P. 17 CU atto Rep. n. 120 del 10 settembre 2026
Parere, ai sensi dell’articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il riparto delle risorse del fondo di cui al medesimo articolo 57, comma 3-bis, per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell’articolo 1, commi 625, 626 e 627, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Repertorio atti n. 120/CU del 10 settembre 2026.
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta del 10 settembre 2026:
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” e, in particolare, l’articolo 57, il quale:
- al comma 3, prevede, tra l’altro, che, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali ivi menzionati, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse;
- al comma 3-bis, prevede, tra l’altro, l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al suddetto comma 3, prevedendo che al riparto delle relative risorse, fra gli enti di cui al medesimo comma 3, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata;
VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” e, in particolare, l’articolo 1, comma 705, il quale prevede che i suindicati commi 3 e 3-bis dell’articolo 57 del citato decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si interpretano nel senso che le assunzioni a tempo indeterminato di personale ivi previste sono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in caso di finanziamento parziale, per la sola quota finanziata dal fondo istituito ai sensi del medesimo comma 3-bis;
VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” e, in particolare l’articolo 1, il quale prevede:
- al comma 625, che, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al comma 626, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della medesima legge e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse;
- al comma 626, che, ai fini di cui al suddetto comma 625, il requisito di tre anni di servizio deve essere maturato entro il 31 dicembre 2025, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti di cui al citato comma 625;
- al comma 627, che le assunzioni di cui al predetto comma 625 possono essere disposte, nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione del già menzionato articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020;
VISTA la nota prot. n. 818 del 15 luglio 2026, acquisita il 16 luglio 2026 al prot. DAR n. 13395, con la quale il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso, al fine dell’acquisizione del parere di questa Conferenza, lo schema di decreto in titolo, corredato della relazione tecnico-illustrativa;
VISTA la nota prot. DAR n. 13452 del 16 luglio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha rappresentato la necessità di acquisire preliminarmente il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze sullo schema di decreto in titolo, al fine di poter avviare l’istruttoria tecnica di propria competenza;
VISTA la nota prot. n. 41263 del 2 settembre 2026, acquisita il 3 settembre 2026 al prot. DAR n. 16108, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere tecnico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato, per quanto di competenza, di prendere atto della documentazione trasmessa;
VISTA la nota prot. 1019 del 3 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16112, con la quale il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, nel far seguito alla propria nota prot. n. 818 del 15 luglio 2026 sopra richiamata e tenuto conto di quanto comunicato dal Capo di gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze con la citata nota prot. n. 41263 del 2 settembre 2026, ha chiesto l’iscrizione dello schema di decreto in titolo all’ordine del giorno della seduta del 10 settembre 2026 di questa Conferenza;
VISTA la nota prot. DAR n. 16135 del 3 settembre 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avviare l’istruttoria finalizzata all’iscrizione del punto all’ordine del giorno di questa Conferenza, ha trasmesso le citate note prot. n. 818 del 15 luglio 2026 e prot. n. 41263 del 2 settembre 2026, unitamente alla relativa documentazione, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 15 settembre 2026;
VISTA la nota prot. n. 1028 del 3 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16192, con la quale il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, rappresentando l’esigenza politica di procedere con la massima urgenza all’adozione del decreto di cui trattasi, al fine di dare una necessaria risposta alle istanze provenienti dai territori colpiti dagli eventi sismici, ha chiesto l’integrazione dell’ordine del giorno della seduta del 10 settembre 2026 di questa Conferenza con l’esame dello schema di decreto medesimo;
VISTA la nota prot. DAR n. 16226 del 4 settembre 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto di quanto rappresentato nella citata nota prot. n. 1028 del 3 settembre 2026, ha anticipato la riunione tecnica, già convocata per il giorno 15 settembre 2026, al giorno 8 settembre 2026, con la richiesta alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI di voler valutare, in ragione dell’urgenza, la possibilità di far pervenire i rispettivi avvisi tecnici prima della riunione tecnica;
CONSIDERATO che nel corso della seduta del 10 settembre 2026 di questa Conferenza:
- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, con l'auspicio dell'adozione di un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizzi il contributo a favore delle amministrazioni regionali coinvolte dai sismi;
- l’ANCI ha espresso parere favorevole;
- l’UPI ha espresso parere favorevole;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell’articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il riparto delle risorse del fondo di cui al medesimo articolo 57, comma 3-bis, per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell’articolo 1, commi 625, 626 e 627, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.