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Repertorio atto n. 162/CU

Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6, sancito in Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013 (Rep. Atti  83/CU) e confermato per l’anno scolastico 2021/2022 con l’Accordo del 22 settembre 2021 (Rep Atti 132/CU).

 

Repertorio Atti n. 162/CU del 28 settembre 2022   

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 28 settembre 2022:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali” e, in particolare, l’articolo 9, comma 2, lettera c);

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante “Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, avente a oggetto “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, riguardante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, avente a oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, riguardante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l’articolo 1, commi 630 e 1259;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTI gli accordi sanciti dalla Conferenza Unificata il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008, il 29 ottobre 2009 e il 10 ottobre 2010, con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispettivamente per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e per il triennio 2010/2013, per l’attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell’infanzia o di asili nido;

VISTE le intese sancite dalla Conferenza Unificata il 26 settembre 2007 (rep. atti n. 83/CU) e il 14 febbraio 2008 (rep. atti n. 22/CU), con cui lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali hanno confermato l'impegno a sostenere il processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia, tra cui quelli previsti dal citato articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e, in particolare, l’articolo 2, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, riguardante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, lettera b);

VISTA l’Intesa sancita dalla Conferenza Unificata l’8 luglio 2021, rep. atti n. 82, inerente al “Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025”;

 

VISTO l’Accordo quadro sancito dalla Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, rep. atti n. 83/CU, “Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni”, confermato dall’Accordo di conferma biennale della Conferenza Unificata del 30 luglio 2015, rep. atti n. 78/CU, dall’Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata del 27 luglio 2017, rep. atti n. 86/CU, dall’Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata del 18 ottobre 2018, rep. atti n. 101/CU, dall’Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata del 1° agosto 2019, rep. atti n. 83/CU, dall’Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata del 6 agosto 2020, rep. atti n. 106/CU e dall’Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata del 22 settembre 2021, rep. atti n. 132/CU;

 

CONSIDERATO l’articolo 4 del citato Accordo quadro del 1° agosto 2013, rep. atti n. 83/CU, secondo il quale il Ministero dell’istruzione, tra gli altri, mette annualmente a disposizione del servizio specifiche risorse finanziarie, la cui entità complessiva viene resa nota all'inizio dell'esercizio finanziario di assegnazione e comunque entro il mese di marzo;

CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla prosecuzione in forma diffusa sul territorio dei servizi educativi integrati per rispondere alle esigenze delle famiglie;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, con particolare riferimento all’articolo 4, comma 1 e 7;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato adottato il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”;

VISTO il decreto ministeriale 5 febbraio 2018, n. 100, recante “Modifiche al decreto ministeriale 753 del 26/9/2014;

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, tabella n. 7, nel quale è iscritto il capitolo 1466, “Assegnazioni per la realizzazione delle sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia” con una dotazione in termini di competenza di € 9.907.187 per l’anno 2023;

CONSIDERATA la possibilità di confermare il citato Accordo quadro del 1° agosto 2013, rep. atti n. 83/CU già confermato per il biennio 2015/2016 e 2016/2017 dall’Accordo del 30 luglio 2015, rep. atti n. 78/CU, per l’anno 2017/2018 dall’Accordo del 27 luglio 2017, rep. atti n. 86/CU, per l’anno 2018/2019 dall’Accordo del 18 ottobre 2018, rep. atti n. 101/CU, per l’anno 2019/2020 dall’Accordo del 1° agosto 2019, rep. atti n. 83/CU, per l’anno 2020/2021 dall’Accordo del 6 agosto 2020, rep. atti n. 106/CU, per l’anno 2021/2022 dall’Accordo del 22 settembre 2021, rep. atti n. 132/CU nei termini previsti dall’articolo 8 dello stesso Accordo e nei limiti delle risorse finanziarie su indicate;

VISTA la proposta di Accordo di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi 0-6 anni sancito dalla Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, rep. atti n. 83/CU e confermato per l’anno scolastico 2021/2022 dall’Accordo del 22 settembre 2021, rep. atti n. 132/CU, trasmessa dal Ministero dell’istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota n. 75896 del 15 settembre 2022 e diramata, con nota DAR 15061 del 16 settembre 2022, alle Regioni e agli Enti locali con richiesta di assenso tecnico;

 

RILEVATO che, nel corso della seduta odierna di questa Conferenza:

  • le Regioni, hanno espresso l’avviso favorevole all’Accordo;
  • l’ANCI ha espresso parere favorevole chiedendo al Ministro dell’istruzione di considerare la possibilità di far confluire le risorse per le sezioni primavera nel fondo per il Sistema integrato 0 – 6 anni, pur mantenendo le diverse destinazioni dei finanziamenti. Tale possibilità potrebbe essere accolta anche in occasione della predisposizione del prossimo Piano di azione nazionale pluriennale 0 – 6;
  • l’UPI ha espresso parere favorevole;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e degli Enti locali;

SANCISCE ACCORDO

 

tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ANCI e UPI, nei seguenti termini:

  • L’Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi 0-6 anni, sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 (rep. atti n. 83/CU), rinnovato in data 30 luglio 2015, (rep. atti n. 78/CU), in data 27 luglio 2017 (rep. atti n. 86/CU), in data 18 ottobre 2018 (rep. atti n. 101/CU), in data 1° agosto 2019 (rep. atti n. 83/CU), in data 6 agosto 2020 (rep. atti n. 106/CU) e in data 22 settembre 2021 (rep. atti 132/CU) è confermato per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;
  • dall’attuazione della presente proroga di Accordo non devono risultare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  • Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

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