
3. I Centri di residenza sono luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all’organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L’attività di residenza deve essere l’attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l’esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all’evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l’inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del raggruppamento deve avere un’esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.

Art. 5 Finalità e Obiettivi dell’intesa

1. La collaborazione inter-istituzionale tra il MiC/DGS nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017 ss.mm. e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate nel corso del triennio 2018/2020 e del 2021, intende sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. La presente Intesa afferma la necessità di qualificare le attività di residenza promuovendone l’identità distintiva e l’autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi e di favorire l’interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l’emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio.
2. Sulla base della pluralità delle diverse esperienze regionali e delle differenti necessità dei territori nonché dell’esperienza del periodo 2018/2021, l’Intesa Stato Regioni nel triennio 2022/2024, intende tenere in considerazione tali differenze in un quadro di potenziamento nazionale del sistema delle residenze e consentire, attraverso l’Accordo, laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di “Centri di residenza” e di progetti di residenza “Artisti nei territori”. In entrambi i casi si intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale.
3. Attraverso l’Accordo le Regioni ed il MiC/DGS si impegnano ad adottare, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Intesa, linee guida comuni sulla cui base redigere un bando uniforme da adottare da parte delle diverse Regioni e che, con eventuali integrazioni da comunicare e condividere con il Tavolo tecnico delle Regioni aderenti all’Intesa, ciascuna Regione pubblicherà. Le linee guida definiranno per i “Centri di residenza “e per le “Residenze per artisti nei territori”:
a. I requisiti soggettivi ed oggettivi per la selezione dei beneficiari e dei relativi progetti (natura giuridica, adempimenti di legge, esperienze maturate nell’organizzazione dell’attività di residenza, etc;);
b. I criteri di valutazione dei progetti;
c. Le condizioni minime tecnico-organizzative di accoglienza e capacità di accompagnamento degli artisti ospitati e delle competenze loro offerte;
d. Il numero massimo di progetti oggetto di co-finanziamento per ogni regione;
4. Il MiC/DGS e le Regioni si rendono parte attiva per garantire e incentivare la creazione e lo sviluppo di rapporti tra le residenze e fra esse e il sistema dello spettacolo. I criteri di valutazione previsti dall’Accordo, per entrambe le tipologie di residenza, nel rispetto delle garanzie occupazionali e contrattuali da parte dei titolari di residenza, valorizzeranno le capacità di scouting, di accompagnamento e di generazione di innovazione nei processi di lavoro artistico, gli elementi della condivisione progettuale tra titolari e artisti in residenza, le opportunità tendenti all’inserimento degli artisti nel sistema nazionale e/o internazionale.
5. Il MiC/DGS e le Regioni verificheranno, nell’ambito delle proprie competenze, il rispetto degli accordi e delle condizioni contrattuali poste in essere dai titolari di residenza nei confronti delle professionalità coinvolte.

Art. 6 Caratteristiche dei progetti di Centri di residenza e Residenze per artisti nei territori

1. I Centri di residenza hanno l’obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di talent scouting, un accompagnamento artistico non occasionale, prolungato e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine artistica/i singoli artisti può/possono avere sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche, dei linguaggi, sia della crescita professionale, organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive. Il progetto e le attività devono mettere l’accento sull’accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del Centro.
2. L’attività riferita a Residenze per Artisti nei territori non è necessariamente l’attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell’attività in residenza e relazioni e capacità che consentano l’adesione ad una rete di scouting e promozione. I Progetti e le attività connesse devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l’artista ospite e la struttura ospitante e mettere l’accento sull’accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del progetto di residenza.

Art. 7 Linee di intervento

1. Possono essere realizzate tipologie di progetto che prevedano attività di avvio di residenze o il loro sviluppo e consolidamento.
2. L’Accordo, nelle linee guida comuni a cui i bandi regionali faranno riferimento, può valorizzare progetti di residenza che prevedano forme articolate, coerenti ed argomentate di residenze multiple ovvero con più sedi e multidisciplinari. In particolare l’Accordo interregionale dovrà favorire lo scambio di buone pratiche tra le residenze in fase di avvio e quelle in fase di sviluppo e consolidamento.

Art. 8 Contenuti dell’Accordo di programma

1. L’Accordo interregionale deve prevedere la compartecipazione di almeno sette Regioni.
2. L’Accordo (allegato 1) e le linee guida per la redazione dei bandi (allegato 2) prevedono, nel rispetto delle condizioni previste dalla presente Intesa, schemi e regole generali nella redazione e gestione di bilanci sia nella fase preventiva che consuntiva e definiscono le modalità generali di erogazione, di rendicontazione e di monitoraggio, i casi di revoca o di riduzione del finanziamento per parziale o mancata realizzazione delle attività nonché casi di integrazione o modifica dell’Accordo medesimo.
3. L’Accordo prevede oltre a quanto già indicato all’articolo 4, commi 2, 3, e agli articoli 4, 5 e 6 anche gli standard minimi di accoglienza quali, ad esempio, le caratteristiche minime degli spazi a disposizione, la durata minima delle permanenze in residenza, le modalità di sostegno agli artisti in residenza.

