Esplora contenuti correlati

Repertorio atto n. 125/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali”.

Rep. Atti n. 125/CSR 25 luglio 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 25 luglio 2019

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce alla Conferenza Stato-Regioni la facoltà di promuovere e di sancire accordi tra  il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

CONSIDERATO:

  • che talune malattie animali, quali la peste suina africana e l’influenza aviaria ad alta patogenicità, rappresentano una minaccia per l’attività zootecnica dell’intera Unione, per le quali è opportuno valutare i rischi sanitari potenziali al fine di disporre misure preventive;
  • che l’esperienza passata nella gestione delle epidemie da virus influenzale ad alta patogenicità e la peste suina africana in Sardegna ha dimostrato che le misure di prevenzione e controllo delle malattie devono essere adottate immediatamente per prevenire l’introduzione e limitarne la diffusione e che è necessario individuare, in tempo di pace, le misure atte a ridurre il rischio di introduzione e diffusione da applicarsi sul territorio nazionale tenendo conto dei diversi fattori di rischio;
  • che l’influenza aviaria e la peste suina africana destano particolare preoccupazione nell’intera Unione europea visti i danni di natura sanitaria e commerciale che esse comportano alla filiera zootecnicatanto da essere state categorizzate malattie per le quali è richiesto un immediato intervento nonché una completa eradicazione nei territori colpiti;
  • che attività di sorveglianza riveste un’importanza nei confronti della peste suina africana quale mezzo per rilevare quanto prima l’eventuale ingresso sul territorio nazionale della PSA tramite i selvatici e consentire quindi la rapida adozione di misure di contenimento ed eradicazione;
  • che l’attuale situazione epidemiologica nell’Est Europa, dove la peste suina africana ha coinvolto sia i suini domestici che i cinghiali e che rappresenta motivo di preoccupazione per l’Italia;
  • che l’introduzione della peste suina africana in Italia per contiguità da cinghiali infetti non appare probabile nel prossimo futuro visto che il “fronte endemico” non ha ancora coinvolto i paesi direttamente confinanti con l’Italia (es. Austria, Slovenia), che formano un cuscinetto di sicurezza e che il rischio più imminente appare legato al citato “fattore umano”;
  • che un’elevata densità di cinghiali in una determinata area può rappresentare uno dei fattori di rischio di diffusione della peste suina africana e che, pertanto, occorre procedere ad adottare misure straordinarie di contenimento con l’obiettivo di ridurre numericamente la popolazione dei cinghiali mediante l’utilizzo di strategie mirate e condivise con tutte le istituzioni a diverso titolo coinvolte;

RITENUTO:

  • necessario dar seguito a quanto raccomandato dalla Commissione europea a tutti gli Stati membri di rafforzare le attività di sorveglianza passiva sui cinghiali nelle aree a più elevato rischio di introduzione attraverso gli animali e tenendo in considerazione il ”fattore umano” , a seguito del contatto diretto di alimenti/materiali contaminati veicolati da trasportatori, turisti, lavoratori stranieri, viaggiatori;
  • necessario dare seguito a quanto previsto dalla decisione di esecuzione 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018, concernente misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e, in particolare dell’articolo 3, che prevede l’individuazione da parte degli Stati membri delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus dell’HPAI nelle aziende nonché l’adozione di una sorveglianza per monitorare le situazione epidemiologica e per stabilire nelle predette aree l’applicazione di misure di riduzione del rischio, di sensibilizzazione e di biosicurezza; 

VISTA la nota del 12 giugno 2019, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo;

VISTA la nota del 17 giugno 2019, con la quale l‘Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha partecipato alle Regioni e alle Province autonome la suddetta proposta con contestuale richiesta di assenso tecnico;

VISTA la nota del 4 luglio 2019 con cui è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 luglio 2019, annullata con nota del 10 luglio 2019 in quanto le Regioni (nota del 9 luglio 2019) hanno comunicato l’assenso tecnico sul testo, condizionandolo ad alcune proposte di modifica;

VISTA la nota del 10 luglio 2019 con la quale il Ministero della salute, in accoglimento delle proposte di modifica delle Regioni, ha tramesso il testo consolidato;

VISTA la nota del 10 luglio 2019 con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il testo nella versione definitiva, allegato A al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sullo schema di accordo indicato in oggetto;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali”, nella versione diramata il 10 luglio 2019 e che, in Allegato A al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Per saperne di più

Torna all'inizio del contenuto