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Repertorio atto n. 17/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 marzo 2022, per la ripartizione delle risorse del “Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale” e sull’approvazione del programma di interventi, in attuazione dell’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Repertorio Atti n.17/CSR del 26 gennaio 2023

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell’odierna seduta del 26 gennaio 2023:

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”; 

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla G.U., Serie generale n. 310 del 31.12.2021, Suppl. Ordinario n. 49 e, in particolare, l’articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO l’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 23, ai sensi del quale “per il centenario dell’impianto dell’autodromo di Monza, è riservato in favore della regione Lombardia un contributo per investimenti, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d’Italia di Formula 1, di 5 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al comma 368 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per 5 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025”;

VISTO l’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il quale ha incrementato il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022, recante “Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;

VISTO, in particolare, l’articolo 5 del citato decreto, concernente la “Ripartizione delle risorse del Fondo di conto capitale”, il quale, al comma 2, prevede che entro trenta giorni dall’adozione dell’atto di programmazione relativo alla quota pari all’80% delle risorse del Fondo, con accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire si provvede alla ripartizione delle risorse da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 8426/22 del 1° luglio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 12 agosto 2022, al n. 944, di modifiche al decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;

VISTO l’atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale per l’anno 2022, prot. n. 7618 del 14 giugno 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 luglio 2022, al n. 884;

VISTO, in particolare, l’articolo 4, commi 2 e 3, dell’atto di programmazione per l’anno 2022, ai sensi del quale “con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione delle risorse anche sulla base di una proposta in auto coordinamento da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” e che “con il medesimo accordo saranno individuati gli interventi da finanziare e il relativo cronoprogramma”;

CONSIDERATO che tutti gli interventi di carattere digitale proposti dalle Regioni e dalle Province autonome devono assicurare piena e completa interoperabilità con il Tourism Digital Hub di cui all’Investimento 4.1 – Tourism Digital Hub – della Componente M1C3 del PNRR;

VISTO l’accordo del 28 settembre 2022, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti 208/CSR), recante l’approvazione della proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di ripartizione della quota pari all’80% delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale per l’esercizio 2022, pari a euro 36.000.000,00;

VISTA la nota del Ministero del turismo, acquisita al prot. DAR n. 19313, del 22 novembre 2022, diramata in data 29 novembre 2022 dall’Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-Regioni, con prot. DAR n. 19799, con la quale si comunica la presentazione, da parte delle Regioni Liguria e Abruzzo, di ulteriori schede di progetto rispetto a quelle previste nell’Accordo del 28 settembre 2022 e si informa della necessità di provvedere alla correzione di alcuni errori formali presenti nelle schede delle Regioni Lazio e Marche;

VISTA la nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, acquisita al prot. DAR n. 19890, del 30 novembre 2022, diramata con nota prot. DAR n. 20162, in data 5 dicembre 2022, con la quale si comunica la volontà di stipulare un accordo integrativo a quello sancito il 28 settembre;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 19 dicembre 2022, convocata con nota prot. DAR n. 20162 del 5 dicembre 2022, nel corso della quale sono state esaminate le richieste del Ministero dell’economia e delle finanze afferenti all’accordo integrativo ed ai relativi allegati;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, prot. MEF n. 2053/22, del 18 gennaio 2023, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2027, con la quale si esprime il nulla osta al prosieguo dell’iter istruttorio funzionale al perfezionamento dell’accordo integrativo, opportunamente modificato;

VISTA la nota del Ministero del turismo, acquisita al prot. DAR n. 1066 del 19 gennaio 2023, diramata da questo ufficio in data 20 gennaio 2023, con prot. DAR n. 2168, contenente l’accordo integrativo, unitamente ai rispettivi Allegati;

VISTA la nota del Coordinamento tecnico della Commissione turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, acquisita al prot. DAR n. 2213, il 20 gennaio 2023, recante l’avviso favorevole all’accordo integrativo;

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’accordo integrativo;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto 9 marzo 2022 del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei seguenti termini:

