Repertorio atto n. 61/CU
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione della modulistica standardizzata per l’avvio delle attività di autoscuola. Rideterminazione al 31 dicembre 2026 del termine di adeguamento della modulistica standardizzata.
Repertorio atti n. 61/CU del 30 aprile 2026.
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta del 30 aprile 2026:
VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTI gli accordi tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali del 4 maggio 2017 (atto rep. n. 46/CU), del 6 luglio 2017 (atto rep. n. 76/CU), del 22 febbraio 2018 (atto rep. n. 18/CU), del 17 aprile 2019 (atto rep. n. 28/CU) e del 25 luglio 2019 (atto rep. n. 73/CU), concernenti l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e di edilizia;
VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali del 18 dicembre 2019 (atto rep. n. 144/CU), con il quale il termine per l’adeguamento, da parte dei comuni, della modulistica standardizzata relativamente all’avvio delle attività di autoscuola è stato prorogato al 31 marzo 2020;
VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali del 31 marzo 2020 (atto rep. n. 32/CU), con il quale il termine per l’adeguamento, da parte dei comuni, della modulistica standardizzata relativamente all’avvio delle attività di autoscuola è stato prorogato al 30 settembre 2020;
VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali del 5 novembre 2020 (atto rep. n. 129/CU), con il quale il termine per l’adeguamento, da parte dei comuni, della modulistica standardizzata relativamente all’avvio delle attività di autoscuola è stato prorogato al 30 giugno 2021;
VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali dell’8 luglio 2021 (atto rep. n. 72/CU), con il quale il termine per l’adeguamento, da parte dei comuni, della modulistica standardizzata relativamente all’avvio delle attività di autoscuola è stato prorogato al 31 dicembre 2021;
VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali del 16 marzo 2022 (atto rep. n. 38/CU), con il quale il termine per l’adeguamento da parte dei comuni della modulistica standardizzata relativamente all’avvio delle attività di autoscuola è stato prorogato al 31 dicembre 2022;
VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali del 2 marzo 2023 (atto rep. n. 16/CU), con il quale il termine per l’adeguamento, da parte dei comuni, della modulistica standardizzata relativamente all’avvio delle attività di autoscuola è stato prorogato al 31 dicembre 2023;
VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali del 21 marzo 2024 (atto rep. n. 32/CU), con il quale il termine per l’adeguamento, da parte dei comuni, della modulistica standardizzata relativamente all’avvio delle attività di autoscuola è stato prorogato al 31 dicembre 2024;
VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali del 18 dicembre 2024 (atto rep. n. 168/CU), con il quale il termine per l’adeguamento, da parte dei comuni, della modulistica standardizzata relativamente all’avvio delle attività di autoscuola è stato prorogato al 31 dicembre 2025;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e, in particolare, l’articolo 50, comma 1, il quale prevede, tra l’altro, che i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” e, in particolare, l’articolo 24, il quale prevede:
- al comma 3, che “Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.”;
- al comma 4, che “Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l’attrazione di investimenti dall’estero.”;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e, in particolare, l’articolo 2, il quale prevede:
- al comma 1, il quale prevede che “Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l’altro, la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell’articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali.”;
- al comma 4, che “L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.”;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTA l’intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali concernente le linee di indirizzo condivise e l’Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023 (atto rep. n. 151/CU del 23 novembre 2020);
VISTA l’intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le province autonome e gli Enti locali concernente l’aggiornamento dell’Agenda per la semplificazione per il periodo 2022-2026 (atto rep. n. 70/CU dell’11 maggio 2022);
VISTA la comunicazione del 30 marzo 2026, acquisita il 9 aprile al prot. DAR n. 6689, con la quale l’UPI ha trasmesso la nota congiunta prot. n. 2138/C1AI con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI e l’UPI, nel rappresentare che i lavori per la revisione e l’adeguamento della modulistica standardizzata in materia di avvio dell’attività di autoscuola non erano ancora completati e nelle more della ripresa dei lavori del tavolo per la revisione della modulistica medesima, hanno chiesto di inserire all’ordine del giorno della prima seduta utile di questa Conferenza la proroga del termine di adeguamento della modulistica unificata al 31 dicembre 2026 e comunque sino alla conclusione dei lavori del suddetto tavolo;
VISTA la nota prot. DAR n. 6711 del 9 aprile 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri la suddetta comunicazione unitamente alla nota congiunta, con la richiesta di esprimere il proprio avviso in merito al prosieguo dell’istruttoria e alla proroga del termine proposta;
VISTA la nota prot. DAR n. 7145 del 15 aprile 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha chiesto all’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di esprimere il proprio avviso sulle modalità di prosieguo dell’istruttoria;
VISTA la nota prot. n. 488 del 16 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 7252, con la quale il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, nel rilevare che il termine, da ultimo fissato con il citato accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali del 18 dicembre 2024 (atto rep. n. 168/CU), risultava scaduto il 31 dicembre 2025 e nel rappresentare, pertanto, che, dal punto di vista formale, non si trattava di una proroga dello stesso, ha trasmesso lo schema di accordo in titolo ed ha comunicato di non ravvisare elementi ostativi alla rideterminazione del termine in questione al 31 dicembre 2026, chiedendo contestualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere il proprio avviso in merito;
VISTA la nota prot. DAR n. 7546 del 21 aprile 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta nota e lo schema di accordo in titolo alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI;
VISTA la nota prot. n. 13945 del 27 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 8005, con la quale l’Ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso il proprio assenso alla rideterminazione del termine di cui trattasi, ai fini dell’iscrizione del relativo schema di accordo all’ordine del giorno della prima seduta utile di questa Conferenza;
VISTA la nota prot. DAR n. 8077 del 28 aprile 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta nota alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI;
VISTA la nota prot. n. 523 del 28 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 8102, con la quale il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, a seguito della suddetta nota prot. DAR n. 8077 del 28 aprile 2026, ha chiesto l’iscrizione dello schema di accordo in titolo all’ordine del giorno della seduta del 30 aprile 2026 di questa Conferenza;
VISTA la nota prot. DAR n. 8104 del 28 aprile 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha chiesto alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI il parere di competenza in ordine alla rideterminazione del termine di cui al citato accordo del 25 luglio 2019 (atto rep. n. 73/CU);
VISTA la comunicazione del 29 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 8114, con la quale il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rappresentando di essere in accordo con i Segretari generali di ANCI e UPI, ha espresso assenso tecnico sul testo dello schema di accordo inviato dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e trasmesso con nota prot. DAR n. 7546 del 21 aprile 2026;
VISTA la nota prot. DAR n. 8146 del 29 aprile 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI la nota prot. n. 523 del 28 aprile 2026 del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la comunicazione del 29 aprile 2026 del Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sopra citate;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 30 aprile 2026 di questa Conferenza, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’accordo in titolo;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell’ANCI e dell’UPI;
SANCISCE ACCORDO
ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI, concernente l’adozione della modulistica standardizzata per l’avvio delle attività di autoscuola. Rideterminazione al 31 dicembre 2026 del termine di adeguamento della modulistica standardizzata, nei termini sottoindicati:
Art. 1
(Rideterminazione del termine di cui all’Accordo atto rep. n. 168/CU del 18 dicembre 2024 per l’adeguamento della modulistica per le autoscuole)
In riferimento all’Accordo atto rep. n. 168/CU del 18 dicembre 2024, il termine di adeguamento della modulistica unificata e standardizzata per le autoscuole è rideterminato al 31 dicembre 2026.