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Repertorio atto n. 11/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge 8 marzo 2017, n. 24, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e finanze, recante il regolamento per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, dei requisiti minimi di garanzia e per le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e delle regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché per la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

REP. ATTI N. 11/CSR DEL 9 febbraio 2022

LA CONFERENZA STATO REGIONI

Nell’odierna Seduta del 9 febbraio 2022

VISTO l’articolo 10, comma 6, della legge 8 marzo 2017, n. 24, che prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, dei requisiti minimi di garanzia e per le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e delle regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché per la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati;

VISTO lo schema di decreto, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico con nota del 29 dicembre 2020, protocollo DAR n. 21587, diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza, con nota DAR n. 21667 del 30 dicembre 2020;

VISTE le osservazioni al testo pervenute dal Coordinamento interregionale competente per materia, con nota del 13 gennaio 2021, protocollo DAR n. 669, diramate in pari data con prot. DAR n. 670;

VISTE le osservazioni, trasmesse a titolo collaborativo dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze in data 13 gennaio 2020, prot. DAR n. 716, diramate il 14 gennaio 2021 con nota prot. DAR 754;

VISTO il nuovo schema di decreto trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico con nota del 15 gennaio 2021 protocollo DAR 845, diramato il 18 gennaio 2021, con nota prot. DAR 925;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all’o.d.g. della Seduta del 21 gennaio 2021, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni;

VISTO il documento di osservazioni ed emendamenti delle Regioni acquisito il 23 febbraio 2021 protocollo DAR 3129 e diramato il 25 febbraio 2021;

VISTE le controdeduzioni del Ministero dello sviluppo economico al documento di osservazioni ed emendamenti delle Regioni acquisite l’8 marzo 2021, prot. DAR 3759 e diramate in pari data con nota prot. DAR 3799;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi l’8 marzo 2021, nel corso della quale sono state esaminate puntualmente le osservazioni del Coordinamento tecnico interregionale competente in materia di salute;

VISTE le controdeduzioni, al documento di osservazioni ed emendamenti delle Regioni di cui sopra, formalizzate dal Ministero della salute, acquisite l’8 marzo 2021 protocollo DAR 3765 e diramate l’11 marzo 2021 con nota prot. DAR 4065;

VISTE le osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota del 22 marzo 2021 prot. DAR 4619, diramate in pari data con nota prot. DAR 4624;

VISTO il documento di osservazioni ed emendamenti delle Regioni elaborato a seguito della riunione tenutasi l’8 marzo 2021, acquisito il 29 marzo 2021, prot. DAR 5200 e diramato il 29 marzo 2021, prot. DAR 5235;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi il 9 aprile 2021, nel corso della quale è stato discusso un nuovo testo proposto dal Ministero dello sviluppo economico, concertato con il Ministero della salute, che ha trovato la condivisione delle Amministrazioni presenti, ad eccezione della parte relativa alla formazione professionale di cui all’articolo 3, commi 7 e 8 dello schema;

VISTI gli inviti formulati dalla Segreteria di questa Conferenza a trasmettere un nuovo testo del provvedimento il 10 maggio 2021, con nota prot. DAR7573, il 22 giugno 2021, con nota prot. DAR 10303, il 6 settembre 2021 con nota prot. DAR 14747, il 9 novembre 2021, con nota prot. DAR 18625;

VISTO il nuovo testo del provvedimento pervenuto dal Ministero dello sviluppo economico acquisito il 23 novembre 2021, prot. DAR 19613 e diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza con nota del 24 novembre 2021, prot. DAR 19625;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 29 novembre 2021, nel corso della quale il Coordinamento interregionale ha formulato alcune osservazioni sul provvedimento, con particolare riferimento alle norme transitorie previste nel testo;

VISTO il nuovo schema di decreto trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico il 12 gennaio 2022, acquisito al protocollo DAR n. 518, e diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza il 13 gennaio 2022, protocollo DAR 626;

VISTA la nota del Ministero della salute, acquisita al prot. DAR 976 del 19 gennaio 2022 e diramata nella medesima data dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza, con prot. DAR 1012, con la quale si comunica l’assenso sul nuovo testo del provvedimento;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, acquisita al prot. DAR 1660 del 1° febbraio 2022 e diramata in pari data, prot. DAR 1691, con la quale si esprime il concerto sul provvedimento;

VISTA la comunicazione pervenuta dal Coordinamento tecnico interregionale competente in materia di salute, il 7 febbraio 2022, prot. DAR 1956 e diramata in pari data con nota prot. DAR 1957, con la quale si esprime l’assenso tecnico al provvedimento, con la richiesta di apportare al contempo alcune modifiche formali;

VISTO il nuovo testo del provvedimento trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico il 7 febbraio 2022, prot. DAR 1984 e diramato l’8 febbraio 2022, prot. DAR 2025, che recepisce le modifiche formali formulate dal Coordinamento tecnico interregionale competente in materia di salute;

VISTA la nuova relazione illustrativa al provvedimento trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico con nota del 9 febbraio 2022, prot. DAR 2113 e diramata in pari data, prot. DAR 2120;

VISTO l’assenso espresso sul provvedimento dal Coordinamento interregionale competente in materia di salute in sede tecnica, acquisito il 9 febbraio 2022 prot. DAR 2116 e diramato in pari data, prot. DAR 2120;

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa sul nuovo testo del provvedimento, diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza con nota dell’8 febbraio 2022, prot. DAR 2025;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge 8 marzo 2017, n. 24, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e finanze, recante il regolamento per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, dei requisiti minimi di garanzia e per le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e delle regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché per la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

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