Art. 1

  1. È approvato l’elenco degli interventi integrativi proposti dalle Regioni Abruzzo, Liguria, Emilia – Romagna e Campania, di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo, in quanto rispondente alle finalità di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022 e di cui all’articolo 1 dell’atto di programmazione per l’anno 2022, prot. n. 7618 del 14 giugno 2022.
  2. Gli interventi di cui all’Allegato 1 del comma 1, sono finanziati nei limiti delle risorse assegnate alle citate Regioni ai sensi del riparto delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di parte capitale anno 2022 di cui all’art. 5 del decreto interministeriale del 9 marzo 2022, prot. n. 3462/22, approvato nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022.
  3. È altresì approvato per la Regione Umbria l’intervento “via Lauretana”, di cui all’Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, trasmesso con nota 15001/22 del 17 novembre 2022, presentato quale riserva di progetto ai sensi dell’art. 5, comma 4 del decreto n. 3462 del 9 marzo 2022 e del quale la Regione ha comunicato il CUP con nota prot. n. 18963/22 del 19 dicembre 2022.
  4. Entro 20 giorni dal perfezionamento del presente accordo e dai successivi accordi, il Ministro del turismo adotta, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti aventi ad oggetto il Piano degli investimenti recante l’elenco degli interventi proposti dalle Regioni e Province autonome ammessi a finanziamento ai sensi del decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022. A tal fine le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero del turismo i soggetti attuatori, i codici unici di progetto, i cronoprogrammi, le fonti di cofinanziamento degli interventi proposti. Tali informazioni devono essere riscontrabili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, numero 229.

Art. 2

  1. Entro 15 giorni dal perfezionamento del decreto di cui all’articolo 2, comma 3, del presente accordo, ciascuna Regione inoltra al Ministero del turismo formale richiesta di trasferimento delle risorse, per la quota di propria spettanza in virtù del riparto di cui all’articolo 1 dell’accordo sancito in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni il 28 settembre 2022.
  2. La richiesta di trasferimento di cui al comma precedente deve contenere l’indicazione dei conti di tesoreria della Regione richiedente ove trasferire le risorse e la specifica individuazione dei programmi di spesa in relazione ai quali si chiede il trasferimento.
  3. Il Ministero del turismo si impegna a provvedere all’emanazione del provvedimento di erogazione delle risorse nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui ai commi precedenti, completa di ogni elemento. Sono fatti salvi i tempi occorrenti per l’espletamento dei necessari controlli da parte dei competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato.
  4. Nel caso di non completo utilizzo dello stanziamento, in caso di economie o di revoca dei finanziamenti relativi agli interventi, le Regioni e le Province autonome possono presentare al Ministero del turismo ulteriori iniziative d’investimento, da autorizzare nel termine di 15 giorni dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel limite dello stanziamento originariamente assegnato e nel rispetto delle finalità di cui all’atto di programmazione.

Art. 3

  1. Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere portati a conclusione entro 18 mesi dalla data di perfezionamento del decreto interministeriale di cui all’articolo 2, comma 3.
  2. Il Ministero del turismo, previa richiesta motivata da parte delle Regioni o Province autonome, potrà concedere una proroga del termine previsto nel cronoprogramma dei singoli interventi.

Art. 4

  1. I soggetti attuatori provvedono all’alimentazione del sistema di monitoraggio degli interventi mediante il sistema di monitoraggio della banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, indicando, in particolare, il quadro economico ed il cronoprogramma finanziario.
  2. Le Regioni e le Province autonome presentano al Ministero del turismo una rendicontazione semestrale sullo stato avanzamento delle attività relative agli interventi d’investimento ammessi a finanziamento, basata sulle risultanze derivanti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 229.
  3. Entro 120 giorni dalla conclusione degli interventi finanziati, le Regioni e le Province autonome presentano al Ministero del turismo una relazione dettagliata delle attività realizzate, accompagnata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, con allegati il certificato di regolare esecuzione degli investimenti e i relativi documenti contabili di spesa.

Art. 5

  1. Le risorse del Fondo in oggetto, in quanto risorse di conto capitale, potranno essere impegnate nei limiti delle relative disposizioni di contabilità dello Stato.

Per saperne di più

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