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Repertorio atto n. 95/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell’esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate”.

Rep. Atti n. 95/CSR del 17 giugno 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell’odierna seduta del 17 giugno 2021:

VISTA la legge del 15 marzo 2010, n. 38, recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” ed in particolare l’articolo 5, commi 2 e 3;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021” ed in particolare l’articolo 1, comma 522, il quale prevede che sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche e o private accreditate i medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le medesime reti e sono in possesso di determinati requisiti, certificati dalla Regione competente e indicati nella medesima disposizione;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 522, come modificato dall’articolo 5, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, l’istanza per la certificazione del possesso dei predetti requisiti deve essere presentata dai medici interessati alla Regione competente entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto;

VISTA l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR), con la quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cura palliative e della terapia del dolore, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 38 del 2010;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, recante “Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti” con il quale la disciplina Cure Palliative è stata inquadrata nell’Area della medicina diagnostica e dei servizi e sono state individuate le specializzazioni equipollenti alla disciplina stessa, successivamente integrato con decreto 11 agosto 2020 recante modifica alle medesime tabelle;

 

VISTO l’Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014, con il quale sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali e assistenziali coinvolte nelle reti palliative e della terapia del dolore, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge n. 38 del 2010 (rep. Atti n. 87/CSR);

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

 

VISTA la nota in data 16 dicembre 2019, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, al fine del perfezionamento della prevista intesa, lo schema di decreto indicato in oggetto, diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza con nota del 20 dicembre 2019;

TENUTO CONTO che le riunioni tecniche convocate per il 21 gennaio e per il 20 febbraio 2020 non hanno avuto luogo, in seguito a richiesta del Coordinamento interregionale in sanità di condurre approfondimenti tecnici;

VISTA la nota del 2 marzo 2020, con la quale il Coordinamento interregionale in sanità ha trasmesso una versione riformulata dello schema di decreto in parola, diramata dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza con nota in pari data;

VISTA la nota del 29 settembre 2020, con la quale sono state diramate osservazioni allo schema di decreto in parola formulate della Regione Liguria;

CONSIDERATO che lo schema di decreto in oggetto è stato esaminato nella riunione tecnica che si è tenuta il 6 ottobre 2020, nel corso della quale si è svolto un ampio confronto tra le Regioni presenti e il Ministero proponente;

VISTA la nota in data 18 maggio 2021, con la quale il Ministero della salute ha inviato un nuovo testo del decreto, diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con nota in pari data, e sul quale è stato espresso formalmente l’assenso tecnico;

 

CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, le Regioni hanno espresso parere favorevole all’intesa con la richiesta di sopprimere all’articolo 2, comma 1, lettera b) dello schema di decreto le seguenti parole “tempo determinato”;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

                                                                  

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell’esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate”.

quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione, del 4 maggio 2020, recante per il 2020, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, in connessione con la pandemia da COVID-19;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884, sopracitato;

VISTO il combinato disposto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all’articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che costituisce il presupposto legislativo dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l’acquisizione delle intese in Conferenza Stato-Regioni;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali 2 luglio 2020, n. 6986, recante “Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 13 novembre 2020, n. 9313510, recante “Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893”;

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pervenuto con nota n. 225340 del 14 maggio 2021, acquisito agli atti con prot. DAR n. 7986, con il quale sono stati prorogati i termini  di pagamento e controllo della misura, al fine di sostenere gli scambi commerciali con i Paesi Terzi nel difficile periodo caratterizzato dall’epidemia da COVID-19;

VISTA la successiva diramazione in data 18 maggio 2021 con nota DAR n. 8154;

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso avviso favorevole all’intesa;

ACQUISITO l’assenso del Governo,

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – proroga del termine previsto all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, e proroga dei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893.

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