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Repertorio atto n. 149/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2023-2024, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”.

Rep. atti n. 149 /CSR del 21 giugno 2023.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell’odierna seduta del 21 giugno 2023:

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale stabilisce che Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che all’articolo 6-ter prevede che, annualmente, il Ministero della salute, sentiti la Conferenza Stato-Regioni e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina, con uno o più decreti, il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli accessi ai corsi di diplomi di laurea;

VISTO l’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla determinazione del fabbisogno delle professioni sanitarie, per l’anno accademico 2003-2004, di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 13 novembre 2003 (Rep. atti n. 1854), da cui emerge che il Ministero della salute ha richiesto che “i contenuti della proposta del suddetto fabbisogno costituissero oggetto di accordo da sancire in Conferenza Stato-Regioni”;

VISTO l’accordo tra il Governo e le Regioni del 9 giugno 2016 (Rep. atti n. 105/CSR) in merito al modello previsionale e ai relativi principi metodologici sviluppati e applicati durante lo svolgimento del progetto pilota per la determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2016-2017 delle figure professionali di medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, infermiere ed ostetrica/o;

VISTO l’accordo tra il Governo e le Regioni del 25 maggio 2017 (Rep. atti n. 69/CSR) con cui la predetta metodologia per la determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2017-2018 è stata estesa a tutte le professioni sanitarie, secondo il modello previsionale di cui all’allegato A, parte integrante del medesimo accordo;

TENUTO CONTO delle attività poste in essere nell’ambito degli incontri tecnici promossi e coordinati dal Ministero della salute, che hanno coinvolto i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome e i rappresentanti delle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie ai fini della determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2023-2024, basato sulla previsione di domanda e di offerta a livello regionale e nazionale di professionisti sanitari, i cui principi e le cui specifiche sono descritte nel citato allegato A all’accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017;

PRESO ATTO della stima del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2023-2024, presentato dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, come da documentazione acquisita agli atti istruttori ai fini del presente accordo;

CONSIDERATO che il principio generale adottato nella determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2023-2024 è stato il pieno accoglimento dei fabbisogni espressi dalle Regioni, prevedendo inoltre una rimodulazione in aumento delle stime di fabbisogno per le professioni di infermiere, ostetrica/o, fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale, tecnico audioprotesista, dietista, assistente sanitario, il cui valore espresso dalle Regioni per l’anno accademico 2023-2024 risulta inferiore al fabbisogno definito dalla rispettiva Federazione nazionale degli Ordini, ritenendosi, in tali casi, di incrementare il valore di fabbisogno per l’anno accademico 2023-2024 sino al valore di fabbisogno determinato con l’accordo Stato-Regioni del 6 luglio 2022 (Rep. atti n. 130/CSR) o fino al raggiungimento della stima di fabbisogno definita dalle rispettive Federazioni nel caso delle professioni di tecnico audioprotesista e di fisico, per le quali il valore di cui al predetto accordo risultava superiore sia alle esigenze espresse dalle Regioni sia a quelle definite dalle Federazioni per l’anno accademico 2023-2024;

CONSIDERATO che tale principio non è stato applicato alle seguenti figure professionali:

  1. a) Farmacista, per la quale, considerato l’elevato numero di professionisti formatosi negli ultimi anni e quello degli iscritti ai corsi di laurea abilitanti all’esercizio della medesima, il dato di fabbisogno comunicato dalla relativa Federazione, pari a 920 unità, costituisce una stima condivisibile al fine di evitare un futuro esubero di professionisti;
  2. b) Psicologo, per la quale, coerentemente anche con quanto rappresentato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, si ritiene di dover confermare anche per l’anno accademico 2023-2024 lo stesso fabbisogno già determinato dai precedenti accordi Stato-Regioni, da ultimo dal citato accordo Stato-Regioni del 6 luglio 2022, pari a zero unità;
  3. c) Infermiere, in considerazione dell’aumento significativo di domanda di tali professionisti negli ultimi anni, destinata a crescere ulteriormente in futuro, nell’ambito del quadro normativo ed organizzativo che si sta delineando al fine di rispondere alle future necessità assistenziali, con particolare riguardo all’assistenza territoriale, nonché dell’aumento del numero dei pensionamenti previsti per i prossimi anni in particolare nel Servizio Sanitario Nazionale;

 

VISTA la nota del 31 maggio 2023, acquisita con prot. DAR n. 12835, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di accordo relativo alla determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2023-2024, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, corredato delle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, relative al suddetto fabbisogno, determinato in base all’applicazione del predetto modello previsionale, anche suddiviso per Regione;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 13065 del 5 giugno 2023, con la quale il suddetto schema di accordo, corredato della citata documentazione, è stato diramato;

VISTA la nota del 14 giugno 2023, acquisita con prot. DAR n. 1384 e diramata in pari data con nota prot. DAR n. 13846, con la quale la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l’assenso tecnico, condizionato al mantenimento del fabbisogno formativo riguardante la Regione Basilicata per la Professione di Ostetrica in n. 2 unità anziché n. 12 unità, come proposto dal Ministero della Salute;

VISTA la nota del 15 giugno 2023, acquisita con prot. DAR n. 13892 e diramata il 16 giugno con prot. DAR n. 14020, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il nuovo testo del provvedimento che accoglie la suddetta richiesta delle Regioni;

VISTA la nota del 19 giugno 2023, acquisita con prot. DAR n. 14136 e diramata il 20 giugno con prot. DAR n. 14264, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha rappresentato che, “essendo il provvedimento volto a determinare il fabbisogno del personale sanitario ai soli fini dell’accesso alla relativa formazione, non vi sono osservazioni da formulare, purché l’iniziativa non comporti un incremento degli attuali livelli di spesa per la finanza pubblica per la specifica finalità”;

VISTA la nota del 19 giugno 2023, acquisita con prot. DAR n. 14141, con la quale la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l’assenso tecnico sulla versione diramata il 16 giugno 2023;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo sul provvedimento in argomento;

ACQUISITO l’assenso del Governo;

SANCISCE ACCORDO

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sulla “Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2023-2024, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” di cui alle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

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