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Repertorio atto n. 107/CU

Parere, ai sensi all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026”.

 

Rep. atti n. 107/CU del 12 settembre 2024.

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella seduta del 12 settembre 2024:

 

VISTO l’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il quale ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo, altresì, che le modalità di erogazione del predetto Fondo siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari;

 

VISTA la nota prot. MIN_CALDEROLI n. 2359 del 2 agosto 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13143, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso lo schema in oggetto di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente al nulla osta al prosieguo del procedimento da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’espressione del parere di questa Conferenza, ai sensi all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 13166 del 5 agosto 2024, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui trattasi, unitamente al predetto nulla osta del Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 5 settembre 2024;

 

CONSIDERATO che, all’esito della predetta riunione tecnica, in data 6 settembre 2024 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno trasmesso proposte emendative tecniche, acquisite, in pari data, al prot. DAR n. 14227 e trasmesse a tutte le amministrazioni interessate, nella medesima data 6 settembre 2024, con nota prot. DAR n. 14231;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 14318 del 9 settembre 2024, con la quale è stata trasmessa a tutte le amministrazioni interessate documentazione proveniente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alla proposta regionale relativa allo schema in oggetto di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 14339 del 9 settembre 2024, con la quale è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate lo schema aggiornato di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in oggetto;

 

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 12 settembre 2024 di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole;

- l’ANCI ha espresso parere favorevole, chiedendo, come riportato nel documento trasmesso che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1), di poter sostituire, all’articolo 5 dello schema di decreto, le parole: “cinque anni”, ove ricorrenti, con le seguenti: “quindici anni”. L’ANCI ha rappresentato che tale richiesta dipende dalla circostanza che, altrimenti, alcuni Comuni, come Longarone, Valchiusa e Alagna Valsesia, avrebbero una riduzione per il triennio molto più marcata rispetto agli altri;

- l’UPI ha espresso parere favorevole;

 

CONSIDERATO che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nel rappresentare che non sussiste un vincolo giuridico in ordine ai cinque o quindici anni, ha proposto, comunque, in relazione alle conseguenze immediate che potrebbero derivare dalla previsione dei cinque anni,  di sostituire le parole: “cinque anni” con le seguenti: “dieci anni”, in modo che per il triennio 2024-2026 tali comuni continuino a percepire le risorse con modalità identica a quella indicata per le annualità pregresse. Ha aggiunto che in futuro si vedrà come procedere. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha quindi auspicato che tale proposta possa costituire una soluzione accettabile;

 

CONSIDERATO che l’ANCI ha accolto la proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026”.

 

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