Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 10 febbraio 2020, n. 10, sullo schema di decreto del Ministro della salute per la definizione delle modalità e dei tempi di presentazione della candidatura delle strutture universitarie, delle aziende ospedaliere di alta specialità e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti per le finalità della medesima legge n. 10 del 2020, nonché per la disciplina delle verifiche del possesso dei requisiti al fine del tempestivo aggiornamento dell’elenco nazionale dei centri di riferimento di cui all’articolo 5 della predetta legge.
Rep. atti n. 65/CSR del 18 aprile 2024.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 18 aprile 2024:
VISTO l’articolo 4, comma 1, della legge 10 febbraio 2020, n. 10, il quale prevede che “il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge”;
VISTO l’articolo 1, comma 500, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, il quale stabilisce che il Ministro della salute individua con proprio decreto i centri di riferimento e le modalità di svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri;
VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2022, nella quale si dichiara l’illegittimità costituzionale del citato comma 500 nella parte in cui non è previsto che il decreto del Ministro della salute sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO lo schema di decreto in oggetto pervenuto dal Ministero della salute il 4 aprile 2024, acquisito al protocollo DAR n. 5627 e diramato, in pari data, con protocollo DAR n. 5643;
VISTA la comunicazione del 17 aprile 2024, acquisita al protocollo DAR n. 6965, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole sul provvedimento con la proposta di un’integrazione;
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2024, acquisita al protocollo DAR n. 6981 e trasmessa, in pari data, con protocollo DAR n. 6992, con la quale è stata formulata la richiesta di integrare il testo con la seguente clausola di invarianza finanziaria “Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 18 aprile 2024 di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa, con la richiesta di tenere conto della seguente proposta di integrazione: “di seguito all’articolo 2, comma 1, è aggiunta la seguente frase: nel caso di richiesta di candidatura per l’anno 2024, la presentazione della documentazione tecnica, attestante il possesso dei requisiti richiesti, può essere presentata entro i successivi 20 giorni”, come riportato nel documento che, allegato al presente atto (All.1), ne costituisce parte integrante;
CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero della salute, nel corso della medesima seduta del 18 aprile 2024 di questa Conferenza, ha accolto la proposta di integrazione al provvedimento formulata dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
ACQUISITO l’assenso del Governo;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 10 febbraio 2020, n. 10, sullo schema di decreto del Ministro della salute per la definizione delle modalità e dei tempi di presentazione della candidatura delle strutture universitarie, delle aziende ospedaliere di alta specialità e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti per le finalità della medesima legge n. 10 del 2020, nonché per la disciplina delle verifiche del possesso dei requisiti al fine del tempestivo aggiornamento dell’elenco nazionale dei centri di riferimento di cui all’articolo 5 della predetta legge.