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Repertorio atto n. 45/CU

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria concernente “Aggiornamento ed integrazione delle Linee di indirizzo per l’assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria, di cui all’Accordo Rep. n. 82/CU del 26 novembre 2009”.

 

Repertorio Atti n. 45/CU del 19 aprile 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella seduta odierna del 19 aprile 2023:

VISTO l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

 

VISTI:

  • l’articolo 6 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni”, che testualmente prevede “in ogni stato e grado del procedimento l’Autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Si avvale, altresì, dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali”;
  • l’articolo 10 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”, secondo cui “per l’attuazione del d.P.R. 488/1988, i Centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali (…)”; “operatori dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare”;
  • il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, l’articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali), l’articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie), l’articolo 8-quater (Accreditamento istituzionale);
  • l’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 22 giugno 1999 n. 230, “Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, ai sensi del quale i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all’erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali;
  • l’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” che disciplina l’attività del Servizio Sanitario Nazionale all’interno degli Istituti Penitenziari;
  • l’articolo 17 del d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, concernente “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;
  • la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
  • il d.P.C.m. 1° aprile 2008, recante “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”;
  • il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, che, all’articolo 3-ter, comma 3, lettera c), prevede l’erogazione dell’assistenza sociosanitaria ai minori e giovani adulti del circuito penale, anche secondo il principio di territorialità;
  • la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
  • il d.P.C.m. 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502”;
  • il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, c. 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, il quale, all’articolo 12, prevede la collaborazione dei servizi socio sanitari territoriali con gli uffici dei servizi minorili per tutta la durata dell’esecuzione della misura penale di comunità e, conseguentemente, all’articolo 14, indica tra gli elementi che costituiscono il progetto educativo individuale le attività di istruzione, di formazione professionale, culturali, sportive e lavorative, mentre all’articolo 19, presta particolare attenzione alla tutela delle relazioni familiari e all’affettività aumentando il numero dei colloqui previsti e prevedendo diverse modalità per mantenere le relazioni affettive;
  • l’intesa ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dall’articolo 1, comma 269, lettera c), della legge n. 234 del 2021, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di adozione della metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, per gli anni 2022, 2023 e 2024 (Rep Atti n. 267/CSR 21/12/2022);

VISTI inoltre:

  • il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo sulla protezione e gestione dei dati personali;
  • il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in materia di trattamento dei dati personali;

 

VISTI, altresì, i seguenti atti adottati dalla Conferenza unificata e dalla Conferenza Stato-Regioni:

  • Accordo del 31 luglio 2008, che ha deliberato la costituzione del «Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria», tra i compiti del quale vi sono anche l’espletamento dell’attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all’esame della Conferenza unificata, e quello di predisporre indirizzi per favorire la realizzazione dei programmi di interventi nelle realtà territoriali nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale e quello di definire strumenti volti a favorire il coordinamento fra Regioni, Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria e Centri di giustizia minorile (Rep. Atti 81/CU/2008);
  • Accordo del 26 novembre 2009, recante “Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria” (Rep. Atti 82/CU/2009);
  • Intesa del 20 dicembre 2012, recante “Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento” in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del Patto per la salute 2010 -2012” (Rep. Atti 259/CSR/2012);
  • Accordo del 13 novembre 2014 sul documento recante “Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico-riabilitativi per i disturbi neuro psichici dell’infanzia e dell’adolescenza” (Rep. Atti 138/CU/2014);
  • Accordo del 26 ottobre 2017, in materia di “Piano Nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi minorili del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità” (Rep. Atti 129/CU/2017);
  • Accordo del 9 luglio 2020, sul documento recante “Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 nelle Comunità residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti e per la gestione delle attività trattamentali negli Istituti penali per i minorenni” (Rep. Atti CU/80/2020);
  • Accordo del 28 aprile 2022, sul documento recante “Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o privativi della libertà personale” (Rep. Atti 62/CU/2022);
  • Accordo del 14 settembre 2022, sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di “Linee di indirizzo per la costituzione di Comunità sperimentali di tipo socio - sanitario, ad elevata integrazione sanitaria, per l’inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o problematiche di dipendenza in carico ai servizi sanitari, sociali ed ai servizi della giustizia minorile” (Rep. Atti 148/CU/2022);

PRESO ATTO che il Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, incardinato presso la Conferenza Unificata (delibera Rep. Atti n. 81/2008) ha demandato al Sottogruppo di lavoro sulle tematiche dei Minori, interno al Tavolo medesimo, la definizione dell’aggiornamento delle Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria di cui all’Accordo del 26 novembre 2009, in materia di “Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria” (Rep. Atti 82/CU/2009);

CONSIDERATO che in data 3 aprile 2023, prot. DAR n. 8755, il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha inviato al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria la bozza di Accordo indicata in oggetto, per la condivisione e l’approvazione da parte del Tavolo medesimo;

 

VISTA la nota DAR prot. n. 8775 del 3 aprile 2023, con la quale la suddetta documentazione è stata trasmessa ai componenti del Tavolo e discussa nel corso della riunione del Tavolo tenutasi il 5 aprile 2023;

VISTA la nota del 5 aprile 2023, prot. DAR n. 8992, con la quale è stato trasmesso dal Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità il testo del provvedimento approvato dal Tavolo, diramato con nota DAR prot. n. 9012, in pari data, alle Amministrazioni centrali e agli Enti locali per il formale assenso tecnico;

VISTA la nota dell’11 aprile 2023, prot. DAR n. 9398, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione Salute, avendo acquisito l’assenso sia del Coordinamento della sub Area penitenziaria che del Coordinamento dell’Area assistenza territoriale, ha comunicato l’assenso tecnico in merito al provvedimento in oggetto;

 

CONSIDERATO che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali attuano il presente Accordo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell’ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale;

VISTO il parere trasmesso in data 19 aprile 2023 dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, concernente la richiesta di aggiungere la clausola di invarianza finanziaria nell’Allegato A) all’Accordo, tempestivamente diramato nella stessa data con nota DAR prot. n. 10191;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo;

ACQUISITO l’assenso del Governo,

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria concernente “Aggiornamento ed integrazione delle Linee di indirizzo per l’assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria, di cui all’Accordo Rep. n. 82/CU del 26 novembre 2009”, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

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