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Repertorio atto n. 232/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i requisiti per l’iscrizione al registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

Repertorio atti n. 232/CSR    del 17 dicembre 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nella seduta del 17 dicembre 2020:

VISTO il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

VISTO il regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d'applicazione del suddetto regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 995/2010/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

VISTO il regolamento delegato della Commissione (CE) n. 363/2012, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 sopra riportato;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo, in conformità al regolamento (UE) 995/2010 citato; 

VISTO il decreto legislativo del 30 ottobre 2014, n. 178, recante Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

VISTO in particolare l’articolo 4, comma 3, del sopra citato decreto legislativo, il quale  prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei dati del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,  siano individuati i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante Testo unico in materia di foreste e filiere forestali e, in particolare, l’articolo 10, comma 2, comma 8, lettera a) e comma 12, nelle rispettive parti concernenti l’istituzione di Albi o Elenchi regionali degli operatori forestali aventi anche valenza ai fini dell’iscrizione al Registro nazionale degli operatori previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 maggio 2018, n. 2003 con il quale viene aggiornata la ripartizione delle competenze in materia di FLEGT ed EUTR stabilite dai decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 dicembre 2012, n. 18799, e   del 14 aprile 2015, n.1990;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020, n. 4470 recante la disciplina degli Albi regionali delle imprese forestali, che all’articolo 2, comma 2, ed all’articolo 3, comma 1, stabilisce modalità ed adempimenti per la validità dell’iscrizione agli Albi o Elenchi regionali anche ai fini del Registro nazionale degli operatori previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178;

VISTO il provvedimento in epigrafe, trasmesso con nota n. 92860003 del 2 novembre 2020, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha inteso dare attuazione al citato art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 178/2014;

VISTA la nota DAR n. n. 19249 del 24 novembre 2020, con la quale la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni ha diramato il suddetto provvedimento;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in modalità di videoconferenza in data 11 dicembre 2020, nel corso della quale le Regioni e le Provincie autonome hanno presentato tre proposte emendative delle quali solo quella relativa ai tempi di adeguamento regionale è stata accolta dal Ministero procedente, come dettagliatamente riportato nella relativa nota di trasmissione n. DAR 20758 del 15 dicembre 2020;

VISTA la nota n. 4142 del 16 dicembre 2020, con la quale la Regione Puglia, in qualità di Coordinatore della Commissione Politiche Agricole, ha comunicato gli esiti della riunione svolta in pari data, dove risulta al punto 3)  l’espressione di intesa sul testo condiviso nella riunione tecnica dell’11 dicembre 2020, con la raccomandazione di riformulare il comma 6 dell’art. 3, includendo gli enti esponenziali  delle collettività titolari dei diritti di uso civico di cui all’art. 1, comma 2, della legge 168/2017, tra le amministrazioni pubbliche  non soggette all’iscrizione al registro degli operatori che commercializzano il legno e prodotti da esso derivati;

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha espresso avviso favorevole all’intesa, con la raccomandazione contenuta nel documento telematico trasmesso;

ACQUISITO l’assenso del Governo,


SANCISCE INTESA


nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i requisiti per l’iscrizione al registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, con la raccomandazione contenuta nel documento telematico trasmesso, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1).

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