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Repertorio atto n. 12/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, sullo schema di decreto di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023.

Repertorio atti n. 12/CSR del 26 gennaio 2023

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 26 gennaio 2023:

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

 

VISTI gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 e, in particolare, il punto 1.2, concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e, in particolare, l’articolo 27, concernente gli aiuti al settore zootecnico e gli aiuti per i capi morti, e l’articolo 28, relativo agli aiuti per il pagamento di premi assicurativi; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di

garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del 20 novembre 2015 C(2015) 8312, che approva il programma nazionale di sviluppo rurale dell’Italia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificata dalla decisione del 16 agosto 2021 C(2021) 6136 e, in particolare, la misura 17, “Gestione del rischio”, del medesimo programma;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 C(2022) 8645, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia ai fini del sostegno dell’Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTO, in particolare, l’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, il quale prevede che l’entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno sia determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, l’articolo 1, comma 515, con cui è istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lett. f), e 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e, in particolare, gli articoli 19 e 20, che modificano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 515, 517 e 518 della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234;

 

VISTA la nota prot. n. 647916 del 19 dicembre 2022, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 21166, con la quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso lo schema di decreto in epigrafe, corredato da relazione illustrativa;

VISTA la nota DAR prot. n. 21184 del 19 dicembre 2022, con la quale il suddetto schema di decreto è stato diramato alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero dell’economia e delle finanze, con contestuale fissazione di una riunione tecnica per il 9 gennaio 2023;  

 

VISTA la comunicazione, pervenuta il 19 gennaio 2023, mediante posta elettronica, all’Ufficio di segreteria di questa Conferenza, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha trasmesso il parere favorevole all’intesa espresso sul provvedimento dalla Commissione politiche agricole della medesima Conferenza, condizionato all’accoglimento di alcuni emendamenti, riferiti, in particolare, alla possibilità di finanziamento anche delle polizze monorischio già a partire dalla campagna 2023 ed alla modifica del limite massimo del parametro contributivo;

VISTA la nota MEF-GAB prot. n. 2736 del 24 gennaio 2023, acquisita in pari data agli atti con protocollo DAR n. 2397, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha rappresentato l’opportunità di integrare l’articolo 1, comma 1, del testo, specificando che il decreto in esame disciplina anche i criteri e le modalità d’intervento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021, nonché di sostituire, all’articolo 20, comma 6, del provvedimento le parole “comma 515” con le parole “commi da 515 a 517”;

VISTA la nota prot. n. 35746 del 24 gennaio 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 2513, con la quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso il nuovo testo del provvedimento, unitamente ad una relazione illustrativa sulle modifiche apportate;

VISTA la nota DAR prot. n. 2534 del 25 gennaio 2023, con la quale è stato diramato il nuovo testo del decreto alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero dell’economia e delle finanze; 

VISTI gli esiti della seduta odierna di questa Conferenza, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso avviso favorevole all’intesa sul nuovo testo diramato il 25 gennaio 2023, con le richieste e le raccomandazioni riportate nel documento trasmesso e che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1);

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

SANCISCE INTESA

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, sullo schema di decreto di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023.

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