Intesa, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).
Rep. atti n. 90/CSR del 30 maggio 2024.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 30 maggio 2024:
VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;
VISTO, in particolare, l’articolo 14, i cui commi 1 e 2 prevedono la predisposizione di uno schema di regolamento, recante: le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale a rete per la promozione dell’ambiente (SNPA); il codice etico; le competenze del personale ispettivo; i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive nonché le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati;
VISTO, altresì, il successivo comma 3, il quale dispone che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa nella sede di questa Conferenza, è emanato il regolamento previsto dai commi 1 e 2 della medesima norma;
VISTA l’intesa del 1° agosto 2019 (atto rep. n. 148/CSR) sancita da questa Conferenza ai sensi del richiamato articolo 14, comma 3, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA)”;
CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha reso parere nell’adunanza del 6 ottobre 2020;
VISTA la nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 8138, con la quale è stato trasmesso, ai fini dell’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, lo schema di decreto in oggetto, approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione
del 23 aprile 2024, munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché corredato delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria;
VISTA la nota dell’Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza, prot. DAR n. 8327, del 13 maggio 2024, con la quale è stato diramato il citato schema di decreto del Presidente della Repubblica, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 23 maggio 2024;
CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica, nel corso della quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso avviso favorevole all’intesa sul provvedimento e la Regione autonoma Valle d’Aosta ha chiesto l’inserimento di una clausola di salvaguardia;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 24 maggio 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9083, con la quale è stato trasmesso l’assenso alla predetta richiesta regionale formulata in sede tecnica, concernente l’inserimento di un “comma all’articolo 8, da collocare subito prima di quello che attualmente esclude l’applicabilità del regolamento alle province autonome di Trento e Bolzano”, così formulato: “Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione”;
VISTA la nota del 27 maggio 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9162, con cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha rappresentato di non avere osservazioni dal punto di vista tecnico sulla citata integrazione dell’articolo 8 dello schema di provvedimento;
VISTA la nota dell’Ufficio di coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza del 28 maggio 2024, prot. DAR n. 9180, con la quale sono state diramate le sopracitate note del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
CONSIDERATO che, nella seduta del 30 maggio 2024 di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sul testo riformulato conformemente agli impegni formalizzati con nota DAR –0009180-P del 28/05/2024, con cui le Amministrazioni centrali hanno accolto la richiesta della Regione autonoma Valle d’Aosta;
ACQUISITO l’assenso del Governo;
SANCISCE INTESA
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).