Parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sull’esercizio del diritto di rivalsa dello Stato sui provvedimenti esecutivi nei confronti degli enti obbligati: Comune di Crispano e Comune di Marciana Marina.
Repertorio atti n. 189/CU del 18 novembre 2021
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 18 novembre 2021:
VISTO l’articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che ha disposto che lo Stato ha diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel medesimo articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni;
VISTO l’articolo 43, comma 6, che ha prescritto che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato;
VISTO il successivo comma 7 che ha disposto che i decreti ministeriali di rivalsa, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel comma medesimo;
VISTA la nota n. 0023285 del 10 settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, acquisita al protocollo DAR in pari data al n. 15087, con la quale, ai fini dell’espressione del parere della Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono stati trasmessi i provvedimenti esecutivi recanti esercizio del diritto di rivalsa per gli oneri sostenuti dallo Stato nei confronti dei seguenti Comuni: Crispano e Marciana Marina;
CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della Conferenza Unificata del 22 settembre e del 7 ottobre 2021, è stato rinviato su richiesta dell’ANCI con richiesta di convocare un Tavolo tecnico per approfondimenti;
CONSIDERATO che, con nota DAR 18497 del 5 novembre u.s., è stato convocato un Tavolo tecnico per il giorno 15 novembre u.s. e che, nel corso della riunione, i rappresentanti dell’ANCI hanno formulato alcune osservazioni in ordine alla procedura dell’esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei comuni, auspicando che, per i provvedimenti esecutivi ancora in corso di definizione, si apra un confronto con il Governo per individuare soluzioni condivise sugli aspetti normativi e procedurali;
CONSIDERATO, altresì, che l’ANCI ha comunque assentito alla prosecuzione dell’iter istruttorio relativo ai provvedimenti esecutivi nei confronti dei Comuni di Crispano e di Marciana Marina, condizionando il parere all’accoglimento delle proposte da formalizzare nel corso della seduta in Conferenza Unificata;
CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta:
- le Regioni hanno espresso parere favorevole rimettendosi alle decisioni dell’ANCI;
- l’ANCI ha espresso una presa d’atto favorevole con la raccomandazione di proseguire un approfondimento della questione, peraltro già iniziato con il Tavolo tecnico convocato dal Governo teso a individuare delle soluzioni che consentano di arrivare a un quadro regolatorio un più favorevole rispetto a quello vigente;
- l’UPI ha espresso parere favorevole;
ACQUISITO pertanto l’assenso del Governo;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sull’esercizio del diritto di rivalsa dello Stato sui provvedimenti esecutivi nei confronti degli enti obbligati: Comune di Crispano e Comune di Marciana Marina di cui nota n. 0023285 del 10 settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, acquisita al protocollo DAR in pari data al n. 15087.