Art. 9 Informazione interistituzionale

Il MiC/DGS e le Regioni aderenti all’Intesa concordano di individuare un calendario di almeno tre incontri per ogni anno del triennio al fine di stabilire forme di reciproca informazione concernenti la realizzazione della presente Intesa nei diversi territori, lo stato di avanzamento dei progetti, anche sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio, l’analisi di eventuali criticità, l’adozione di correttivi e misure volte al pieno conseguimento degli obiettivi proposti.
(All. 9)


Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 10 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 7, comma 13 bis), del decreto legislativo 4 aprile 2018 n. 34, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, di “approvazione delle linee guida per l’identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti”.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, sul nuovo testo diramato il 2 novembre 2021.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 7, comma 13-bis), del decreto legislativo 4 aprile 2018 n. 34, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, di “approvazione delle linee guida per l’identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti”.
(All. 10)


Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 11 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020), sullo schema di decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro del turismo recante Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, condizionata all’accoglimento delle modifiche concordate in sede tecnica e non recepite nel testo diramato formalmente. (All. 11/a)

Il Sottosegretario BATTISTONI accoglie la richiesta delle Regioni.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020) e nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, sullo schema di decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro del turismo recante Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica. 
(All. 11)


Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 12 all’o.d.g. che reca: Comunicazione dello schema di decreto ministeriale di modica del decreto ministeriale 29 dicembre 2020 n. 9402305, recante “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021”.

Il Ministro GELMINI, su richiesta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, comunica che il provvedimento è ritirato.

Pertanto il punto non è stato esaminato.


Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 13 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 34, comma 10-septies, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di Decreto del Ministro della salute recante criteri e modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 10-sexies del Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, sull’ultima stesura del provvedimento.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 34, comma 10-septies del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di Decreto del Ministro della salute recante criteri e modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 10-sexies del Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.
(All. 13)


Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 14 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 32 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo Schema di decreto recante Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 concernenti la procedura per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa, sul nuovo testo diramato in data odierna.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 32 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, sullo schema di decreto recante “Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 concernenti la procedura per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione”. 
(All. 14)


Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 15 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 8, comma 10-bis, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto recante deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP.

Il Sottosegretario BATTISTONI chiede il rinvio del punto per ulteriori approfondimenti tecnici.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, avendo comunque espresso parere favorevole sul nuovo testo diramato in data odierna, accoglie il rinvio richiesto.

Pertanto il punto è rinviato.


Il Ministro GELMINI pone all’esame un PUNTO fuori sacco che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" sullo schema di Decreto ministeriale recante interventi per la filiera olivicola – olearia.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa sul testo diramato in data odierna, condizionata alla definizione, da parte del MIPAAF, di un elenco estrapolato dal Registro Nazionale delle varietà delle piante da frutto, contenente le cultivar italiane autoctone e alla trasformazione dei requisiti di ammissibilità relativi alla densità minima (389 piante/ettaro, sesto d’impianto 5x5) e alla presenza d’irrigazione in criteri di premialità/priorità. (All. 15/a)

Il Ministro GELMINI comunica che da parte del Ministero dell’economia e delle finanze sono pervenute osservazioni sul provvedimento e comunicate in corso di seduta odierna.

Il Sottosegretario BATTISTONI, nel fornire precisazioni al riguardo, accoglie le modifiche proposte dalle Regioni.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura” e, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, sullo schema di decreto ministeriale recante interventi per la filiera olivicola – olearia. 
(All. 15)


Il Ministro GELMINI ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusi i lavori della Conferenza Stato-Regioni alle ore 17.07.

            
DISTINTA DEGLI ALLEGATI


P. 1 ALL. 1/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 ALL. 1   REP. ATTI N. 216/CSR 3 NOVEMBRE 2021

P. 2 ALL. 2   REP. ATTI N. 217/CSR 3 NOVEMBRE 2021

P. 3 ALL. 3   REP. ATTI N. 218/CSR 3 NOVEMBRE 2021

P. 4 ALL. 4   REP. ATTI N. 219/CSR 3 NOVEMBRE 2021

P. 5 ALL. 5   REP. ATTI N. 220/CSR 3 NOVEMBRE 2021

P. 6 ALL. 6/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 ALL. 6   REP. ATTI N. 221/CSR 3 NOVEMBRE 2021

P. 7 ALL. 7/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 ALL. 7    REP. ATTI N. 222/CSR 3 NOVEMBRE 2021

P. 8 ALL. 8/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 ALL. 8    REP. ATTI N. 223/CSR 3 NOVEMBRE 2021
 
P. 9 ALL. 9    REP. ATTI N. 224/CSR 3 NOVEMBRE 2021


P. 10 ALL. 10    REP. ATTI N. 225/CSR 3 NOVEMBRE 2021


P. 11 ALL. 11/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 ALL. 11    REP. ATTI N. 226/CSR 3 NOVEMBRE 2021


P. 13 ALL. 13   REP. ATTI N. 227/CSR 3 NOVEMBRE 2021

P. 14 ALL. 14    REP. ATTI N. 228/CSR 3 NOVEMBRE 2021

P. Fuori sacco ALL. 15/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 ALL. 15    REP. ATTI N. 229/CSR 3 NOVEMBRE 2021

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