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Repertorio atto n. 146/CU

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”

Rep. Atti n. 146/CU del 7 ottobre 2021                                            

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell’odierna seduta del 7 ottobre 2021:

VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTA la nota del 24 agosto 2021 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del perfezionamento dell’Accordo da parte della Conferenza Unificata, ha trasmesso le “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”;

VISTA la nota DAR 0014450 del 31 agosto 2021 con la quale detto provvedimento è stato trasmesso alle Regioni e alle Autonomie locali, con contestuale convocazione di riunione tecnica per il giorno 16 settembre 2021;

VISTA la nota DAR 0015366 del 15 settembre 2021 con la quale, su richiesta delle Regioni, la suddetta riunione è stata posticipata al 29 settembre 2021;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 29 settembre 2021, nel corso della quale le Regioni hanno chiesto alcuni chiarimenti a seguito dei quali hanno espresso avviso positivo mentre l’ANCI ha comunicato l’assenso tecnico;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e finanze del 7 ottobre 2021, i cui contenuti erano già stati espressi  nel corso della suddetta riunione tecnica dal rappresentante del predetto Dicastero il quale ha comunicato che  eventuali provvedimenti normativi, volti ad attuare quanto previsto nelle citate linee guida dovranno essere accompagnati dalle relative relazioni tecniche che quantifichino puntualmente gli oneri derivanti dai previsti interventi e dall’individuazione degli adeguati mezzi di copertura finanziaria con i quali farvi fronte;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sulle “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali, nei seguenti termini:

Visti:

  • il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, in particolare all’art. 78 par. 2 lett. f, all’art. 79 par. 2 lett. d e all’art. 151;
  • la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare ai titoli I “Dignità”, II “Libertà” e IV “Solidarietà”;
  • la Costituzione della Repubblica, in particolare agli articoli 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 23, 27, 32, 34;
  • La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall’Italia con la legge n. 848 del 4 agosto 1955;
  • La Convenzione di Ginevra del 7 settembre 1956 sulla schiavitù, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge n. 1304 del 1957;
  • La Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 29, adottata il 21 giugno 1930, sul lavoro forzato e obbligatorio, la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 105, adotta il 25 giugno 1957, sull'abolizione del lavoro forzato, entrambe ratificate dall'Italia;
  • Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo, New York, 20 novembre 1989 (ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991);
  • Protocollo Opzionale concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante persone di età minore, New York, 25 maggio 2000, ratificato con L. n. 46 del 11 marzo 2002);
  • Convenzione OIL n. 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999. Ratificata dall’Italia con l. n. 148 del 25 maggio 2000;
  • Il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 15 dicembre 2000, ratificato dall’Italia con la legge n. 146 del 16 marzo 2006;
  • La Convenzione del Consiglio d’Europa n. 197 sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005, ratificata dall’Italia con la legge n. 108 del 2010;
  • La Direttiva 2004/81/CE, recepita in Italia con L. n. 29 del 25 gennaio 2006, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;
  • La Direttiva 2009/52/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
  • La Direttiva 2011/36/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo. n.24 del 4 marzo 2014, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI;
  • La Direttiva 2012/29/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
  • La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (cfr. in part. articolo 57 n. 1 lett. f: “Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi (…) f. lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”)
  • Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali
  • La legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone";
  • La Convenzione OIL n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro del 2019, ratificata con la legge n. 4 del 15 gennaio 2021;
  • Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e in particolare l'articolo 18, che disciplina la protezione sociale, e l’articolo 22, comma 12-quater che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno in ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo;
  • Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, avente ad oggetto “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, ed in particolare l’articolo 27 sul rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale;
  • Il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come da ultimo modificato dal decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ed in particolare l’art. 1 sexies relativo al sistema di accoglienza ed integrazione;
  • Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
  • l’articolo 9, comma 1 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" che prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongano congiuntamente, un piano di interventi, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, che preveda apposite misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di Regioni, Province autonome e Amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale;
  • l’articolo 25 quater del decreto legge n.119 del 23 ottobre 2018, come convertito con emendamenti dalla legge n.136 del 17 dicembre 2018 e come modificato dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, come convertito, con emendamenti, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, il quale ha istituito il “Tavolo Operativo per la per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di elaborare un piano nazionale di interventi per la prevenzione e il contrasto a tali fenomeni;
  • il “Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-22)”, approvato il 20 febbraio 2020 dal succitato “Tavolo Operativo per la per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, rispetto al quale è stata sancita intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 21 maggio 2020;

Considerati:

  • che il menzionato “Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-22)”, prevede, tra le azioni prioritarie, la pianificazione e attuazione di un sistema di servizi integrati (referral) per la protezione e prima assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura e il rafforzamento degli interventi per la loro reintegrazione socio-lavorativa;
  • che, a tal fine, è stato costituito presso la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne coordina i lavori, un gruppo di lavoro inter-istituzionale composto da rappresentanti: del Ministero del lavoro - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, Direzione generale dei Sistemi Informativi dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione; del Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI); del Servizio Centrale del Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI) dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale gestito da ANCI; dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL); dell'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL); delle Regioni (Regione Basilicata come coordinatore del Gruppo dedicato ai trasporti, Regione Lazio, Regione Puglia); dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO); dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); del CONSORZIO NOVA (partner dei progetti “SU.PR.EME” e “P.I.U. SU.PR.EME” per azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo nelle regioni del centro-sud); di ANPAL Servizi Spa; dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) al fine di elaborare delle linee guida per l’identificazione, la protezione e l’assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo nel settore agricolo;
  • le conclusioni contenute nell’indagine conoscitiva “sul fenomeno del cosiddetto caporalato in agricoltura” adottata il 12 maggio 2021 dalle Commissioni riunite XI Lavoro e XIII Agricoltura della Camera dei deputati in cui si raccomanda l’istituzione di un sistema di presa in carico delle vittime, al fine di indirizzarle ai percorsi di protezione e assistenza corrispondenti alle rispettive necessità (servizi di prima accoglienza, assistenza sanitaria, tutela legale e supporto sociale) da legare a misure di inserimento lavorativo in raccordo con i Servizi per il lavoro;

SI CONVIENE

ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante: “Linee guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura” che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Per saperne di più

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