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Repertorio atto n. 130/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2024-2025, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche”. 

 

Rep. atti n. 130/ CSR dell’11 luglio 2024.

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Nell’odierna seduta dell’11 luglio 2024:

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale stabilisce che questa Conferenza può promuovere e sancire accordi tra il Governo e le Regioni e le Province autonome in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che all’articolo 6-ter prevede che, annualmente, il Ministero della salute, sentite questa Conferenza e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca degli accessi ai corsi di laurea;

 

VISTO l’accordo tra il Governo e le Regioni del 9 giugno 2016 (Rep. atti n. 105/CSR) in merito al modello previsionale e ai relativi principi metodologici sviluppati e applicati durante il progetto pilota per la determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2016/2017 delle figure professionali di medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, infermiere ed ostetrica/o;

 

VISTO l’accordo tra il Governo e le Regioni del 25 maggio 2017 (Rep. atti n. 69/CSR) con cui la predetta metodologia per la determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2017/2018 è stata estesa a tutte le professioni sanitarie, secondo il modello previsionale di cui all’allegato A, parte integrante del medesimo accordo;

 

TENUTO CONTO delle attività poste in essere nell’ambito degli incontri tecnici promossi e coordinati dal Ministero della salute che hanno coinvolto i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e i rappresentanti delle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie ai fini della determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2024/2025, basato sulla previsione di domanda e di offerta a livello regionale e nazionale di professionisti sanitari, i cui principi e le cui specifiche sono descritte nell’allegato A al citato accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017;

 

PRESO ATTO della stima del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2024/2025 presentato dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, come da documentazione acquisita agli atti istruttori del presente accordo;

 

CONSIDERATO che il principio generale adottato nella determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2024/2025 è stato il pieno accoglimento dei fabbisogni espressi dalle Regioni, prevedendo inoltre una rimodulazione in aumento delle stime di fabbisogno per le professioni di infermiere, fisioterapista, terapista occupazionale, tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, assistente sanitario, il cui valore espresso dalle Regioni per l’anno accademico 2024/2025 risulta inferiore al fabbisogno definito dalla rispettiva Federazione nazionale degli Ordini. In tali casi il valore di fabbisogno per l’anno accademico 2024/2025 è stato incrementato sino al valore di fabbisogno determinato con l’accordo Stato-Regioni del 21 giugno 2023 (Rep. atti n. 149/CSR) o fino al raggiungimento della stima di fabbisogno definita dalle rispettive Federazioni nel caso delle professioni di infermiere e tecnico ortopedico, per le quali il valore del predetto accordo risultava superiore sia alle esigenze espresse dalle Regioni sia a quelle delle Federazioni per l’a.a. 2024/2025;

 

CONSIDERATO che tale principio non è stato applicato alle figure professionali di:

  1. Farmacista, per la quale il dato di fabbisogno comunicato dalla relativa Federazione, pari a 1.200 unità, costituisce una stima condivisibile in coerenza con la metodologia di determinazione del fabbisogno di cui ai citati accordi Stato-Regioni del 9 giugno 2016 e del 25 maggio 2017, al fine di evitare un futuro esubero di professionisti;
  2. Psicologo, per la quale, coerentemente anche con quanto rappresentato dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, si ritiene di dover confermare anche per l’anno accademico 2024/2025 lo stesso fabbisogno già determinato dai precedenti accordi Stato-Regioni, da ultimo il citato accordo Stato-Regioni del 21 giugno 2023, pari a zero unità;

 

VISTA la nota del 5 luglio 2024, acquisita al Prot. DAR n. 11656, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di accordo indicato in oggetto, corredato delle Tabelle relative al fabbisogno, determinato in base all’applicazione del predetto modello previsionale, anche suddiviso per Regioni, per l’anno accademico 2024/2025 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo, di cui alle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

 

VISTA la nota prot. DAR n.11676 dell’8 luglio 2024 con la quale l’ Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato la predetta documentazione, fissando contestualmente una riunione tecnica per il giorno 10 luglio 2024;

 

VISTA la comunicazione dell’8 luglio 2024, acquisita al prot. DAR n.11707, con la quale la Provincia autonoma di Bolzano ha evidenziato la necessità di una modifica al testo, relativamente al fabbisogno dei dietisti per detta Provincia, diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 11709;

 

VISTA la comunicazione del 9 luglio 2024, acquisita al prot. DAR n.11773 e diramata, in pari data, con nota prot. DAR n.11776, con la quale il Coordinamento della Commissione salute, in vista della riunione tecnica fissata il 10 luglio 2024, ha anticipato il proprio assenso condizionato all’accoglimento della modifica richiesta dalla Provincia autonoma di Bolzano e subordinato alla verifica dei fabbisogni della Regione Lombardia, non ancora completata;

 

CONSIDERATO che, nella sede della riunione tecnica tenutasi nella data prefissata, il Coordinamento della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha confermato il proprio assenso, atteso che il Ministero della Salute ha accolto l’osservazione della Provincia autonoma di Bolzano, impegnandosi ad inviare la tabella modificata, in allegato al provvedimento, al termine della riunione stessa e che la Regione Lombardia ha sciolto la riserva non esprimendo alcuna osservazione;

 

VISTA la nota del Ministero della salute del 10 luglio 2024, pervenuta all’esito della riunione tecnica e acquisita al prot. DAR n. 11832, e diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 11835, con cui è stata trasmessa la documentazione relativa al provvedimento ed in particolare la tabella n. 4, modificata nella voce relativa al fabbisogno dei dietisti per la Provincia autonoma di Bolzano;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’accordo sull’ultimo testo diramato il 10 luglio 2024;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

SANCISCE ACCORDO

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2024/2025 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo, a norma dell’art. 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche”, di cui alle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6, che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

 

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