Parere, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n.189, sullo schema di decreto interministeriale recante la proroga delle scadenze previste dal decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015 per le strutture sanitarie in materia di prevenzione incendi.
Rep. Atti n. 95/CSR 6 giugno 2019
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 6 giugno 2019;
VISTO l’articolo 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n.158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189;
PREMESSO CHE:
- il decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015 (Rep. atti n.178/CSR del 18 dicembre 2014), recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.70 del 25 marzo 2015 in particolare:
- gli articoli 2 e 3 che prevedono un adeguamento progressivo, rispettivamente, delle strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre 25 posti letto, e delle strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 metri quadrati;
- diverse Regioni hanno segnalato difficoltà connesse all’erogazione nei tempi prestabiliti delle risorse finanziarie previste dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge soprarichiamato, finalizzate agli interventi per l’adeguamento della normativa antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di rivedere le scadenze programmate per gli adeguamenti alla normativa antincendio delle strutture sanitarie di cui agli articoli 2 e 3 del decreto sopracitato;
VISTA la nota del 3 maggio 2019 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di decreto in epigrafe;
VISTA la nota del 9 maggio 2019 dell’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con la quale è stato partecipato lo schema di decreto alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano con contestuale richiesta di assenso tecnico;
VISTA la nota Ministero dell’economia e finanze del 5 giugno 2019, partecipata in data 6 giugno 2019, con la quale il Ministero ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento, precisando che, nel preambolo del provvedimento andrebbe sostituito il terzultimo periodo con il seguente “difficoltà segnalate da diverse regioni connesse all’impiego dei tempi prestabiliti delle risorse finanziarie previste dall’articolo 6, comma 2, del decreto – legge 13 settembre 2012, n. 158”.
VISTA la nota del Ministero dell’interno in data 6 giugno 2019 con cui detto Ministero dichiara di accettare la proposta di modifica del Ministero dell’economia sopra indicata;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sullo schema di decreto interministeriale in oggetto, consegnando un documento che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante ( All.A);
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto interministeriale recante la proroga delle scadenze previste dal decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015 per le strutture sanitarie in materia di prevenzione incendi.