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Repertorio atto n. 148/CU

Deliberazione della Conferenza Unificata, concernente determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità mensili alle consigliere ed ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e delle province, di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Repertorio atti n. 148/CU del 7 ottobre 2021              

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 7 ottobre 2021:

VISTO l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il quale prevede che “l'ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e delle province, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza”;

VISTA la deliberazione di questa Conferenza (atto rep. n. 62/CU) del 3 luglio 2019 con la quale sono stati definiti i criteri per la determinazione dell’indennità relativamente agli anni 2019 e 2020;

RILEVATA la necessità di definire con nuova deliberazione i criteri per la determinazione dell’indennità relativamente agli anni 2021 e 2022;

VISTA la nota DAR 0003468 del 2 marzo 2021 di questo Ufficio di Segreteria, con la quale si è chiesto di comunicare, con riferimento alla determinazione, per l’anno 2021 e 2022, dei criteri di attribuzione delle indennità mensili alle consigliere ed ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e delle Province, se si intende mantenere gli stessi criteri dell’ultima deliberazione del 3 luglio 2019 o, diversamente, di far pervenire eventuali proposte di modifica;

                         

VISTA la nota pervenuta il 17 maggio 2021, diramata con nota DAR 0008179 del 18 maggio 2021, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in riferimento alla deliberazione in parola, ha osservato, tra l’altro che:

  • “pur nella consapevolezza che gli oneri finanziari occorrenti a garantire le indennità alle consigliere di parità territoriali ricadono sui rispettivi enti di appartenenza, si condivide l’intento di incrementare il compenso nell’ottica di valorizzare maggiormente il ruolo attribuito dalla legge a tali organismi”;
  • “riguardo all’indennità delle consigliere regionali effettive e supplenti, non si hanno osservazioni da formulare. L’importo di euro 780 e di euro 390 rispettivamente per le consigliere effettive e per quelle supplenti rappresenta infatti un significativo incremento

rispetto alle indennità fissate in precedenza, coerente con le funzioni e le attività svolte sul territorio di competenza;

  • “alla consigliera nazionale di parità è attribuita, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2015, un’indennità annua nella misura del 10 per cento dello stanziamento complessivo del Fondo di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2006, fermo restando il limite massimo di euro 20.000 e il limite minimo di euro 10.000. A puro titolo di esempio, si fa presente che negli ultimi anni l’indennità liquidata da questo Ministero alla consigliera nazionale effettiva non ha superato l’importo di euro 10.000”;
  • “in relazione alle consigliere delle città metropolitane e delle province, l’indennità viene fissata nella misura stabilità nelle delibere precedenti (almeno 68 euro e 34 euro, rispettivamente per le consigliere effettive e supplenti) lasciando agli enti la facoltà di aumentarle fino a un massimo del quintuplo”. “Verrebbero quindi a determinarsi, nel caso fossero confermati gli importi indicati nella deliberazione, una evidente diversità nella misura delle indennità riconosciute alle consigliere regionali (…) e alle consigliere delle città metropolitane e delle province, che probabilmente non trova giustificazione in base ai compiti attribuiti dal decreto legislativo n. 198/2006”;

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame dell’argomento in questione, è stata convocata una riunione tecnica il 18 maggio 2021, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni, dell’UPI e dell’ANCI hanno proposto di mantenere l’entità dell’indennità mensile delle consigliere e dei consiglieri di parità in una misura uguale alla deliberazione di questa Conferenza (atto rep. n. 62/CU) del 3 luglio 2019 e precisamente nel modo seguente:

  1. l’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali effettive/i è fissata da un massimo di euro 780 lordi a un minimo di euro 390 lordi e alle consigliere/i di parità regionali supplenti è fissata da un massimo euro 390 lordi a un minimo di euro 195 lordi;
  2. l’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e delle Province effettive/i e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di almeno euro 68 lordi e euro 34 lordi; è facoltà delle singole Città metropolitane e Province, di destinare ulteriori risorse finanziarie per elevare le indennità fino ad un massimo del quintuplo, fatto salvo il rispetto degli equilibri di bilancio e l’osservanza dei vigenti vincoli economici e finanziari;

CONSIDERATO che, nella medesima riunione, i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, hanno rimandato alle osservazioni già espresse con la suddetta nota del 17 maggio 2021 e sopra riportate;

VISTA la nota DAR 0008482 del 25 maggio 2021 con la quale è stata inviata, da parte di questo Ufficio di Segreteria, la bozza di deliberazione in argomento, così come scaturita dalla sopra citata riunione tecnica, al fine di acquisire dagli enti interessati l’assenso tecnico;

VISTA la nota del 28 maggio 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diramata il 3 giugno 2021 con nota DAR 0008962;

VISTA la nota del 28 settembre 2021 con la quale l’UPI ha trasmesso l’assenso tecnico confermando gli importi delle indennità del biennio precedente, comunicazione confermata per le vie brevi anche dalle Regioni;

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

 -  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole all’adozione della deliberazione;

-    l’ANCI e l’UPI hanno comunicato l’avviso favorevole come da documento congiunto allegato sub A) - che costituisce parte integrante del presente atto - con il quale ribadiscono, in particolare, che, allo stato attuale gli enti menzionati non possono che riconfermare gli importi già fissati nella precedente deliberazione, attesa la insufficiente copertura finanziaria, funzionale all’esercizio dei compiti delle Consigliere e Consiglieri di parità e reiterano al Governo la richiesta di reintroduzione immediata di una copertura finanziaria;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, dell’ANCI e dell’UPI;

DELIBERA

  1. Per gli anni 2021 e 2022, il compenso per le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e delle province è determinato, con onere a carico di ciascun ente territoriale che ha proceduto alla designazione e fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nel modo seguente:
  1. l’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali effettive/i è fissata da un massimo di euro 780 lordi a un minimo di euro 390 lordi e alle consigliere/i di parità regionali supplenti è fissata da un massimo euro 390 lordi a un minimo di euro 195 lordi;
  2. l’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e delle Province effettive/i e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di almeno euro 68 lordi e euro 34 lordi; è facoltà delle singole Città metropolitane e Province, di destinare ulteriori risorse finanziarie per elevare le indennità fino ad un massimo del quintuplo, fatto salvo il rispetto degli equilibri di bilancio e l’osservanza dei vigenti vincoli economici e finanziari;
  1. per l’anno 2021, sono fatte salve le erogazioni delle indennità già eventualmente effettuate;
  1. il riconoscimento delle predette indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza;
  1. è facoltà delle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Città metropolitane e Province, di destinare ulteriori risorse finanziarie per l’esercizio delle attività delle rispettive consigliere e consiglieri di parità, fatto salvo il rispetto degli equilibri di bilancio e l’osservanza dei vigenti vincoli economici e finanziari.

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