Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero della salute concernente gli obiettivi e i criteri per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Anno 2024
Rep. atti n. 93/CSR del 14 giugno 2024.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell’odierna seduta del 14 giugno 2024:
VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, la quale:
- all’articolo 6, comma 1, lettera c), prevede che, con uno o più accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, venga promossa l’individuazione, da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 ed ai principi generali di cui all’articolo 11 della medesima legge;
- all’articolo 11, comma 1, definisce alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l’armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali, in considerazione del fatto che l’autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovranazionale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle aziende sanitarie;
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, la quale, all’articolo 2, comma 109, dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, escludendo le Province autonome di Trento e di Bolzano dall’attribuzione dei fondi speciali per garantire i livelli di prestazioni in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;
VISTO l’accordo sancito da questa Conferenza il 30 novembre 2006 ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. c), della legge n. 219 del 2005, concernente l’individuazione delle strutture e degli strumenti necessari per garantire il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali (atto rep. n. 2699);
CONSIDERATO che lo stanziamento previsto per finanziare le attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 219 del 2005, iscritto sul corrispettivo capitolo di bilancio del Ministero della salute, risulta essere per l’anno 2024 pari a euro 860.930,00;
VISTA la nota del 22 maggio 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR 8932, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta in oggetto, ai fini dell’acquisizione del prescritto accordo da parte di questa Conferenza;
VISTA la nota del 23 maggio 2024, prot. DAR n.8982, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato la suddetta nota alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 6 giugno 2024;
VISTA la comunicazione del 5 giugno 2024, acquisita al prot. DAR n. 9792, con la quale il Coordinamento della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il formale assenso tecnico sul provvedimento in oggetto, chiedendo di valutare l’opportunità di annullare la suddetta riunione tecnica;
VISTA la nota del 5 giugno 2024, prot. DAR n. 9817, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato il predetto assenso tecnico della Commissione salute a tutte le amministrazioni interessate, comunicando contestualmente l’annullamento della riunione tecnica prevista per il 6 giugno 2024;
CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo in oggetto;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano:
SANCISCE ACCORDO
ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente gli obiettivi e i criteri per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per l’anno 2024, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.