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Repertorio atto n. 165/CSR

Accordo, ai sensi del punto 8.1 dell’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 2 aprile 2015, n. 70, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento “Requisiti essenziali per la valutazione delle performance delle reti oncologiche”.

Rep. atti n.165/CSR del 26 luglio 2023.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell’odierna seduta del 26 luglio 2023:

VISTO il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 2 aprile 2015, n. 70, recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2015, n. 127) e, in particolare, il punto 8 dell’allegato 1, che prevede la realizzazione di Reti per patologia, tra cui la Rete oncologica;

VISTA l’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il “Piano oncologico nazionale: documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023 – 2027” (Rep. Atti n. 16/CSR del 26 gennaio 2023);

VISTO l’accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Revisione delle Linee Guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale” (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2019) e, in particolare, il punto 3 dell’accordo e il punto 10.2 dell’allegato all’Accordo medesimo, che prevedono l’istituzione, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell’Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle Reti oncologiche, che ha tra i suoi compiti il monitoraggio dell’attuazione e del funzionamento delle Reti oncologiche regionali, anche attraverso la promozione di audit sull’efficacia degli interventi clinico-assistenziali erogati ai pazienti oncologici e la promozione della sperimentazione di modelli organizzativi, secondo i principi di clinical governance;

 

ATTESO CHE:

  • nell’ambito dell’Osservatorio è stato istituito il Gruppo di lavoro “Requisiti essenziali per la valutazione delle performance delle Reti Oncologiche” il cui obiettivo è la definizione di requisiti standard, indicatori e metodologie per la raccolta, l’analisi e la valutazione dei processi e delle attività sanitarie inerenti alle reti oncologiche, che ha prodotto un documento di riferimento, comprendente un insieme di “requisiti essenziali di rete” utili ai fini della valutazione delle performance delle reti oncologiche;
  • il rafforzamento delle attività di monitoraggio e di valutazione, la pubblicazione dei risultati e la disseminazione delle migliori pratiche su base nazionale, con particolare riferimento alle reti oncologiche, rappresenta una importante funzione del Servizio sanitario nazionale in relazione alla diversità dei sistemi regionali, anche in tema di valutazione delle performance;

CONSIDERATO che il Ministero della salute ritiene necessario procedere alla definizione di un documento di riferimento, secondo quanto previsto nell’allegato al citato accordo del 17 aprile 2019, comprendente un insieme di “requisiti essenziali di rete” utili ai fini della valutazione delle performance delle reti oncologiche con riferimento ai seguenti domini: governance delle reti oncologiche, gestione clinica dei pazienti, gestione delle risorse, valutazione, processi sociali e supporto alla persona e al caregiver, comunicazione e trasparenza della rete oncologica;

VISTA la nota del 28 giugno 2023, acquisita al prot. DAR n. 14832 in pari data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento del prescritto accordo da parte di questa Conferenza, la documentazione in oggetto;

VISTA la nota del 6 luglio 2023, prot. DAR n. 15544, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato la suddetta nota alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la comunicazione del 19 luglio 2023, prot. DAR n. 17006, con la quale la Commissione salute ha comunicato il formale assenso tecnico sul documento in oggetto;

VISTA la nota 26 luglio 2023, diramata con prot. DAR n. 17642 in pari data, del Ministero dell’economia e finanze, con la quale si chiede di integrare il testo dell’Accordo in oggetto con la seguente formulazione: “Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’accordo;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi del punto 8.1 dell’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 2 aprile 2015, n. 70, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento “Requisiti essenziali per la valutazione delle performance delle reti oncologiche”, nei seguenti termini:

  1. approvazione del documento “Requisiti essenziali per la valutazione delle performance delle reti oncologiche” di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto;
  2. impegno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a recepire il documento con propri provvedimenti e a dare attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ai relativi contenuti nei rispettivi ambiti territoriali, ferma restando la rispettiva autonomia nell’adottare le soluzioni organizzative più idonee in relazione alle esigenze della programmazione regionale;
  3. svolgimento, da parte delle amministrazioni interessate, delle attività ivi previste nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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